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Concetti Chiave

  • Il possesso implica un potere sulla cosa, ma non sempre coincide con il diritto di possederla, come nel caso dei beni rubati.
  • Esistono diverse situazioni possessorie: detenzione, possesso pieno e possesso mediato, ognuna con caratteristiche specifiche.
  • Il possesso può essere acquisito in modo originario o derivativo, e può essere perso per mancanza di disponibilità o volontà di detenere la cosa.
  • Il possesso legittimo e illegittimo si distinguono in base alla presenza di un titolo; la buona fede è presunta per il possesso di beni mobili.
  • Le azioni possessorie, come l'azione di reintegrazione e manutenzione, proteggono il possessore da spogliazioni o molestie sul bene.

Indice

  1. Concetti di possesso e detenzione
  2. Diritti e vantaggi del possessore
  3. Acquisto e perdita del possesso
  4. Differenze tra detenzione e possesso
  5. Possesso legittimo e illegittimo
  6. Successione e rivendicazione del possesso
  7. Spese e rimborso nel possesso
  8. Possesso vale titolo e buona fede
  9. Conflitti tra acquirenti e azioni possessorie
  10. Azioni di reintegrazione e manutenzione
  11. Azioni di nuova opera e danno temuto

Concetti di possesso e detenzione

Potere sulla cosa che si manifesta attraverso un'attività corrispondente all'esercizio di fatto del diritto di proprietà o di altro diritto reale [Art. 1140 codice civile]. Non sempre il fatto di possedere scaturisce dal diritto di possedere, basta pensare a chi possiede un bene rubato. Oggetto del possesso possono essere tutti i beni tranne quelli demaniali.

Situazioni possessorie:

· detenzione: disponibilità della cosa (corpus) accompagnata dalla consapevolezza di non averne il titolo (conduttore, comodatario);

· possesso pieno (corpore et animo): avere la disponibilità della cosa non riconoscendo alcun diritto altrui su di essa;

· possesso mediato (solo animo): non avere la disponibilità della cosa ed essere riconosciuti dal detentore come titolari.

Diritti e vantaggi del possessore

Il proprio diritto di proprietà non può essere fatto valere da soli nei confronti del possessore. il possesso nel dirittoNello ius possesionis riconosciamo l'insieme dei vantaggi spettanti al possessore tra cui il diritto alla tutela possessoria, cioè nessuno può togliere lui il bene se non vantando il proprio diritto in giudizio; il diritto di usucapione e il diritto di rivendicazione se l’altra parte non riesce a fornire una prova di proprietà. Lo ius possidendi è il diritto di chi ha un titolo di proprietà accompagnato al possesso della cosa.

Acquisto e perdita del possesso

Acquisto del possesso può avvenire :

· a modo originario: apprensione della cosa o esercizio su di essa di poteri corrispondenti a quelli derivanti dall'esercizio di un diritto reale di godimento (l'apprensione della cosa non deve verificarsi per l'altrui tolleranza) [art. 1144 Cod. civ.];

· a modo derivativo: tramite consegna (traditio); il bene può anche non essere consegnato se l’acquirente già ne ha il possesso (traditio beni manu) oppure se il possessore cessa di possedere per sé ma detiene per altri (costituto possessorio).

Si parla di compossesso se il possesso viene acquistato da più persone insieme.

Perdita del possesso: consegue al venir meno del corpus (disponibilità della cosa) o dell'animus (volontà di detenere la cosa). Per la perdita del corpus occorre non la semplice dimenticanza ma la sua stabile irreperibilità o irrecuperabilità (furto).

Differenze tra detenzione e possesso

Rapporto fra detenzione e possesso: Ciò che differenzia detenzione e possesso è l’elemento psicologico. Perciò l’art 1141 afferma che spetta a chi nega il possesso dimostrare che chi detiene la cosa l’ha ricevuta per un titolo che non permette di disporne.

La presunzione di possesso intermedio: per il possessore è sufficiente dimostrare di aver posseduto la cosa in un tempo remoto e di possederla attualmente per far presumere che il possesso sia stato continuato [art. 1142 Cod. civ.].

Il mutamento della detenzione in possesso si può avere per effetto di:

· causa proveniente da un terzo, il quale affermi di essere proprietario della cosa e trasferisca il diritto al detentore;

· opposizione del detentore, ossia quell’atto con cui il detentore nota al possessore in qualunque modo, l’intenzione di continuare a tenere la cosa non più come detentore ma per conto ed in nome proprio.

