Concetti Chiave
- La Costituzione italiana attribuisce poteri normativi di rango primario al governo, consentendo l'adozione di decreti legislativi e decreti legge con forza di legge ordinaria.
- Il governo necessita di una legge di delegazione del Parlamento per adottare decreti legislativi, mentre i decreti legge hanno efficacia provvisoria e richiedono la conversione in legge dalle Camere.
- La delegazione legislativa è un processo duale che coinvolge sia il Parlamento, che conferisce la delega con legge, sia il governo, che emette decreti sulla base di essa.
- La legge di delegazione deve definire chiaramente oggetti specifici, stabilire principi e criteri direttivi, e indicare un termine per l'esercizio della delega.
- La Costituzione vieta deleghe senza scadenza, in quanto equivarrebbero alla rinuncia del Parlamento della sua funzione legislativa.
Indice
Divieto di leggi provvedimento
Un generale divieto di leggi provvedimento dovrebbe ritenersi esistente in materia di diritti fondamentali, ma non sono mancati casi concreti di segno opposto (ad es. la l. 17/1982 recante «attuazione dell’art. 18 della Costituzione» e «scioglimento dell’associazione denominata Loggia P2»).
Poteri normativi del governo
La Costituzione, in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce poteri normativi di rango primario al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. Tali atti normativi hanno la medesima forza della legge ordinaria (capacità di innovare il diritto oggettivo, competenza a disciplinare le materie che la Costituzione riserva alla legge, sottoposizione al controllo di costituzionalità).
La potestà normativa primaria del governo non è però né autonoma né ordinaria, in quanto la Costituzione richiede sempre l’intervento del Parlamento in funzione di garanzia del legittimo esercizio del potere governativo. Il governo, infatti, non può adottare decreti legislativi senza una previa legge di delegazione, mentre i decreti legge, adottati in casi straordinari di necessità e urgenza, hanno efficacia provvisoria e devono essere convertiti in legge dalle Camere.
Procedura di delegazione legislativa
La delegazione legislativa è un procedimento duale di produzione del diritto che vede protagonisti sia il Parlamento, cui spetta approvare mediante legge la delega, sia il governo, cui spetta approvare sulla base di quella legge il decreto delegato.
La legge di delegazione ha la funzione di conferire al governo (e solo al governo) il potere di adottare atti aventi forza di legge (chiamati decreti legislativi). In base all’art. 76 Cost., essa deve:
- individuare l’oggetto o gli oggetti, purché distinti, della delega chiaramente definiti (deve trattarsi cioè non di generiche materie ma appunto di specifici oggetti);
- stabilire i principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere legislativo delegato);
- indicare il termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata (deleghe senza scadenza non sono ammissibili perché ciò equivarrebbe di fatto alla rinuncia da parte del Parlamento di una propria funzione).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del Parlamento nella produzione normativa delegata?
- Quali sono i requisiti che una legge di delegazione deve rispettare secondo l’art. 76 della Costituzione?
- In quali circostanze il governo può adottare decreti legge?
Il Parlamento ha il compito di approvare la legge di delegazione, che conferisce al governo il potere di adottare decreti legislativi, garantendo così il legittimo esercizio del potere governativo.
La legge di delegazione deve individuare chiaramente gli oggetti della delega, stabilire i principi e i criteri direttivi, e indicare un termine entro il quale la delega può essere esercitata.
Il governo può adottare decreti legge in casi straordinari di necessità e urgenza, ma questi hanno efficacia provvisoria e devono essere convertiti in legge dalle Camere.