Concetti Chiave
- L'autonomia legislativa regionale limita la sovranità statale, permettendo alle regioni di legiferare su materie di loro competenza.
- Le leggi regionali devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, con la Corte costituzionale che risolve eventuali conflitti.
- Se lo Stato viola la competenza regionale con una propria legge, la regione può contestarla davanti alla Corte costituzionale.
- Le regioni non possono emanare norme di diritto privato, ma solo regolamenti per le loro funzioni amministrative, come stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.
- L'ordinamento civile e penale rimane di competenza esclusiva dello Stato, secondo il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione.
Indice
Autonomia legislativa delle regioni
L'autonomia legislativa delle regioni comporta una limitazione interna della sovranità dello Stato, che nelle materie di competenza legislativa regionale può, con propria legge, dettare solo i «principi fondamentali», mentre è riservata alle regioni, a ciascuna per il proprio territorio, la legislazione analitica.
Rapporto gerarchico tra leggi
Il rapporto gerarchico fra leggi nazionali e leggi regionali si pone, perciò, in questi termini: le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali posti con legge statale; e sull'eventuale contrasto giudica la Corte costituzionale, su ricorso del governo (articolo 127 comma quarto Costituzione, articolo 31 legge numero 87 del 1953).
Ma, se lo Stato invade con propria legge la competenza regionale, la regione può essa stessa sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge statale (articolo 32 legge numero 87 del 1953).
Competenze e limitazioni regionali
Le regioni non possono emanare, nelle materie di cui all'articolo 117 Costituzione, norme di diritto privato, ma solo norme regolatrici delle proprie funzioni amministrative. Lo precisa, in conformità di un precedente orientamento della Corte costituzionale, il nuovo testo dell'articolo 117 Costituzione, che riserva alla competenza legislativa dello Stato l'«ordinamento civile», oltre che quello penale.