Ipotesi analoga nell’ art 1164 Cod. civ.

Possesso legittimo e illegittimo

Le qualificazioni del possesso: se il possessore dispone del titolo di possesso si parla di possesso legittimo, altrimenti di possesso illegittimo. Nell’ambito dei possessori illegittimi, la figura del possesso si articola in : possesso di buona fede, possesso di mala fede e possesso vizioso.

Possessore di buona fede è chi ha acquistato la materiale disponibilità del bene ignorando di ledere l’altrui diritto sempre che la sua ignoranza non dipenda da colpa grave. La buona fede si presume sempre in materia di possesso e non occorre che essa perduri per tutta la durata del possesso ma è sufficiente che ci sia al momento dell’acquisto[art.1147 Cod. civ.]

Successione e rivendicazione del possesso

Il possesso, alla morte del possessore, continua in capo al suo successore a titolo universale con gli stessi caratteri (buona o mala fede) rispetto al defunto (successione nel possesso). Se la successione avviene a titolo particolare si parla di accessione del possesso è necessario che il possessore abbia acquistato il possesso. Peraltro l’acquirente acquista un nuovo possesso diverso da quello del suo dante causa. Quindi egli può essere in buona fede benché il suo dante causa fosse in mala fede e viceversa. Ai fini dell’usucapione, questa situazione può essere utile in quanto l’attuale possessore può sommare al periodo in cui egli ha posseduto anche il periodo in cui il bene è stato posseduto dai suoi dante causa.

Nel caso di rivendicazione del bene da parte del proprietario:

· se il possessore era in buona fede allora i frutti percepiti non sono da restituire se non quelli dal momento della domanda giudiziale integrati eventualmente con quelli che potevano essere percepiti usando la diligenza media [art. 1148 Cod. civ.];

· se il possessore era in malafede deve restituire tutti i frutti tranne quelli per i quali è maturata la prescrizione; le spese di restituzione sono a suo carico;

Spese e rimborso nel possesso

Le spese si distinguono in necessarie, utili e voluttuarie.

· Spese necessarie sono quelle che servono per la produzione di frutti. Il possessore tenuto alla restituzione dei frutti ha diritto al rimborso delle spese [art. 1149 Cod. civ.]. Tra le spese necessarie ci sono le spese ordinarie ovvero quelle per le riparazioni ordinarie: non sono rimborsabili se non quando il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, e se è tenuto solo dalla domanda giudiziale, limitatamente a tale periodo e le spese straordinarie sono le spese che superano il limite della conservazione della cosa e delle sue utilità: devono essere rimborsate a qualsiasi possessore.

· Spese utili o miglioramenti: il rimborso è dovuto purchè questi sussistano al tempo della restituzione sia al possessore di buona fede che a quello di mala fede. Poiché non è giusto che il proprietario tragga vantaggio dall’aumento del valore della cosa a spese altrui, al possessore di buona fede l’indennità deve corrispondere all’aumento del valore della cosa, al possessore di mala fede nella minor somma tra lo speso e il migliorato. Il possessore in buona fede ha diritto alla ritenzione del bene fino a rimborso ultimato o nella sua misura.

· Le spese voluttuarie non sono rimborsabili.

Possesso vale titolo e buona fede

Possesso vale titolo è la situazione in cui l'ordinamento tutela il possessore in buona fede di bene mobile anziché il proprietario (alienazioni a non domino di cose mobili cioè per le vendite da chi non è proprietario della cosa) [Art 1153 codice civile]; affinché il possesso si traduca in titolo occorre:

· che l'acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà[art. 1153];

· che l'acquirente abbia già acquistato il possesso della cosa e non solo il titolo;

· che l'acquirente sia in buona fede al momento della consegna della cosa e cioè che a momento dell’alienazione ignorava la non titolarità dell’alienante che è presunta e difficilmente indagabile.

Visto che il possesso di buona fede è un titolo di acquisto della proprietà, l’art. 1153 comma 2 dispone che la proprietà si acquista libera da altrui diritti sulla cosa.

La buona fede è esclusa se l’acquirente conosce l’illegittima provenienza della cosa [art. 1154 Cod. civ.] e ciò anche quando ritenga che colui da cui l’ha acquistata sia diventato proprietario.

