Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Negli anni '70, la Corte costituzionale ha iniziato a limitare l'uso dei fondi statali vincolati per le regioni, per evitare che fossero imposti obiettivi decisi dallo Stato.
  • Non è consentito allo Stato istituire fondi settoriali per attività regionali, eccetto per materie trasversali, come stabilito da diverse sentenze della Corte.
  • Sono state dichiarate illegittime le leggi statali che prevedevano erogazioni vincolate senza il coinvolgimento dei programmi regionali.
  • La Corte ha evidenziato i limiti all'autonomia finanziaria delle regioni, richiedendo che tributi e entrate siano armonizzati con la Costituzione e i principi di coordinamento finanziario.
  • Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è una materia di legislazione concorrente, richiedendo il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Indice

  1. Evoluzione dei fondi statali
  2. Limiti all'autonomia finanziaria

Evoluzione dei fondi statali

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, la Corte costituzionale ha iniziato a fissare alcuni punti fermi al fine di evitare il fenomeno dei fondi statali trasferiti alle regioni con vincolo di destinazione (fino agli anni Novanta il 90% delle risorse assegnate alle regioni era vincolato a perseguire obiettivi decisi dallo Stato: ad es. il fondo per la sanità, che ha sempre rappresentato la voce più consistente nei bilanci regionali). Perciò non è consentito allo Stato istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (sent. 370/2003), né comunque prevedere finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni (sent. 160/2005), con la sola eccezione di quei finanziamenti che siano volti ad assicurare le finalità racchiuse nelle «materie trasversali» (sentt. 14/2004 e 77/2005). Sono state quindi ritenute illegittime leggi statali dirette a stabilire erogazioni vincolate o trasferimenti diretti senza passare per i programmi regionali (per esempio, per assicurare la riqualificazione urbana dei comuni, sent. 16/2004; per realizzare infrastrutture a favore degli enti locali, sent. 49/2004; per provvedere a servizi per i disabili o per il sostegno della natalità, sent. 424/2004).

Limiti all'autonomia finanziaria

Se da una parte erano stati posti dei limiti per lo Stato, dall’altra la giurisprudenza della Corte aveva fin dall’inizio evidenziato i limiti all’autonomia finanziaria (fra le prime, sent. 37/2004). Il secondo comma dell’art. 119 afferma infatti che regioni, comuni, province e città metropolitane esercitano il potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Il coordinamento finanziario e fiscale è una funzione volta a unificare i diversi sistemi finanziari e tributari e ricondurre a coerenza le autonome politiche di bilancio degli enti che costituiscono la Repubblica. Il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» compare anche fra le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117: ciò significa che le stesse regioni devono svolgere tale funzione con riferimento al sistema di governo regionale e locale, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (oltre che nel rispetto, ovviamente, della riserva di legge in materia tributaria prevista dall’art. 23 Cost.).

Domande da interrogazione

  1. Qual è stato il ruolo della Corte costituzionale riguardo ai fondi statali trasferiti alle regioni con vincolo di destinazione?
  2. La Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può istituire fondi settoriali per finanziare attività regionali, né prevedere finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni, salvo per le «materie trasversali».

  3. Quali sono le eccezioni per i finanziamenti statali alle regioni?
  4. Le eccezioni riguardano i finanziamenti volti ad assicurare le finalità nelle «materie trasversali», come stabilito dalle sentenze 14/2004 e 77/2005.

  5. Come viene gestito il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario secondo l'articolo 119?
  6. Il coordinamento è volto a unificare i sistemi finanziari e tributari, garantendo coerenza nelle politiche di bilancio degli enti della Repubblica, e deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Domande e risposte

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