Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Il potere regolamentare regionale può essere attribuito a giunta o consiglio, in base allo statuto di ogni regione.
  • I regolamenti regionali sono subordinati alle leggi statali e regionali e non possono sostituire i regolamenti degli enti locali.
  • Le regioni speciali, come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, hanno forme particolari di autonomia stabilite dalla Costituzione e dai loro statuti.
  • Il procedimento di revisione degli statuti speciali prevede la comunicazione all'assemblea regionale, ma non richiede un referendum.
  • Gli statuti e i regolamenti locali sono fonti normative fondamentali per gli enti locali, come stabilito dalla riforma costituzionale del 2001.

Indice

  1. Attribuzione del potere regolamentare
  2. Autonomia delle regioni speciali

Attribuzione del potere regolamentare

Il potere regolamentare regionale può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo forme e modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione (v. sentt. 313, 324/2003 e 119/2006).
Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti, i regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia alla legge regionale, e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali relativi all’organizzazione e all’esercizio delle funzioni ad essi attribuite (v. sent. 246/2006).

Autonomia delle regioni speciali

L’art. 116.1 Cost. stabilisce che il «Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale». Il procedimento è quello dell’art. 138 Cost., ma con due differenze introdotte dalla l. cost. 2/2001:

1)  quando la revisione dello statuto speciale è d’iniziativa del governo o d’iniziativa parlamentare, il progetto di legge costituzionale deve essere comunicato all’assemblea regionale, la quale ha due mesi di tempo per esprimere un proprio parere;

2)  non si fa comunque luogo a referendum.

L’intenzione è quella di favorire revisioni statutarie promosse dalla regione speciale interessata, o con essa concordate, senza sottoporle all’intero corpo elettorale, e quindi facendo del Parlamento l’unico soggetto cui, in tal caso, è affidata la tutela dell’interesse nazionale (mentre un referendum potrebbe prestarsi a mettere una regione contro le altre).

Sono fonti degli enti locali: gli statuti; i regolamenti.

Gli statuti e i regolamenti locali, già disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000, Tuel), dopo la riforma costituzionale del 2001, hanno un fondamento negli artt. 114.2 e 117.6 Cost.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra il potere regolamentare della giunta e del consiglio nelle regioni?
  2. Il potere regolamentare regionale può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo le modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione (v. sentt. 313, 324/2003 e 119/2006).

  3. Qual è la posizione dei regolamenti regionali nel sistema delle fonti?
  4. I regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia alla legge regionale e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (v. sent. 246/2006).

  5. Come avviene la revisione degli statuti speciali delle regioni autonome?
  6. La revisione degli statuti speciali, se d'iniziativa del governo o parlamentare, deve essere comunicata all'assemblea regionale, che ha due mesi per esprimere un parere, senza necessità di referendum (art. 116.1 Cost.).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community