darksoul98
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Concetti Chiave

  • La libertà di domicilio è inviolabile e garantisce il diritto alla privacy sia in casa che sul lavoro, secondo l'art. 14 della Costituzione.
  • L'art. 14 Cost. include il concetto più ampio di domicilio rispetto al codice civile, comprendendo domicilio, residenza e dimora.
  • La libertà di circolazione e soggiorno è sancita dall'art. 16, permettendo ai cittadini di muoversi liberamente nel territorio nazionale.
  • Le limitazioni alla libertà di circolazione possono essere imposte solo per motivi di sanità e sicurezza, non per ragioni politiche.
  • Arresti e perquisizioni devono essere motivati da un giudice, salvo casi d'urgenza come l'arresto in flagranza o il fermo di indiziati.

Libertà di domicilio, di circolazione e soggiorno

Aspetti particolari della libertà della persona sono la libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno. L’art. 14 Cost. stabilisce che il domicilio è inviolabile. Ciò significa che è tutelato il diritto alla “privacy” nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Si noti che il «domicilio » di cui parla l’art. 14 Cost. è un concetto più ampio di quello previsto dal codice civile, che distingue il domicilio dalla residenza e dalla dimora.

L’art. 14 si riferisce a tutti e tre questi concetti. La disciplina della libertà di domicilio è modellata su quella della libertà personale. Altro aspetto della libertà fisica, questa volta “in movimento”, è la libertà di circolazione e soggiorno. L’art. 16, primo comma, Cost. stabilisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale». Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge la libertà di espatrio, cioè di entrare e uscire dal territorio nazionale. È prevista la possibilità che la legge, «in via generale», limiti la libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza (si pensi a un’epidemia o a un terremoto). Nessuna restrizione può essere invece disposta per ragioni politiche.

L’ordine di arresto (o perquisizione ecc.) può provenire solo da un provvedimento motivato di un giudice, che è un organo imparziale, e nei soli casi e modi previsti dalla legge, affinché sia riservata al Parlamento la decisione su quali siano i comportamenti dei cittadini che possono comportare il carcere. Solo nei casi d’urgenza, quando cioè l’intervento del giudice sarebbe tardivo, è ammesso che le forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza) agiscano di loro iniziativa. Questo può avvenire in due casi: per l’arresto in flagranza di reato (cioè quando una persona è sorpresa nell’atto di commettere un reato grave), oppure quando occorra operare il fermo di indiziati, cioè di persone nei cui confronti sussistano indizi di un grave reato e vi sia il sospetto di fuga. Tuttavia, tali provvedimenti sono solo provvisori, dovendo essere comunicati entro 48 ore al giudice per la convalida. Se non sono convalidati nelle successive 48 ore, si intendono revocati e sono privi di ogni effetto, con la conseguenza che il cittadino deve essere rimesso in libertà.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato della libertà di domicilio secondo l'art. 14 della Costituzione?
  2. L'art. 14 della Costituzione stabilisce che il domicilio è inviolabile, tutelando il diritto alla privacy nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Questo concetto è più ampio rispetto a quello del codice civile, includendo domicilio, residenza e dimora.

  3. In quali circostanze la libertà di circolazione può essere limitata secondo l'art. 16 della Costituzione?
  4. La libertà di circolazione può essere limitata per motivi di sanità e sicurezza, come in caso di epidemie o terremoti, ma non per ragioni politiche, secondo l'art. 16 della Costituzione.

  5. Quali sono le condizioni per l'arresto o la perquisizione senza un provvedimento giudiziario?
  6. L'arresto o la perquisizione senza un provvedimento giudiziario sono ammessi solo in casi d'urgenza, come l'arresto in flagranza di reato o il fermo di indiziati di un grave reato con sospetto di fuga. Tali provvedimenti devono essere convalidati da un giudice entro 48 ore, altrimenti sono revocati.

Domande e risposte

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