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Concetti Chiave

  • Negli anni settanta, la Corte costituzionale ha iniziato a definire limiti per evitare l'assegnazione vincolata di fondi statali alle regioni.
  • È vietato allo Stato istituire fondi settoriali o finanziare ambiti di competenza regionale, ad eccezione delle materie trasversali.
  • Leggi statali che prevedono erogazioni vincolate senza passare per i programmi regionali sono state dichiarate illegittime dalla Corte.
  • La giurisprudenza ha anche evidenziato limiti all'autonomia finanziaria delle regioni, in armonia con la Costituzione e i principi di coordinamento della finanza pubblica.
  • Il coordinamento finanziario e fiscale deve rispettare i principi stabiliti dallo Stato e la riserva di legge in materia tributaria.

Indice

  1. Evoluzione dei fondi statali
  2. Limiti all'autonomia finanziaria

Evoluzione dei fondi statali

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, la Corte costituzionale ha iniziato a fissare alcuni punti fermi al fine di evitare il fenomeno dei fondi statali trasferiti alle regioni con vincolo di destinazione (fino agli anni Novanta il 90% delle risorse assegnate alle regioni era vincolato a perseguire obiettivi decisi dallo Stato: ad es. il fondo per la sanità, che ha sempre rappresentato la voce più consistente nei bilanci regionali). Perciò non è consentito allo Stato istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (sent. 370/2003), né comunque prevedere finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni (sent. 160/2005), con la sola eccezione di quei finanziamenti che siano volti ad assicurare le finalità racchiuse nelle «materie trasversali» (sentt. 14/2004 e 77/2005). Sono state quindi ritenute illegittime leggi statali dirette a stabilire erogazioni vincolate o trasferimenti diretti senza passare per i programmi regionali (per esempio, per assicurare la riqualificazione urbana dei comuni, sent. 16/2004; per realizzare infrastrutture a favore degli enti locali, sent. 49/2004; per provvedere a servizi per i disabili o per il sostegno della natalità, sent. 424/2004).

Limiti all'autonomia finanziaria

Se da una parte erano stati posti dei limiti per lo Stato, dall’altra la giurisprudenza della Corte aveva fin dall’inizio evidenziato i limiti all’autonomia finanziaria (fra le prime, sent. 37/2004). Il secondo comma dell’art. 119 afferma infatti che regioni, comuni, province e città metropolitane esercitano il potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Il coordinamento finanziario e fiscale è una funzione volta a unificare i diversi sistemi finanziari e tributari e ricondurre a coerenza le autonome politiche di bilancio degli enti che costituiscono la Repubblica. Il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» compare anche fra le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117: ciò significa che le stesse regioni devono svolgere tale funzione con riferimento al sistema di governo regionale e locale, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (oltre che nel rispetto, ovviamente, della riserva di legge in materia tributaria prevista dall’art. 23 Cost.).

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali vincoli imposti dallo Stato sui fondi trasferiti alle regioni?
  2. A partire dagli anni settanta, la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può istituire fondi settoriali per le attività regionali e deve evitare finanziamenti vincolati in ambiti di competenza regionale, salvo eccezioni per le "materie trasversali" (sentenze 370/2003 e 160/2005).

  3. Come influisce la giurisprudenza sulla autonomia finanziaria delle regioni?
  4. La giurisprudenza della Corte ha evidenziato che, sebbene ci siano limiti per lo Stato, anche le regioni devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come stabilito dall'art. 119 della Costituzione (sentenza 37/2004).

  5. Qual è il ruolo del coordinamento finanziario tra Stato e regioni?
  6. Il coordinamento finanziario e fiscale serve a unificare i sistemi finanziari e tributari, garantendo coerenza nelle politiche di bilancio degli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (art. 117, comma 3).

Domande e risposte

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