Concetti Chiave
- La legge ordinaria è la fonte primaria del diritto, con una forza normativa significativa, nonostante il cambiamento del sistema gerarchico.
- La legge ha un aspetto negativo, impedendo ad altri atti di intervenire nelle materie riservate, e uno positivo, obbligando l'intervento della legge dove previsto.
- L'approvazione di una legge ordinaria è disciplinata dalla Costituzione italiana, in particolare dagli articoli 70 e successivi.
- Il parlamento, composto da due camere con poteri paritari, esercita collettivamente la funzione legislativa secondo il principio del bicameralismo paritario.
- Gli articoli 76 e 77 della Costituzione regolano la titolarità della funzione legislativa e attribuiscono forza normativa ai decreti legislativi e ai decreti legge.
La legge ordinaria come fonte primaria
La legge ordinaria è considerata la fonte primaria per eccellenza. In passato, essa veniva addirittura considerata la fonte del diritto per eccellenza.
La legge è contraddistinta da due aspetti:
- aspetto negativo, cioè il divieto di intervenire nella materia riservata da parte di atti diversi dalla legge;
- aspetto positivo, cioè l’obbligo per la legge di intervenire nelle materie per cui è prevista una riserva di legge.
Sebbene il sistema gerarchico sia oggi diverso, la legge rappresenta comunque una fonte dotata di una forza normativa estremamente rilevante.
Procedura di approvazione e bicameralismo
La procedura necessaria per l’approvazione di una legge ordinaria è disciplinata dagli articoli 70 e successivi della costituzione (tali articoli sono delle fonti sulla produzione poiché disciplinano le modalità attraverso cui sono prodotte le fonti del diritto). Il potere legislativo spetta al parlamento, composto da due camere, nessuna delle quali può prevalere sull’altra: si parla infatti di bicameralismo paritario. Ciò è espresso dall’articolo 70, il quale recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere». Il termine collettivamente evoca l’idea di un potere legislativo paritario, il quale viene appunto egualmente distribuito tra le due camere. La costituzione dedica all’iter legislativo sei articoli (70-75), la cui lettura consente di comprendere chi siano i titolari dell’iniziativa legislativa, entro quali limiti essa possa essere esercitata e, soprattutto, quale procedura deve essere attuata per approvare una legge ordinaria. La titolarità della funzione legislativa è inoltre regolata da due ulteriori articoli preposti dalla Costituzione italiana (articolo 76 e 77), i quali attribuiscono forza normativa ai cosiddetti «atti aventi forza di legge»: decreti legislativi e decreti legge.