Concetti Chiave
- La richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere presentata dallo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, e verificata l'indisponibilità di lavoratori sul territorio.
- Entro 60 giorni dalla richiesta, se approvata, viene rilasciato il nulla osta al lavoro, valido per un massimo di 6 mesi, rinnovabile secondo le quote del Decreto flussi.
- Dopo il nulla osta, il Consolato del paese di origine rilascia il visto di ingresso; il lavoratore deve stipulare il contratto di soggiorno entro 8 giorni dall'arrivo.
- Il permesso di soggiorno viene rilasciato solo dopo la stipulazione del contratto di lavoro subordinato presso lo sportello unico.
- La durata del contratto di soggiorno varia: fino a 9 mesi per lavori stagionali, un anno per contratti a termine, e due anni per contratti a tempo indeterminato.
Indice
Sportello unico per l'immigrazione
Lo sportello unico per l’immigrazione è costituito presso la prefettura, dove la richiesta relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa deve pervenire da parte del datore di lavoro.
La richiesta è accettata previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, lo Sportello procede al rilascio del nulla osta al lavoro, nei limiti delle quote fissate dall’annuale Decreto flussi. Il nulla osta vale per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (ma ne è possibile il rinnovo).
Visto di ingresso e contratto di soggiorno
In seguito alla concessione del nulla osta, il Consolato del paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso nel paese il lavoratore è tenuto a recarsi presso lo Sportello per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Solo in seguito alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato presso lo sportello unico per l’immigrazione, la questura rilascia al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Durata del contratto di soggiorno
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato non può essere stipulato per un periodo superiore alla durata massima del permesso di soggiorno:
- un massimo di nove mesi per uno o più lavori stagionali;
- un anno per un contratto di lavoro subordinato a termine;
- due anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Registrazione come disoccupato
Se il lavoratore perde il posto di lavoro può registrarsi come disoccupato presso il centro per l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.