Conflitti tra acquirenti e azioni possessorie

La risoluzione del conflitto tra acquirenti di cose mobili: Un ulteriore effetto del possesso di buona fede è previsto nell’art. 1155 cod. civ che stabilisce che se qualcuno con successivi contratti aliena a più persone un medesimo bene mobile, tra esse è preferita quella che per prima ne ha acquistato in buona fede il possesso, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Per le universalità di mobili e i mobili registrati non basta la buona fede ma occorre che la titolarità sia certificata. Per le universalità di beni viene tutelato non chi per primo acquista il possesso in buona fede, ma chi può vantare un valido titolo d’acquisto di data anteriore. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri viene tutelato non chi acquista il possesso in buona fede, ma che acquista da chi può vantare un valido titolo d’acquisto trascritto, purché a sua volta provveda alla trascrizione del suo.

L’azione possessoria può essere fatta valere da chiunque abbia subito una spogliazione o molestia del possesso con violenza, anche da parte del proprietario; le azioni petitorie possono invece essere fatte valere solo da chi vanti un titolo regolare.

Azioni di reintegrazione e manutenzione

Azione di reintegrazione o di spoglio: risponde all’esigenza di garantire a chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria qualora venga occultamente o violentemente spogliato dalla disponibilità del bene stesso [Art. 1168 codice civile]. Per spoglio s’intende la privazione totale o parziale della disponibilità del bene. Lo spoglio si dice violento o clandestino quando si attua contro la volontà espressa o presunta dell’attuale possessore o detentore. Spetta anche al detentore tranne che abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. [art. 1168 comma 2 Cod. civ.]. L'azione di reintegrazione è soggetta al termine di decadenza di un anno dallo spoglio nel caso sia stato violento o dalla sua scoperta se clandestino.

Azione di manutenzione è l’azione del possessore di un immobile, di un'universalità di immobili o di un diritto reale su di un immobile per far cessare le molestie o le turbative nei confronti del suo possesso che deve durare da almeno un anno in modo continuo ed ininterrotto [Art. 1170 codice civile]. È volta a reintegrare il possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino e far cessar suddette molestie o qualsiasi attività che arrechi un apprezzabile disturbo. L'azione di manutenzione è soggetta al termine di decadenza di un anno che decorre dall’avvenuto spoglio ovvero dal giorno in cui ha avuto inizio la molestia.

Azioni di nuova opera e danno temuto

Azione di nuova opera: spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che una nuova opera arrechi danno alla cosa oggetto del suo diritto. Occorre che la nuova opera sia iniziata da meno di un anno e non terminata. Il giudice può vietare o permettere la continuazione stabilendo dei limiti [art. 1171 Cod. civ.]

Denunzia di danno temuto: spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente. Il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo e impone garanzie per eventuali danni. [art. 1172 Cod. civ.].

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra detenzione e possesso secondo il codice civile?
  2. La differenza tra detenzione e possesso risiede nell'elemento psicologico. La detenzione implica la disponibilità della cosa con la consapevolezza di non avere il titolo, mentre il possesso pieno implica la disponibilità della cosa senza riconoscere diritti altrui su di essa.

  3. Come si può acquisire il possesso di un bene?
  4. Il possesso può essere acquisito in modo originario, attraverso l'apprensione della cosa o l'esercizio di poteri su di essa, o in modo derivativo, tramite la consegna del bene o il costitutivo possessorio.

  5. Cosa si intende per "possesso vale titolo" nel contesto del codice civile?
  6. "Possesso vale titolo" si riferisce alla situazione in cui l'ordinamento tutela il possessore in buona fede di un bene mobile, permettendo l'acquisto della proprietà libera da diritti altrui, purché l'acquirente abbia un titolo idoneo e sia in buona fede al momento della consegna.

  7. Quali sono le azioni possessorie previste dal codice civile?
  8. Le azioni possessorie includono l'azione di reintegrazione o di spoglio, l'azione di manutenzione, l'azione di nuova opera e la denunzia di danno temuto, ciascuna con specifiche condizioni e termini di decadenza.

  9. Quali sono le spese rimborsabili al possessore in caso di restituzione del bene?
  10. Le spese rimborsabili includono le spese necessarie per la produzione di frutti, le spese utili o miglioramenti che sussistono al momento della restituzione, mentre le spese voluttuarie non sono rimborsabili.

Domande e risposte

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