Concetti Chiave
- La Costituzione italiana del 1948 conferisce al presidente poteri significativi che influenzano le funzioni esecutive, legislative e giurisdizionali.
- L'articolo 89 della Costituzione richiede la controfirma di un componente del governo per validare gli atti presidenziali.
- La controfirma ministeriale ha origine come istituto monarchico, trasferendo la responsabilità giuridica dai sovrani ai ministri.
- L'articolo 89 specifica che i ministri proponenti assumono la responsabilità degli atti, anche se il termine corretto potrebbe essere "ministri competenti".
- La Corte costituzionale interpreta la necessità della controfirma ministeriale come un'indicazione che gli atti non sono propri del presidente.
Poteri del presidente
Il testo della Costituzione italiana (1948) assegna al presidente poteri rilevantissimi e largamente incidenti sull’esercizio sia delle funzioni esecutive sia delle funzioni legislative sia delle funzioni giurisdizionali: ma con il corollario, per nulla marginale, dell’art. 89 Cost., in base al quale gli atti del presidente non sono riconosciuti come validi se non sono controfirmati da un componente del governo.
Controfirma ministeriale
La controfirma ministeriale è nelle origini istituto monarchico corrispettivo dell’inviolabilità della figura del sovrano: proprio in quanto questi non era sottoponibile a sindacato sotto alcun profilo, i ministri, cioè i più alti funzionari da lui nominati e suoi più diretti collaboratori, firmando gli atti del re assumevano su di sé ogni responsabilità giuridica.
Responsabilità dei ministri
Ora, l’art. 89 fa riferimento alla necessaria controfirma dei ministri proponenti «che ne assumono la responsabilità» (e per gli atti di valore legislativo anche del presidente del Consiglio dei ministri: promulgazione di leggi, rinvio di leggi, emanazione di decreti legislativi e decreti legge).
Questo riferimento ai ministri proponenti sembra quasi indicare che non si tratti di atti propri del presidente: tanto che si ritiene che ci si trovi di fronte a un vero e proprio errore, anche perché nel testo del progetto sottoposto all’Assemblea costituente c’era scritto, invece, ministri competenti (e in questo senso viene di solito interpretato, anche dalla Corte costituzionale: v. la sent. 200/2006.