Concetti Chiave
- I procedimenti legislativi abbreviati includono tre modalità: commissione in sede referente, redigente e legislativa, ognuna con un diverso grado di coinvolgimento dell'assemblea.
- La commissione in sede redigente discute emendamenti e articoli, lasciando all'assemblea solo una votazione finale sull'intero testo, senza possibilità di modifiche.
- Nel procedimento con commissione in sede legislativa, l'intero iter avviene in commissione, escludendo l'assemblea, salvo richiesta specifica del governo o di membri del parlamento.
- Alcuni disegni di legge, come quelli costituzionali, richiedono obbligatoriamente la procedura normale con commissione in sede referente.
- Ogni ramo del parlamento può scegliere procedure diverse, non essendo vincolato alla scelta dell'altro, e può cambiare procedura durante l'iter legislativo.
Procedimenti legislativi abbreviati
I rapporti tra la commissione che svolge l’istruttoria e l’assemblea che discute e vota il testo di legge non sono sempre definiti tramite la consueta procedura legislativa appena esaminata. Come stabilito dall’articolo 72, infatti, esistono ulteriori procedure che regolamentano l’iter legislativo, definite «procedimenti abbreviati». Sulla base di tale considerazione è possibile distinguere tre diverse procedure legislative:
1.
2. Procedimento in cui la commissione è in sede redigente: oltre a provvedere all’istruttoria, la commissione svolge anche la discussione degli emendamenti e degli articoli. In questo caso, dunque, all’assemblea è riservata un’unica votazione relativa all’intero testo redatto in commissione, tramite cui essa può limitarsi ad approvarlo o respingerlo, senza potervi apportare modifiche;
3. Procedimento in cui la commissione è in sede legislativa: in questo caso, l’iter legislativo ha interamente luogo in commissione, la quale svolge l’istruttoria, redige il testo base e si assume l’onere di approvare o respingere la proposta di legge. Questa modalità, dunque, è la più incisiva, poiché compatta l’intero procedimento in seno alla commissione, escludendo l’assemblea dall’iter legislativo, a meno che il suo coinvolgimento in fase deliberativa non sia espressamente richiesto dal governo, da un decimo dei componenti di una camera o da un quinto della commissione.
La scelta relativa alla procedura legislativa da seguire prevede dei vincoli. L’ultimo comma dell’articolo 72 stabilisce che esistono specifici disegni di legge (relativi alla ratifica, alla materia costituzionale, elettorale e legislativa) per cui è obbligatoriamente prevista la procedura normale di approvazione, cioè quella con la commissione in sede referente. In tutti gli altri casi, il parlamento può decidere se l’iter legislativo avverrà con la commissione in sede referente, in sede redigente o in sede legislativa.
Infine, bisogna sottolineare che, il fatto che un ramo del parlamento abbia scelto una specifica modalità non impone al secondo ramo di adottare il medesimo procedimento. Le procedure adottate dalle camere, inoltre, non sono mai reversibili: esse, infatti, possono scegliere di adottare una procedura diversa in qualsiasi momento dell’iter legislativo.
Domande da interrogazione
- Quali sono le tre diverse procedure legislative abbreviate descritte nel testo?
- In quali casi è obbligatoria la procedura normale di approvazione?
- È possibile per un ramo del parlamento adottare una procedura diversa da quella scelta dall'altro ramo?
Le tre procedure legislative abbreviate sono: la procedura con la commissione in sede referente, la procedura con la commissione in sede redigente e la procedura con la commissione in sede legislativa.
La procedura normale di approvazione è obbligatoria per disegni di legge relativi alla ratifica, alla materia costituzionale, elettorale e legislativa.
Sì, un ramo del parlamento può adottare una procedura diversa da quella scelta dall'altro ramo, e le procedure adottate non sono mai reversibili.