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Concetti Chiave

  • L'art. 16.1 della Costituzione italiana garantisce ai cittadini la libertà di movimento e di scelta della dimora o residenza sul territorio nazionale, con possibilità di limitazioni solo per motivi di sanità o sicurezza.
  • I cittadini dell'Unione europea beneficiano del diritto di stabilimento, che consente loro di lavorare liberamente in qualsiasi paese UE e di entrare senza restrizioni nei paesi dello spazio Schengen.
  • La libertà di circolazione e soggiorno è stata formalmente riconosciuta per la prima volta dalla Costituzione, a differenza dello Statuto albertino, che la considerava implicita nella libertà personale.
  • La specificazione del divieto di restrizioni politiche sulla libertà di movimento è una risposta alle limitazioni imposte durante il Ventennio fascista, mirate a controllare avversari politici.
  • La Costituzione distingue tra libertà di circolazione e libertà personale, richiedendo una chiara delimitazione delle garanzie e titolarità di ciascuna libertà.

Indice

  1. Libertà di movimento in Italia
  2. Diritti dei cittadini europei
  3. Limitazioni e riserve di legge
  4. Distinzione tra libertà costituzionali

Libertà di movimento in Italia

L’art. 16.1 Cost. riconosce la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio italiano e di fissare, in qualunque parte di esso, la propria dimora (luogo di soggiorno temporaneo) o la propria residenza (luogo di soggiorno abituale, risultante dal registro anagrafico del comune d’appartenenza). Il riconoscimento della libertà di circolazione e soggiorno ai soli cittadini non implica che essa debba essere negata a stranieri e apolidi: la legge ordinaria può però legittimamente prevedere maggiori restrizioni rispetto ai cittadini.

Diritti dei cittadini europei

Un regime particolare compete ai cittadini dell’Unione europea, i quali godono del «diritto di stabilimento», ossia la facoltà di scegliere liberamente dove svolgere sul territorio di uno dei paesi Ue la propria attività lavorativa, e del diritto al libero ingresso nei paesi che fanno parte dello spazio Schengen (v. d.lgs. 30/2007).

Limitazioni e riserve di legge

La libertà di circolazione e soggiorno è garantita dall’art. 16.1 con una riserva di legge rinforzata: essa, infatti, può essere soggetta solo alle «limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Provvedimenti tipici ex art. 16.1 sono i cordoni sanitari, eventualmente istituiti per prevenire pericoli per la salute pubblica (ad es. il rischio che si propaghi una epidemia).

La libertà di circolazione e soggiorno è stata riconosciuta per la prima volta dalla Costituzione: lo Statuto albertino non conteneva alcuna disposizione al riguardo, considerandola una facoltà implicita nella libertà personale. La scelta del costituente di dedicare a tale libertà un autonomo articolo derivò dall’esperienza del Ventennio fascista, durante il quale fu spesso limitata sia per combattere la fuga dalle campagne delle popolazioni rurali sia per controllare gli avversari politici (si pensi alla misura del confino prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Di qui, in Costituzione, la specificazione del divieto di ogni restrizione per ragioni politiche.

Distinzione tra libertà costituzionali

Nonostante la Costituzione tuteli la libertà di circolazione e soggiorno in un articolo a sé, distinto da quello relativo alla libertà personale, non sempre è chiara la differenza fra l’una e l’altra: infatti, la diversità delle garanzie apprestate dagli artt. 13 e 16, nonché la loro diversa titolarità, richiedono una precisa delimitazione del campo di applicazione delle due libertà.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il fondamento giuridico della libertà di movimento in Italia?
  2. La libertà di movimento è riconosciuta dall'art. 16.1 della Costituzione italiana, che garantisce a ogni cittadino il diritto di muoversi e di stabilire la propria dimora o residenza sul territorio nazionale.

  3. Quali diritti hanno i cittadini dell'Unione Europea riguardo alla libertà di circolazione in Italia?
  4. I cittadini dell'Unione Europea godono del "diritto di stabilimento", che consente loro di scegliere liberamente dove svolgere attività lavorativa nei paesi UE, e del diritto al libero ingresso nei paesi dello spazio Schengen, come stabilito dal d.lgs. 30/2007.

  5. Quali sono le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno previste dalla legge?
  6. La libertà di circolazione e soggiorno può essere soggetta a limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, come nel caso di cordoni sanitari per prevenire epidemie, come indicato nell'art. 16.1 della Costituzione.

Domande e risposte

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