Concetti Chiave
- Negli anni settanta, la Corte costituzionale ha iniziato a definire limiti per evitare l'assegnazione vincolata di fondi statali alle regioni.
- È vietato allo Stato istituire fondi settoriali o finanziare ambiti di competenza regionale, ad eccezione delle materie trasversali.
- Leggi statali che prevedono erogazioni vincolate senza passare per i programmi regionali sono state dichiarate illegittime dalla Corte.
- La giurisprudenza ha anche evidenziato limiti all'autonomia finanziaria delle regioni, in armonia con la Costituzione e i principi di coordinamento della finanza pubblica.
- Il coordinamento finanziario e fiscale deve rispettare i principi stabiliti dallo Stato e la riserva di legge in materia tributaria.
Evoluzione dei fondi statali
A partire dagli anni settanta del secolo scorso, la Corte costituzionale ha iniziato a fissare alcuni punti fermi al fine di evitare il fenomeno dei fondi statali trasferiti alle regioni con vincolo di destinazione (fino agli anni Novanta il 90% delle risorse assegnate alle regioni era vincolato a perseguire obiettivi decisi dallo Stato: ad es. il fondo per la sanità, che ha sempre rappresentato la voce più consistente nei bilanci regionali). Perciò non è consentito allo Stato istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (sent. 370/2003), né comunque prevedere finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni (sent. 160/2005), con la sola eccezione di quei finanziamenti che siano volti ad assicurare le finalità racchiuse nelle «materie trasversali» (sentt. 14/2004 e 77/2005). Sono state quindi ritenute illegittime leggi statali dirette a stabilire erogazioni vincolate o trasferimenti diretti senza passare per i programmi regionali (per esempio, per assicurare la riqualificazione urbana dei comuni, sent. 16/2004; per realizzare infrastrutture a favore degli enti locali, sent. 49/2004; per provvedere a servizi per i disabili o per il sostegno della natalità, sent. 424/2004).
Limiti all'autonomia finanziaria
Se da una parte erano stati posti dei limiti per lo Stato, dall’altra la giurisprudenza della Corte aveva fin dall’inizio evidenziato i limiti all’autonomia finanziaria (fra le prime, sent. 37/2004). Il secondo comma dell’art. 119 afferma infatti che regioni, comuni, province e città metropolitane esercitano il potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Il coordinamento finanziario e fiscale è una funzione volta a unificare i diversi sistemi finanziari e tributari e ricondurre a coerenza le autonome politiche di bilancio degli enti che costituiscono la Repubblica. Il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» compare anche fra le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117: ciò significa che le stesse regioni devono svolgere tale funzione con riferimento al sistema di governo regionale e locale, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (oltre che nel rispetto, ovviamente, della riserva di legge in materia tributaria prevista dall’art. 23 Cost.).
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali vincoli imposti dallo Stato sui fondi trasferiti alle regioni?
- Come influisce la giurisprudenza sulla autonomia finanziaria delle regioni?
- Qual è il ruolo del coordinamento finanziario tra Stato e regioni?
A partire dagli anni settanta, la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può istituire fondi settoriali per le attività regionali e deve evitare finanziamenti vincolati in ambiti di competenza regionale, salvo eccezioni per le "materie trasversali" (sentenze 370/2003 e 160/2005).
La giurisprudenza della Corte ha evidenziato che, sebbene ci siano limiti per lo Stato, anche le regioni devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come stabilito dall'art. 119 della Costituzione (sentenza 37/2004).
Il coordinamento finanziario e fiscale serve a unificare i sistemi finanziari e tributari, garantendo coerenza nelle politiche di bilancio degli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (art. 117, comma 3).