Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti di delegificazione sostituiscono normative legislative con normative regolamentari, riducendo l'area delle materie disciplinate dalla legge.
  • Il processo di adozione avviene in tre fasi: deliberazione della legge di autorizzazione, emanazione del regolamento e abrogazione delle norme legislative vigenti.
  • Questi regolamenti eludono l'art. 17.4 della legge 400/1988, che prevede pareri e registrazioni obbligatorie, favorendo una "fuga dal regolamento".
  • L'abrogazione delle norme legislative avviene quando il nuovo regolamento entra in vigore, rispettando l'ordine gerarchico delle fonti.
  • I regolamenti di delegificazione, nonostante la loro importanza, non sono sempre pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Regolamenti delegificanti

I regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) disciplinano materie (non coperte da riserva assoluta di legge che ammette solo regolamenti di stretta esecuzione) già oggetto di una normativa di rango legislativo, che viene sostituita dalla normativa regolamentare. I regolamenti di delegificazione svolgono appunto la funzione di ridurre l’area delle materie disciplinate dalla legge (ciò significa delegificare).

La loro adozione avviene secondo un procedimento diviso in tre fasi:
1) deliberazione della legge di autorizzazione del potere regolamentare, che deve determinare le norme generali regolatrici della materia oggetto di delegificazione; essa deve inoltre indicare (indipendentemente dal contenuto del successivo regolamento) le norme legislative la cui futura abrogazione è contestualmente disposta;
2) emanazione del regolamento di delegificazione (previo parere parlamentare);
3) abrogazione delle norme legislative vigenti, come disposto dalla legge di autorizzazione, ma l’effetto abrogativo si produce nel momento in cui entra in vigore il regolamento che disciplina ex novo la materia (in questo modo viene rispettato l’ordine gerarchico delle fonti: infatti l’abrogazione, anche se collegata al fatto dell’entrata in vigore del regolamento, è formalmente attribuita alla legge).
Dalla scelta di far ricorso a questo tipo particolare di decreti deriva anche un altro effetto (che ne ha ulteriormente incentivato l’utilizzo): viene elusa la norma dell’art. 17.4 della legge 400/1988 in base alla quale i regolamenti, governativi, ministeriali o interministeriali, possono essere adottati solo previo il parere del Consiglio di stato e il visto e la registrazione della Corte dei conti. Si è parlato pertanto di fuga dal regolamento. Inoltre, sebbene parliamo di atti talvolta di una certa rilevanza, non sempre sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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