Concetti Chiave
- Il contratto di lavoro intermittente consente al datore di lavoro di utilizzare il lavoratore in modo discontinuo, garantendo così una flessibilità temporale elevata.
- Può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, ma non garantisce un utilizzo orario minimo per il lavoratore, che rimane in stand-by.
- I contratti collettivi definiscono le esigenze produttive che giustificano l'uso del lavoro intermittente e un decreto ministeriale del 2004 elenca 46 attività autorizzate.
- Il contratto è limitato a 400 giorni di effettivo lavoro in tre anni con lo stesso datore, altrimenti si trasforma in un contratto a tempo pieno e indeterminato.
- È vietato stipulare il contratto per sostituire lavoratori in sciopero o in unità con licenziamenti collettivi recenti, e per datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
Indice
Definizione e caratteristiche del lavoro intermittente
Il d.lgs. 81/2015 definisce contratto di lavoro intermittente (o Job on call) quel contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente.
Tale contratto può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e assicura al datore una flessibilità temporale così elevata da far dubitare della sua appartenenza alla categoria della subordinazione.
Il lavoro intermittente comporta un impiego del lavoratore simile a quello di un part-time, con la differenza che nel job on call non ne è garantita un’utilizzazione oraria, se pur minima: il lavoratore può soltanto sperare di essere chiamato dal datore, permanendo altrimenti in uno stand-by che può anche protrarsi all’infinito.
Presupposti e limitazioni del contratto
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato soltanto in presenza di determinati presupposti: in primo luogo, i contratti collettivi individuano le esigenze produttive e organizzative che possono giustificare il ricorso all'istituto. Un decreto ministeriale del 2004 elenca 46 tipologie di attività (cameriere, impiegati di albergo, addetti alle pompe di distribuzione di benzina, ecc.) in cui il job on call è autorizzato. Tale contratto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo non superiore a 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, a pena di trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, la stipulazione del contratto non è consentita per sostituire lavoratori in sciopero e, in generale, Nelle unità produttive in cui si è fatto ricorso, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il job ho un call. La stipulazione è preclusa anche ai datori che non hanno effettuato la periodica valutazione dei rischi prescritta dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Se il contratto di lavoro intermittente è stipulato in mancanza dei presupposti che lo giustificano o in violazione dei divieti previsti, si trasforma in ordinario contratto di lavoro subordinato.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di contratto di lavoro intermittente secondo il d.lgs. 81/2015?
- Quali sono i presupposti per stipulare un contratto di lavoro intermittente?
- Quali sono le limitazioni riguardanti il contratto di lavoro intermittente?
Il contratto di lavoro intermittente, o Job on call, è definito come un contratto in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la sua prestazione in modo discontinuo o intermittente.
Il contratto può essere stipulato solo in presenza di specifici presupposti, come indicato dai contratti collettivi e un decreto ministeriale del 2004 che elenca 46 tipologie di attività autorizzate. Inoltre, è limitato a un massimo di 400 giorni di lavoro effettivo in tre anni.
Il contratto non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero e non è consentito in unità produttive con licenziamenti collettivi recenti. Inoltre, i datori devono aver effettuato la valutazione dei rischi per poter stipulare tale contratto.