Concetti Chiave
- Il contratto di lavoro in prova permette il recesso senza preavviso se non supera i sei mesi, differendo dalla regola del giustificato motivo.
- Il periodo di prova viene conteggiato nell'anzianità di servizio del dipendente, influenzando la carriera futura del lavoratore.
- Le clausole del contratto possono essere nulle o annullabili per contrasti legali o vizi della volontà, influenzando la validità del contratto stesso.
- In caso di nullità o annullabilità, il lavoratore può comunque rivendicare i diritti per il periodo lavorato, soprattutto quelli retributivi.
- La nullità o annullamento retroattivo non si applica se l'invalidità deriva da attività illecite, privando il lavoratore di diritti sul rapporto di lavoro.
Nullità e annullabilità del contratto di lavoro
La disciplina del lavoro in prova presenta diversi elementi distintivi: in particolare, il regime di licenziamento costituisce un’eccezione alla regola del giustificato motivo. Se il periodo di prova non si è protratto per più di sei mesi, ciascuna delle due parti può avvalersi del cosiddetto «recesso ad nutum», cioè senza preavviso.
A seguito del periodo di prova può aver luogo l’assunzione definitiva del lavoratore.
Le clausole del contratto di lavoro subordinato possono essere nulle per contrasto con disposizioni imperative di legge o di contratto collettivo. Questo può essere dichiarato nullo anche nel suo complesso, oppure annullabile per incapacità naturale o per vizi della volontà (errore, violenza o dolo) di uno dei contraenti.
Gli effetti della nullità e dell’annullabilità dei contratti di lavoro sono diversi da quelli previsti in ambito privatistico:
- l’articolo 2126 del Codice civile stabilisce che »la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione». La disposizione legittima il lavoratore a rivendicare, anche in giudizio, la tutela dei diritti derivanti dallo svolgimento della prestazione, in primo luogo quelli di natura retributiva;
- il divieto di efficacia retroattiva dei contratti di lavoro nulli o annullati viene meno nel caso in cui nullità o annullamento derivino dall’illiceità dell’oggetto o della causa” (ad es., lo svolgimento di un’attività criminale). In questo caso il lavoratore non può vantare alcun diritto relativo al «rapporto di lavoro».
In sintesi, dunque, i requisiti di nullità e annullabilità dei contratti di lavoro sono i medesimi che si osservano in ambito privatistico, ma le conseguenze che ne scaturiscono sono nettamente diverse.