Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano è bicamerale, con Camera dei Deputati e Senato della Repubblica che esercitano collettivamente la funzione legislativa, come previsto dalla Costituzione.
- La Camera dei Deputati conta 630 membri, mentre il Senato della Repubblica ne ha 315, inclusi senatori a vita, con differenze marginali nei poteri.
- Le elezioni richiedono età e criteri specifici: 18 anni per votare alla Camera, 21 per il Senato; candidati devono avere almeno 25 anni per la Camera e 40 per il Senato.
- Il sistema elettorale è proporzionale senza premio di maggioranza, dopo modifiche per incostituzionalità, con votazioni che devono essere personali, uguali, libere e segrete.
- Il voto è considerato un dovere civico in Italia e non comporta sanzioni per chi non si reca alle urne.
Indice
Il sistema parlamentare italiano
Il Parlamento è un organo costituzionale: come previsto dalla Costituzione, l’Italia è quindi una repubblica parlamentare. Gli Stati moderni si dividono infatti tra Stati che prevedono parlamenti bicamerali e Stati che prevedono parlamenti monocamerali. Generalmente, se presente, la seconda camera è prevista negli Stati federali, per dare rappresentanza agli Stati membri (la prima camera è invece rappresentativa dei cittadini). Per esempio gli Stati Uniti (Senato federale, due senatori per ogni stato), o la Germania (Bundesrat). Negli Stati non federali, la seconda camera ha generalmente poteri diversi. Per esempio può mancare il rapporto fiduciario. Se dovesse capitare che nel procedimento legislativo non ci sia accordo, ci sono sistemi che fanno prevalere la volontà della camera bassa (rappresentativa)
Bicameralismo perfetto in Italia
In Italia si ha un bicameralismo perfetto, ciò significa che le due camere hanno stessi poteri e stesse funzioni. Ciò è previsto nell’articolo 70 della Costituzione: le due camere collettivamente esercitano la funzione legislativa. Una legge deve essere approvata nello stesso medesimo testo da entrambe le camere. Ciò si riflette anche nel articolo 94, che prevede che il Governo abbia fiducia di entrambe le camere. Le due camere sono:
1. Camera dei Deputati (630 membri)
2. Senato della Repubblica (315 membri, presenti anche dei senatori non elettivi, cioè i senatori a vita: lo sono di diritto gli ex Presidenti della Repubblica, salvo rinuncia, oppure i nominati dal Presidente della Repubblica, per meriti sociali, artistici, letterari. Possono essercene al massimo 5 di questi ultimi, per prassi).
Differenze tra Camera e Senato
Entrambe le camere sono eredità albertina. Si differenziano soltanto per aspetti marginali: numero dei componenti, fissato dalla Costituzione. Nel testo originale del ‘48 era presente una ulteriore differenza, per quanto riguarda la durata della legislatura: 6 anni per il Senato. Ulteriore differenziazione la si trova nell‘elettorato attivo (cioè che possiede la capacità di votare) e elettorato passivo (ha capacità di essere eletto):
Requisiti per elettorato attivo e passivo
1. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età (18), mentre per il Senato questa soglia è innalzata a 21 anni. Anche i detenuti (tranne che se nella condanna è prevista incapacità elettorale) e chi soggiorna in una casa di cura/ospedale ha il diritto di voto. Dal 2000, in seguito a riforma costituzionale, possono votare anche cittadini risiedenti stabilmente all’estero, un numero preciso di propri rappresentanti con voto per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda l’elettorato passivo: per essere eletto deputato un cittadino deve aver compiuto 25 anni, per diventare Senatore almeno 40 anni. La costituzione richiede per l'elezione che non si presenti la situazione di ineleggibilità, cioè per il ruolo svolto non ci si trovi in una posizione tale che essa possa alterare, influenzare l'elettorato. Se la candidatura viene comunque presentata e avviene l’elezione, essa è invalida, inefficace.
