Concetti Chiave
- Le agenzie per il lavoro non possono indagare sulle opinioni dei lavoratori né trattare dati personali sensibili.
- È vietato per le agenzie percepire compensi dai lavoratori per le attività svolte.
- L'esercizio non autorizzato di intermediazione comporta sanzioni e, in caso di sfruttamento, si configura come reato penale.
- Il d.lgs. 150 del 2015 ha introdotto centri per l'impiego per supportare i disoccupati con orientamento e formazione.
- Il ministero del lavoro deve garantire i livelli essenziali dei servizi dei centri per l'impiego tramite convenzioni con regioni e province.
Regole di condotta per le agenzie
Le agenzie per il lavoro devono sottostare a un insieme di regole di condotta predeterminate per legge:
- in primo luogo esse hanno il divieto di condurre qualsivoglia forma di indagine sulle opinioni dei lavoratori;
- esse, inoltre, non possono trattare dati personali e sensibili inerenti gli stessi;
- in alcun caso le agenzie per il lavoro possono percepire dai lavoratori compensi per l’attività svolta.
Le agenzie per il lavoro svolgono attività di somministrazione o di intermediazione. L’esercizio non autorizzato di quest’ultima è punito con una sanzione amministrativa. In particolare, se l’attività di intermediazione prevede lo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minacce o intimidazioni, o si fonda sull’approfittamento dello stato di bisogno degli stessi (come accade nel fenomeno del caporalato) si ricade nel reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. Esso dispone la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 500 a 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.
Percorso di recupero per disoccupati
Il d.lgs. 150 del 2015 ha innovato anche la materia inerente al percorso di recupero che il lavoratore disoccupato dovrebbe intraprendere per trovare un lavoro. L’articolo 18 del decreto legislativo demanda alle regioni e alle province autonome il compito di istituire uffici territoriali (denominati «centri per l’impiego») al fine di svolgere diverse attività nei confronti dei soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione:
- orientamento di base;
- analisi delle competenze del lavoratore;
- attività di ausilio alla ricerca di un’occupazione, anche mediante sessioni di gruppo;
- avviamento di attività di formazione;
- accompagnamento al lavoro.
Per incentivare il rispetto di tale obbligo, l’articolo 11 del d.lgs. demanda al ministero del lavoro il compito di stipulare con regioni e province autonome una convenzione finalizzata a garantire i livelli essenziali delle suddette prestazioni.
Domande da interrogazione
- Quali sono le regole di condotta che le agenzie per il lavoro devono seguire?
- Cosa prevede il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»?
- Quali attività devono svolgere i centri per l'impiego secondo il d.lgs. 150 del 2015?
Le agenzie per il lavoro devono rispettare regole che vietano indagini sulle opinioni dei lavoratori, il trattamento di dati personali e sensibili, e la percezione di compensi dai lavoratori per l'attività svolta.
Il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» prevede la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, in caso di sfruttamento mediante violenza, minacce o approfittamento dello stato di bisogno.
I centri per l'impiego devono svolgere attività di orientamento di base, analisi delle competenze, ausilio alla ricerca di un'occupazione, avviamento di attività di formazione e accompagnamento al lavoro.