Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Il potere regolamentare regionale può essere esercitato dalla giunta o dal consiglio, come previsto dallo statuto di ciascuna regione.
  • I regolamenti regionali sono subordinati sia alle leggi statali che a quelle regionali e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali.
  • Le regioni a statuto speciale godono di forme particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.
  • La revisione degli statuti speciali può essere avviata dal governo o dal parlamento, ma il progetto deve essere comunicato all'assemblea regionale per un parere.
  • Gli enti locali si basano su statuti e regolamenti che trovano fondamento negli articoli 114.2 e 117.6 della Costituzione.

Indice

  1. Attribuzione del potere regolamentare
  2. Autonomia delle regioni speciali

Attribuzione del potere regolamentare

Il potere regolamentare regionale può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo forme e modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione (v. sentt. 313, 324/2003 e 119/2006).
Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti, i regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia alla legge regionale, e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali relativi all’organizzazione e all’esercizio delle funzioni ad essi attribuite (v. sent. 246/2006).

Autonomia delle regioni speciali

L’art. 116.1 Cost. stabilisce che il «Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale». Il procedimento è quello dell’art. 138 Cost., ma con due differenze introdotte dalla l. cost. 2/2001:

1)  quando la revisione dello statuto speciale è d’iniziativa del governo o d’iniziativa parlamentare, il progetto di legge costituzionale deve essere comunicato all’assemblea regionale, la quale ha due mesi di tempo per esprimere un proprio parere;

2)  non si fa comunque luogo a referendum.

L’intenzione è quella di favorire revisioni statutarie promosse dalla regione speciale interessata, o con essa concordate, senza sottoporle all’intero corpo elettorale, e quindi facendo del Parlamento l’unico soggetto cui, in tal caso, è affidata la tutela dell’interesse nazionale (mentre un referendum potrebbe prestarsi a mettere una regione contro le altre).

Sono fonti degli enti locali: gli statuti; i regolamenti.

Gli statuti e i regolamenti locali, già disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000, Tuel), dopo la riforma costituzionale del 2001, hanno un fondamento negli artt. 114.2 e 117.6 Cost.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community