Incompatibilità e incandidabilità
Inoltre per svolgere le funzioni di parlamentare non è possibile trovarsi in una situazione di incompatibilità: svolgere più funzioni che possano alterare l’imparzialità nell'esercizio delle funzioni. Si tratta di cariche incompatibili. È necessario scegliere quale delle due funzioni esercitare. Nel 2012 venne introdotta la figura dell'incandibilità, per chi è stato
condannato a pene definitive (non più ricorribili in appello) detentive superiori a 2 anni di reclusione per determinati delitti. Rispetto a ineleggibilità e incandidabilità, in questo caso è lo stesso ufficio a cui è presentata la candidatura a verificare l'assenza di condanne. Quindi
si risulta impossibilitati ad apparire persino in lista. Se si viene condannati quando l'elezione è già avvenuta, sta alla stessa camera di appartenenza pronunciarsi sulla sopravvenuta inidoneità a ricoprire quella carica, dichiarandone in caso la decadenza. Ciò avviene anche nei casi di incandidabilità.
Evoluzione del sistema elettorale
Entrambe le camere sono elettive. Dal 1948 al 1993 la legge è sempre stata proporzionale. In seguito ad un referendum si è passato ad un sistema elettorale misto: collegi uninominali (75%) e metodo proporzionale (25%). Tale sistema è poi stato modificato tramite legge costituzionale: proporzionale con correttivi per assicurare la governabilità, cioè soglia di sbarramento e premio di maggioranza (a chi aveva maggioranza relativa). Il senato deve essere eletto a base regionale, quindi si erano previsti dei premi a base regionale. Questo secondo premio non garantiva effettivamente la governabilità. Quest'ultima legge, in alcuni suoi aspetti, è stata dichiarata incostituzionale (per il premio di maggioranza non legato ad una soglia minima di voti; per le liste
bloccate di candidati con ordine di presentazione scelto dal partito. Ciò fa venir meno qualsiasi rapporto tra eletto ed elettore. Infatti non c'è la possibilità di esprimere almeno una preferenza). La legge elettorale residua vale, per evitare il pericolo che si rimanga senza legge elettorale (ciò è
possibile soltanto se la legge residua è direttamente applicabile). Si tratta quindi di un sistema proporzionale senza premio di maggioranza e con soglia di sbarramento.
Caratteristiche del voto in Italia
Il voto è:
a) personale (escluso il voto per procura, non posso delegare qualcuno a votare per me. In cabina si entra da soli, eccezione fatta per i non vedenti),
b) uguale (il voto di ciascuno ha lo stesso peso. Non esistono persone che hanno voto plurimo o voti che pesano di più degli altri),
c) libero (la legge vieta e sanziona eventuali pressioni atte ad alterare la libera volontà nel voto, per esempio l'elargizione di denaro),
d) segreto (così che venga effettivamente garantita la libertà del voto).
Il voto è un dovere civico, cioè non è accompagnato da sanzioni.
Domande da interrogazione
- Qual è la struttura del Parlamento italiano e quali sono le sue funzioni principali?
- Quali sono le differenze principali tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica?
- Come funziona il sistema elettorale italiano per il Parlamento?
- Quali sono i requisiti per l'elettorato attivo e passivo in Italia?
- Quali sono le caratteristiche fondamentali del voto in Italia?
Il Parlamento italiano è un organo bicamerale perfetto, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con uguali poteri e funzioni legislative, come stabilito dall'articolo 70 della Costituzione.
Le differenze principali riguardano il numero dei membri, l'elettorato attivo e passivo, e la durata della legislatura, con il Senato che richiede un'età minima più alta per votare e per essere eletti.
Il sistema elettorale italiano è proporzionale con correttivi per la governabilità, come la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza, anche se alcuni aspetti sono stati dichiarati incostituzionali.
Per l'elettorato attivo, i cittadini devono avere almeno 18 anni per la Camera e 21 per il Senato. Per l'elettorato passivo, l'età minima è 25 anni per i deputati e 40 per i senatori, con ulteriori requisiti di ineleggibilità e incandidabilità.
Il voto in Italia è personale, uguale, libero e segreto, garantendo che ogni cittadino possa esprimere la propria volontà senza pressioni o influenze esterne.