Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Dal 1989, le concessioni di grazia si sono ridotte drasticamente, evidenziando la natura eccezionale e umanitaria di tale potere presidenziale.
  • La sentenza 200/2006 ha confermato che la grazia è una decisione del capo dello Stato, non ostacolabile dal ministro della giustizia.
  • Il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal capo dello Stato, discute le linee strategiche e l'impiego delle forze armate italiane.
  • La struttura organizzativa del Consiglio supremo di difesa è stata rafforzata e dipende funzionalmente dalla presidenza della Repubblica.
  • Le riunioni del Consiglio supremo di difesa sono diventate più frequenti, almeno tre all'anno, aumentando il suo ruolo nella politica di sicurezza nazionale.

Potere di grazia e Consiglio supremo di difesa

Dalla riforma del codice di procedura penale del 1989 in poi le grazie concesse si sono drasticamente ridotte a poche decine l’anno. Ciò concorre a spiegare perché il conflitto di attribuzione sollevato dal presidente Ciampi contro il ministro della giustizia nel 2005 è stato risolto dalla sent. 200/2006 nel senso di ritenere la grazia «una potestà decisionale del capo dello Stato quale organo super partes»: proprio in quanto essa viene considerata «eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria».

Di qui l’affermazione che non spetta al ministro impedire che il procedimento di concessione abbia corso e che il presidente adotti la sua decisione in merito.

Dunque, ecco un esempio di atto sostanzialmente oltre che formalmente presidenziale.
Un discorso a parte giustifica, in un contesto internazionale nel quale l’Italia assume ricorrentemente responsabilità di rilievo, il Consiglio supremo di difesa: organo presieduto dal capo dello Stato e composto dal presidente del Consiglio, da cinque ministri e dal capo di stato maggiore della difesa, avente la funzione di discutere linee generali strategiche e impiego delle forze armate (v. artt. 2-9 d.lgs. 66/2010).
Di questo organo è stata rafforzata la capacità operativa e accentuata la dipendenza organizzativa e funzionale dalla presidenza della Repubblica (rispetto al governo). È aumentata anche la frequenza e la regolarità delle riunioni (almeno tre all’anno). Il Csd, da mero organo di informazione e consultazione, si è evoluto in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza nazionale.

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