Concetti Chiave
- Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati secondo le modalità previste dalla legge, inclusi atti statali, regionali e locali.
- Gli atti normativi statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre quelli regionali nel Bollettino Ufficiale della rispettiva regione.
- Il d.p.r. 1092/1985 regolamenta le formule per promulgazione e pubblicazione degli atti normativi, inclusa la Gazzetta Ufficiale.
- Il Ministro della Giustizia, come guardasigilli, è responsabile della pubblicazione e della custodia del sigillo di stato sugli atti normativi.
- La Gazzetta Ufficiale pubblica anche leggi e regolamenti regionali, direttive UE e sentenze della Corte costituzionale, per informare il pubblico.
Indice
Obbligo di pubblicazione degli atti
Tutti gli atti normativi, nessuno escluso, devono essere necessariamente pubblicati nelle forme previste dalla legge. Lo dispongono l’art. 73.3 Cost. (che è riferito alle leggi) e l’art. 10 delle preleggi (che è riferito anche ai regolamenti). Gli atti normativi statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti normativi regionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di ciascuna regione. Gli atti normativi locali sono pubblicati mediante affissione all’albo pretorio dell’ente locale.
Disciplina della promulgazione e pubblicazione
Il nostro ordinamento conosce una precisa disciplina delle modalità di promulgazione, emanazione e pubblicazione degli atti normativi. Le formule da usarsi per la promulgazione delle leggi costituzionali e delle leggi ordinarie dello Stato e per l’emanazione dei decreti legislativi, dei decreti legge e dei regolamenti sono contenute nel testo unico di cui al d.p.r. 1092/1985.
Ruolo del ministro della giustizia
Il medesimo testo unico disciplina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale), curata dal ministro della giustizia in qualità di «guardasigilli» (così chiamato perché è il custode del sigillo di stato che appone col proprio visto sugli originali degli atti prima che siano pubblicati). Il ministro cura inoltre l’inserimento degli stessi atti, nonché degli accordi internazionali e dei dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità di norme legislative, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Al solo scopo di darne notizia, la Gazzetta Ufficiale pubblica (in serie speciali): leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome; regolamenti e direttive dell’Unione europea. Inoltre, pubblica il testo integrale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale e degli atti di promovimento del giudizio della Corte.
Responsabilità del guardasigilli
In sostanza, quindi, il dovere di rendere conoscibile il testo e l’efficacia normativa delle leggi e degli atti aventi forza di legge grava sul guardasigilli, incaricato di pubblicare gli atti normativi.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obbligo di pubblicazione degli atti normativi?
- Qual è il ruolo del ministro della giustizia nella pubblicazione degli atti normativi?
- Cosa pubblica la Gazzetta Ufficiale oltre agli atti normativi statali?
Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati nelle forme previste dalla legge, come stabilito dall’art. 73.3 Cost. e dall’art. 10 delle preleggi. Gli atti statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, quelli regionali nel Bollettino Ufficiale regionale, e quelli locali all’albo pretorio dell’ente locale.
Il ministro della giustizia, in qualità di guardasigilli, cura la pubblicazione degli atti normativi sulla Gazzetta Ufficiale e l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, apponendo il sigillo di stato sugli originali degli atti.
La Gazzetta Ufficiale pubblica, in serie speciali, leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome, regolamenti e direttive dell’Unione europea, e il testo integrale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale.