Concetti Chiave
- Le Pubbliche Amministrazioni (P.A) pubblicano documenti di bilancio in forma sintetica e accessibile entro 30 giorni dall'adozione, inclusi dati su entrate e spese.
- Dati sugli immobili pubblici, canoni di locazione e affitto sono resi disponibili, insieme a relazioni di revisione e osservazioni della Corte dei conti.
- Vengono pubblicati indicatori sui tempi medi di pagamento e debiti verso le imprese, per trasparenza e efficienza nei pagamenti.
- Le P.A forniscono dettagli sui procedimenti amministrativi, includendo descrizioni, riferimenti normativi e modalità di accesso alle informazioni.
- È obbligatorio pubblicare i moduli necessari per i procedimenti; in caso di omissione, i procedimenti possono iniziare senza moduli, con successive integrazioni richieste.
Uso delle risorse pubbliche
Le P.A pubblicano documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni da adozione in forma sintetica, aggregata e semplificata, per assicurare piena accessibilità e comprensibilità.
Sono pubblicati anche dati su entrate e spese dei propri bilanci preventivi e consuntivi su tabelle.
P.A pubblicano dati degli immobili posseduti o detenuti, con canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Le P.A pubblicano atti di organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, indicano dati personali in forma anonima se presenti.
Pubblicate relazioni di organi di revisione amministrativa e contabile a documenti di bilancio e tutti rilievi anche non recepiti della Corte dei conti che riguardano organizzazione e attività delle PA e loro uffici.
Pubblicati carta dei servizi o documento contenente standard di qualità dei servizi pubblici.
Individuati i servizi erogati a utenti pubblicano conti contabilizzati e andamento nel tempo.
PA pubblicano indicatori dei propri tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture chiamato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, anche trimestralmente “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, e ammontare complessivo debiti e numero di imprese creditrici.
Le P.A pubblicano dati su tipologie di procedimento, in particolare:
- breve descrizione con riferimenti normativi
- unità organizzativa responsabile
- ufficio procedimento, con recapiti telefonici e indirizzi e-mail, indicazione nome responsabile ufficio
- per procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare a istanza e modulistica, compresi moduli autocertificazione, uffici a cui rivolgersi, orari, modalità di accesso
- modalità con cui ottenere informazioni su procedimenti
- termine fissato per procedimento per approvazione provvedimento conclusivo
- procedimenti per cui provvedimento può essere sostituito da dichiarazione dell’interessato o procedimento che di può concludere con silenzio assenso
- strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, a favore dell’interessato durante procedimento, del provvedimento finale o per adozione del provvedimento oltre termine fissato e modi per attivarli
- link a servizi online o tempi previsti per attivazione
- modalità per effettuare pagamenti
- nome del soggetto a cui è attribuito potere sostitutivo e modalità per attivare questo potere
Le PA non possono chiedere moduli che non siano stati pubblicati, se omessa pubblicazione i procedimenti possono essere avviati anche senza moduli. La PA deve poi chiedere all’istante l’integrazione della documentazione entro termine congruo.
Art 36
PA pubblicano le informazioni per effettuare pagamenti informatici.
Domande da interrogazione
- Quali documenti devono pubblicare le Pubbliche Amministrazioni riguardo al bilancio?
- Quali informazioni devono essere rese disponibili dalle PA sui procedimenti amministrativi?
- Cosa devono fare le PA in caso di mancata pubblicazione dei moduli necessari per i procedimenti?
Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dall'adozione, in forma sintetica, aggregata e semplificata, per garantire piena accessibilità e comprensibilità.
Le PA devono pubblicare una breve descrizione dei procedimenti con riferimenti normativi, l'unità organizzativa responsabile, i recapiti dell'ufficio competente, i documenti richiesti, le modalità di accesso, i termini per l'approvazione, e gli strumenti di tutela disponibili.
In caso di mancata pubblicazione dei moduli, le PA non possono richiederli e i procedimenti possono essere avviati senza di essi. Successivamente, la PA deve chiedere all'istante l'integrazione della documentazione entro un termine congruo.