Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di lavoro in prova permette il recesso senza preavviso se non supera i sei mesi, differendo dalla regola del giustificato motivo.
  • Il periodo di prova viene conteggiato nell'anzianità di servizio del dipendente, influenzando la carriera futura del lavoratore.
  • Le clausole del contratto possono essere nulle o annullabili per contrasti legali o vizi della volontà, influenzando la validità del contratto stesso.
  • In caso di nullità o annullabilità, il lavoratore può comunque rivendicare i diritti per il periodo lavorato, soprattutto quelli retributivi.
  • La nullità o annullamento retroattivo non si applica se l'invalidità deriva da attività illecite, privando il lavoratore di diritti sul rapporto di lavoro.

Nullità e annullabilità del contratto di lavoro

La disciplina del lavoro in prova presenta diversi elementi distintivi: in particolare, il regime di licenziamento costituisce un’eccezione alla regola del giustificato motivo. Se il periodo di prova non si è protratto per più di sei mesi, ciascuna delle due parti può avvalersi del cosiddetto «recesso ad nutum», cioè senza preavviso.
A seguito del periodo di prova può aver luogo l’assunzione definitiva del lavoratore.

Il periodo prestato a titolo di prova deve essere computato nell’anzianità di servizio del dipendente (art. 2096, c. 3).
Le clausole del contratto di lavoro subordinato possono essere nulle per contrasto con disposizioni imperative di legge o di contratto collettivo. Questo può essere dichiarato nullo anche nel suo complesso, oppure annullabile per incapacità naturale o per vizi della volontà (errore, violenza o dolo) di uno dei contraenti.
Gli effetti della nullità e dell’annullabilità dei contratti di lavoro sono diversi da quelli previsti in ambito privatistico:
- l’articolo 2126 del Codice civile stabilisce che »la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione». La disposizione legittima il lavoratore a rivendicare, anche in giudizio, la tutela dei diritti derivanti dallo svolgimento della prestazione, in primo luogo quelli di natura retributiva;
- il divieto di efficacia retroattiva dei contratti di lavoro nulli o annullati viene meno nel caso in cui nullità o annullamento derivino dall’illiceità dell’oggetto o della causa” (ad es., lo svolgimento di un’attività criminale). In questo caso il lavoratore non può vantare alcun diritto relativo al «rapporto di lavoro».
In sintesi, dunque, i requisiti di nullità e annullabilità dei contratti di lavoro sono i medesimi che si osservano in ambito privatistico, ma le conseguenze che ne scaturiscono sono nettamente diverse.

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