Concetti Chiave
- L'art. 56 del Codice penale punisce chi tenta di realizzare un reato, anche se l'azione non si compie.
- Il delitto tentato si configura quando si compiono atti idonei e inequivocabili a commettere un reato.
- Un esempio di delitto tentato è un tentativo di omicidio che non provoca la morte, ma costituisce comunque reato.
- La desistenza volontaria dall'azione riduce la pena solo per gli atti già compiuti.
- Se si impedisce attivamente l'evento, la pena per il delitto tentato è ridotta da un terzo alla metà.
Indice
Definizione di delitto tentato
L’art. 56 del Codice penale disciplina l’istituto del cosiddetto «delitto tentato».
Esso consente di punire il soggetto che, pur non avendo concretamente commesso il reato, si è prodigato per realizzare il fatto tipico previsto da una fattispecie penale.
Risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Esempio di omicidio tentato
Consideriamo, ad esempio, la fattispecie di omicidio ex art. 575: Tizio tenta di uccidere Caio, ma nel momento in cui esplode il colpo di pistola Caio si sposta, restando ferito solo superficialmente. In questo caso il giudice riconosce comunque la commissione di un reato: delitto tentato e lesioni dolose.
Conseguenze e desistenza volontaria
Il reato, infatti, è uscito dalla sfera della mera cogitatio, dando vita a un atto concreto e penalmente rilevante. Come afferma l’art. 56, il reato ideato non si compie, ma la conseguenza dell’azione criminosa è comunque un fatto illecito.
Se il colpevole desiste volontariamente dall’azione, si applica soltanto la pena per gli atti compiuti, qualora questi siano penalmente rilevanti. Se egli impedisce volontariamente l’evento (ad esempio lanciando un urlo subito dopo aver esploso il colpo di pistola), il soggetto è punito con la pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Entrambe le fattispecie sono rette dalla volontarietà: la prima è denominata «d’esistenza»; la seconda «recesso attivo».