Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 16.1 della Costituzione italiana garantisce ai cittadini la libertà di muoversi e risiedere liberamente sul territorio nazionale, con limitazioni possibili solo per motivi di sanità o sicurezza.
  • I cittadini dell'Unione Europea godono di diritti particolari di stabilimento e libero ingresso nei paesi Schengen, come previsto dal d.lgs. 30/2007.
  • La libertà di circolazione e soggiorno è un diritto costituzionale riconosciuto per la prima volta, non presente nello Statuto albertino, e nasce in risposta alle restrizioni del Ventennio fascista.
  • La Costituzione separa la libertà di circolazione da quella personale, richiedendo una chiara delimitazione delle aree di applicazione di entrambi i diritti, garantiti dagli artt. 13 e 16.
  • Le restrizioni alla libertà di circolazione, come i cordoni sanitari, sono giustificate solo da esigenze generali di salute pubblica o sicurezza.

Libertà di circolazione e soggiorno

L’art. 16.1 Cost. riconosce la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio italiano e di fissare, in qualunque parte di esso, la propria dimora (luogo di soggiorno temporaneo) o la propria residenza (luogo di soggiorno abituale, risultante dal registro anagrafico del comune d’appartenenza). Il riconoscimento della libertà di circolazione e soggiorno ai soli cittadini non implica che essa debba essere negata a stranieri e apolidi: la legge ordinaria può però legittimamente prevedere maggiori restrizioni rispetto ai cittadini.
Un regime particolare compete ai cittadini dell’Unione europea, i quali godono del «diritto di stabilimento», ossia la facoltà di scegliere liberamente dove svolgere sul territorio di uno dei paesi Ue la propria attività lavorativa, e del diritto al libero ingresso nei paesi che fanno parte dello spazio Schengen (v.

d.lgs. 30/2007).
La libertà di circolazione e soggiorno è garantita dall’art. 16.1 con una riserva di legge rinforzata: essa, infatti, può essere soggetta solo alle «limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Provvedimenti tipici ex art. 16.1 sono i cordoni sanitari, eventualmente istituiti per prevenire pericoli per la salute pubblica (ad es. il rischio che si propaghi una epidemia).

La libertà di circolazione e soggiorno è stata riconosciuta per la prima volta dalla Costituzione: lo Statuto albertino non conteneva alcuna disposizione al riguardo, considerandola una facoltà implicita nella libertà personale. La scelta del costituente di dedicare a tale libertà un autonomo articolo derivò dall’esperienza del Ventennio fascista, durante il quale fu spesso limitata sia per combattere la fuga dalle campagne delle popolazioni rurali sia per controllare gli avversari politici (si pensi alla misura del confino prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Di qui, in Costituzione, la specificazione del divieto di ogni restrizione per ragioni politiche.
Nonostante la Costituzione tuteli la libertà di circolazione e soggiorno in un articolo a sé, distinto da quello relativo alla libertà personale, non sempre è chiara la differenza fra l’una e l’altra: infatti, la diversità delle garanzie apprestate dagli artt. 13 e 16, nonché la loro diversa titolarità, richiedono una precisa delimitazione del campo di applicazione delle due libertà.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato della libertà di circolazione e soggiorno secondo l'art. 16.1 della Costituzione italiana?
  2. L'art. 16.1 della Costituzione italiana riconosce ai cittadini la libertà di muoversi sul territorio nazionale e di stabilire la propria dimora o residenza in qualsiasi parte di esso, con limitazioni possibili solo per motivi di sanità o sicurezza.

  3. Come si differenzia la libertà di circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea rispetto ai cittadini italiani?
  4. I cittadini dell'Unione Europea godono del diritto di stabilimento, che permette loro di scegliere liberamente dove svolgere la propria attività lavorativa nei paesi UE, e del diritto al libero ingresso nei paesi dello spazio Schengen, come stabilito dal d.lgs. 30/2007.

  5. Perché la Costituzione italiana ha dedicato un articolo specifico alla libertà di circolazione e soggiorno?
  6. La Costituzione ha dedicato un articolo specifico a questa libertà per evitare restrizioni politiche, un'esperienza vissuta durante il Ventennio fascista, quando la libertà di movimento era limitata per controllare avversari politici e prevenire la fuga dalle campagne.

Domande e risposte

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