Concetti Chiave
- L'articolo 81.4 della Costituzione italiana richiede che il bilancio dello Stato sia approvato con legge parlamentare, non attraverso atti aventi forza di legge.
- Il Governo è incaricato di proporre un bilancio previsionale che rappresenta il suo programma politico, su cui il Parlamento ha pieno diritto di intervento.
- Il Parlamento ha la facoltà di condividere, modificare o rigettare il bilancio proposto dal Governo, esercitando il suo "diritto al bilancio".
- Il Governo deve presentare il bilancio consuntivo al Parlamento per permettere il controllo sulla gestione finanziaria svolta.
- L'approvazione parlamentare del bilancio rappresenta storicamente un elemento fondamentale di democrazia e di affrancamento dal potere autoritario.
Art. 81.4 Costituzione
L’art. 81.4 della Costituzione italiana esprime la necessità di un'approvazione parlamentare con legge. Si presti attenzione: non con un atto avente forza di legge. Quindi in materia di bilancio dello Stato non vi è spazio per un esercizio diretto del potere normativo da parte del Governo, con decreto-legge o con decreto legislativo: il Parlamento non può delegare il Governo, né il Governo sostituirsi al Parlamento.
Il Governo ha il dovere di proporre un bilancio di previsione, traduzione giuridico-contabile di un suo programma politico (quando si parla di “Legge di bilancio” si fa comunemente riferimento al bilancio previsionale, che riguarda appunto la programmazione della futura attività finanziaria dello Stato) che il Parlamento può condividere, modificare o rigettare.
Successivamente il Governo ha il dovere di presentare, sempre al Parlamento, affinché questo possa esercitare il suo controllo sulla gestione, il bilancio consuntivo, il rendiconto finale della attività finanziaria effettivamente svolta.
Nel procedimento di approvazione del bilancio il Parlamento esercita invece il suo fondamentale “diritto al bilancio”.