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Concetti Chiave

  • Il lavoro in prova consente un licenziamento senza preavviso se il periodo non supera i sei mesi, attraverso il «recesso ad nutum».
  • Dopo il periodo di prova, il lavoratore può essere assunto definitivamente e il periodo di prova conta per l’anzianità di servizio.
  • Le clausole contrattuali possono essere nulle se in contrasto con norme di legge o contratti collettivi, portando a nullità o annullabilità del contratto.
  • La nullità o l’annullamento del contratto non influenzano i diritti retributivi per il periodo di esecuzione del contratto di lavoro.
  • Il divieto di retroattività delle nullità contrattuali cessa se queste derivano da illiceità dell’oggetto o della causa, negando diritti al lavoratore.

Indice

  1. Elementi distintivi del lavoro in prova
  2. Assunzione definitiva e anzianità

Elementi distintivi del lavoro in prova

La disciplina del lavoro in prova presenta diversi elementi distintivi: in particolare, il regime di licenziamento costituisce un’eccezione alla regola del giustificato motivo. Se il periodo di prova non si è protratto per più di sei mesi, ciascuna delle due parti può avvalersi del cosiddetto «recesso ad nutum», cioè senza preavviso.

Assunzione definitiva e anzianità

A seguito del periodo di prova può aver luogo l’assunzione definitiva del lavoratore. Il periodo prestato a titolo di prova deve essere computato nell’anzianità di servizio del dipendente (art. 2096, c. 3).
Le clausole del contratto di lavoro subordinato possono essere nulle per contrasto con disposizioni imperative di legge o di contratto collettivo. Questo può essere dichiarato nullo anche nel suo complesso, oppure annullabile per incapacità naturale o per vizi della volontà (errore, violenza o dolo) di uno dei contraenti.

Gli effetti della nullità e dell’annullabilità dei contratti di lavoro sono diversi da quelli previsti in ambito privatistico:

- l’articolo 2126 del Codice civile stabilisce che »la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione». La disposizione legittima il lavoratore a rivendicare, anche in giudizio, la tutela dei diritti derivanti dallo svolgimento della prestazione, in primo luogo quelli di natura retributiva;

- il divieto di efficacia retroattiva dei contratti di lavoro nulli o annullati viene meno nel caso in cui nullità o annullamento derivino dall’illiceità dell’oggetto o della causa” (ad es., lo svolgimento di un’attività criminale). In questo caso il lavoratore non può vantare alcun diritto relativo al «rapporto di lavoro».

In sintesi, dunque, i requisiti di nullità e annullabilità dei contratti di lavoro sono i medesimi che si osservano in ambito privatistico, ma le conseguenze che ne scaturiscono sono nettamente diverse.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale caratteristica del regime di licenziamento durante il periodo di prova?
  2. Durante il periodo di prova, se non supera i sei mesi, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza preavviso, grazie al "recesso ad nutum".

  3. Come viene considerato il periodo di prova ai fini dell'anzianità di servizio?
  4. Il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio del dipendente, come stabilito dall'art. 2096, c. 3.

  5. Quali sono le conseguenze della nullità o dell'annullabilità di un contratto di lavoro?
  6. La nullità o l'annullamento non producono effetti retroattivi per il periodo di esecuzione del contratto, consentendo al lavoratore di rivendicare i diritti retributivi, a meno che la nullità derivi da un'attività illecita.

Domande e risposte

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