Concetti Chiave
- La Corte costituzionale ha chiarito l'attribuzione del potere di grazia, coinvolgendo il presidente della Repubblica e il ministro della giustizia.
- La sentenza riguardava un conflitto tra il presidente Ciampi e il ministro della giustizia sulla concessione della grazia a Bompressi.
- Gli atti presidenziali si dividono in tre categorie, influenzando il ruolo della controfirma ministeriale.
- La corte ha stabilito che il ministro non poteva impedire il procedimento per la grazia presidenziale di Bompressi.
- La decisione ha annullato la nota ministeriale che ostacolava la concessione della grazia nel 2004.
Indice
La disputa sulla grazia
Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale si è espressa in merito all’attribuzione del potere di grazia, stabilendo a chi esso spetti, dunque se al ministro della giustizia o al presidente della Repubblica.
La Corte si espresse nell’ambito delle note vicende relative alle concessioni della grazia nei confronti Sofri e Bompressi, condannati in via definitiva per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Il presidente Ciampi chiese più volte al ministro della giustizia di presentargli i documenti relativi al caso giudiziario ma questi si è più volte rifiutato di consegnare i suddetti documenti al Capo dello Stato.
Il ruolo del presidente e del ministro
AL termine di un braccio di ferro tra i due e dopo diversi incontri riservati, il ministro ha infine consegnato i fascicoli al Presidente nel 2003. Nel 2004, il capo dello stato ha comunicato al ministro della giustizia l’intenzione di voler concedere la grazia a Bompressi. Il ministro ha però affermato che non avrebbe controfirmato il decreto presidenziale. Da qui scaturì il ricorso del presidente Ciampi, rivolto agli artt. 89 e 90 Cost., che definiscono il concetto di immunità presidenziale e delineano i casi in cui è richiesta la controfirma ministeriale.
Secondo il presidente la grazia poteva essere concessa solo da lui stessa; il ministro della giustizia riteneva invece che esso dovesse scaturire da un comune accordo tra capo dello Stato e ministro.
Tipologie di atti presidenziali
Gli atti del capo dello Stato possono essere divisi in tre categoria in base alla loro rilevanza:
1. Atti solo formalmente presidenziali
2. Atti a partecipazione complessa
3. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali.
A seconda della tipologia dell’atto acquisisce diverso significato anche la controfirma ministeriale: essa rivela un’attestazione di volontà o la partecipazione effettiva alla formazione dell’atto nei primi due casi, mentre una mera certificazione di regolarità nell’ultimo.
Sebbene l’art. 89 parli di controfirma dei ministri «proponenti», quest’ultimo termine è stato ormai consolidato con l’aggettivo «competenti». Se la grazia fosse considerata un atto formalmente presidenziale o un atto a partecipazione complessa, la controfirma ministeriale bloccherebbe ogni possibilità di adozione dell’atto; se, invece, essa si potesse ricondurre agli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, la controfirma ministeriale dovrebbe considerarsi atto dovuto.
La questione, infine, era particolarmente complicata dalla prassi che vedeva il coinvolgimento dei poteri ministeriali nella richiesta di grazia, soprattutto nella fase istruttoria.
La sentenza della Corte costituzionale
Tramite la sentenza 200 del 2006, la Corte ha dichiarato che non spettava al ministro della giustizia non impedire la prosecuzione del procedimento volto all’adozione della decisione del presidente della Repubblica, in relazione alla richiesta di grazia da parte del condannato Bompressi. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’impugnata nota ministeriale del 24 novembre del 2004.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la decisione della Corte costituzionale riguardo al potere di grazia?
- Qual era il disaccordo tra il presidente Ciampi e il ministro della giustizia?
- Come sono classificati gli atti del capo dello Stato secondo la sentenza?
- Qual è stata la conclusione della Corte riguardo alla controfirma ministeriale nel caso di grazia?
La Corte costituzionale ha stabilito che il potere di grazia spetta al presidente della Repubblica e non al ministro della giustizia, annullando la nota ministeriale che impediva la prosecuzione del procedimento di grazia per Bompressi.
Il disaccordo riguardava se la grazia dovesse essere concessa solo dal presidente della Repubblica o se richiedesse un accordo comune tra il presidente e il ministro della giustizia.
Gli atti del capo dello Stato sono classificati in tre categorie: atti solo formalmente presidenziali, atti a partecipazione complessa, e atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, con diverse implicazioni per la controfirma ministeriale.
La Corte ha concluso che la controfirma ministeriale non doveva impedire la prosecuzione del procedimento di grazia, considerando la grazia un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.