Concetti Chiave
- L'Assemblea costituente italiana definì le prerogative presidenziali con ampie attribuzioni formali ma limitate dalla controfirma del governo.
- Il dibattito sulle prerogative presidenziali rifletté le ambiguità costituzionali, coinvolgendo figure come Vittorio Emanuele Orlando.
- Orlando temeva che la carica presidenziale sarebbe stata svuotata di potere reale dalla nuova Costituzione.
- In contrasto, Meuccio Ruini vedeva il Presidente come un garante dell'ordinamento e un potenziale regolatore dei poteri dello Stato.
- Ruini immaginava il Presidente come un potere neutro, ispirato ai costituzionalisti francesi dell'Ottocento.
Le prerogative del presidente
Dopo interminabili trattative e ripensamenti, alla fine l’Assemblea costituente italiana formalizzò le prerogative principali del Presidente della Repubblica. Si stabilì che questi fosse dotato di attribuzioni formali di grande rilievo (come chiesto da coloro che volevano che diventasse figura decisiva), ma anche impossibilitato dalla Costituzione, attraverso l’istituto della controfirma previsto dall’art. 89, a compiere atti giuridicamente efficaci senza il concorso del governo (come chiesto da coloro che volevano che fosse figura cerimoniale o poco più).
Il dibattito costituzionale
La riprova delle ambiguità intrinseche del testo costituzionale sta nel dibattito che ebbe protagonista il più autorevole fautore del parlamentarismo dualista, Vittorio Emanuele Orlando, il presidente del Consiglio della vittoria nella Prima guerra mondiale e uno dei massimi costituzionalisti dell’epoca.
Le opinioni di Ruini
Questi era convinto che la carica presidenziale sarebbe stata completamente svuotata di ogni reale potere dalla nuova Costituzione che si andava delineando. Il presidente della Commissione dei 75 Meuccio Ruini pensava il contrario. Egli evidenziò le grandi potenzialità della carica presidenziale come figura di garanzia ultima della funzionalità dell’ordinamento, e in qualche misura anche con un ruolo di indirizzo. Avrebbe dovuto essere, si disse, il «grande regolatore» dei poteri dello stato e il «capo spirituale» della Repubblica: una sorta di «tutore» del sistema politico-istituzionale visto come un potere neutro (alla moda di certi costituzionalisti francesi del primo Ottocento, in particolare Benjamin Constant).