Concetti Chiave
- Il sistema elettorale italiano è principalmente proporzionale con soglie di sbarramento, consentendo rappresentanza anche ai partiti minori, ma riducendo la possibilità di esprimere preferenze personali.
- Il Parlamento italiano è bicamerale perfetto e composto da Camera dei Deputati e Senato, ciascuno con specifiche funzioni legislative e di controllo, operando separatamente salvo in casi straordinari.
- L'iter legislativo in Italia coinvolge più fasi, dall'iniziativa alla promulgazione, con il Parlamento e il Presidente della Repubblica che giocano ruoli fondamentali nel controllo e nell'approvazione delle leggi.
- Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e coordina le attività degli organi statali, esercitando poteri di indirizzo e controllo, come il veto sospensivo sulle leggi.
- Il controllo politico del Parlamento sul Governo si esprime attraverso interrogazioni, interpellanze e mozioni, strumenti che verificano le azioni governative e il bilancio dello Stato.
Indice
Requisiti per l'elettorato
Per essere eletti (elettorato passivo) occorrono 18 anni per la Camera dei Deputati e 40 per il Senato. Possono votare tutti i cittadini italiani, anche se residenti all’estero. Non possono votare i soggetti che si trovano in situazioni particolari, tra cui la condanna a determinate pene e la condizione di indegnità morale.
Caratteristiche del voto
Votare è un dovere civico, un dovere che tutti dobbiamo esercitare per solidarietà politica, in base all’articolo 2 della costituzione. Non essendo un obbligo giuridico, il suo mancato esercizio non comporta sanzioni. Il voto è personale (a votare bisogna andare di persona, non è possibile incaricare altri), uguale (i voti hanno tutti lo stesso valore), libero (nessuno deve subire costrizioni) e segreto (quando votiamo siamo soli nella cabina elettorale; solo le persone affette da gravi infermità possono essere accompagnate da altri).
Tipi di sistemi elettorali
Il sistema elettorale è l’insieme delle regole che si applicano quando si va a votare. Esistono due tipi di sistemi elettorali: il sistema proporzionale e il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale, adottato prevalentemente negli Stati in cui ci sono molti partiti politici, comporta che ogni partito conquisti un numero di posti in Parlamento proporzionale ai voti ricevuti alle elezioni. Questo sistema elettorale offre il vantaggio di essere molto democratico, perché permette anche ai partiti più piccoli di essere presenti in Parlamento, ma può anche essere fonte di instabilità politica, in quanto favorisce una maggiore frammentazione dei partiti. Fino al 1933 in Italia c’era un sistema proporzionale quasi puro. Il sistema maggioritario è praticato negli Stati dove ci sono pochi partiti politici (Gran Bretagna e USA). Questo sistema elettorale prevede che il territorio nazionale, al momento delle elezioni, venga diviso in tante zone, chiamate collegi, quanti sono i candidati da eleggere. In ogni collegio risulta eletto il candidato che ottiene il più alto numero di voti: chi arriva secondo perde e non viene eletto. Queste sistema è meno democratico ma crea le condizioni per una maggiore stabilità politica. Il sistema elettorale italiano ha carattere proporzionale con soglie di sbarramento. Nel sistema elettorale italiano il voto degli elettori viene espresso in riferimento a una lista di candidati predisposta dai partiti o dalle coalizioni, senza che essi abbiano la possibilità di esprimere preferenze personali. Ai fini del voto il territorio nazionale viene suddiviso in zone chiamate circoscrizioni: esse coincidono per il Senato con le Regioni, mentre per la Camera dei Deputati corrispondo a zone territoriali più ampie delle Province.
Struttura del parlamento
Il parlamento è l’organo cui spetta il compito fondamentale di emanare le leggi dello Stato. E’ composto da due camere: la Camera dei deputati, che ha 360 membri, tutti eletti dal popolo, e il Senato della Repubblica, di cui fanno parte 315 persone elette dal popolo, più i senatori a vita. Sono senatori a vita tutti gli ex presidenti della Repubblica; inoltre il Presidente della Repubblica può nominare a tale carica persone (al massimo 5) che si siano distinte a livello nazionale per particolari meriti. La Camera dei deputati a sede in Roma, a Montecitorio; il Senato invece si riunisce a Palazzo Madama, sempre a Roma. Normalmente le due camere agiscono separatamente, ognuna nella propria sede. Solo in casi particolari esse si riuniscono in seduta comune a Montecitorio. Questo avviene per: l’elezione del presidente della Repubblica, il giuramento del presidente della Repubblica, la nomina di un terzo dei componenti della Corte costituzionale, la nomina di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. In Italia è in funzione un sistema bicamerale perfetto, cioè basato sull’esistenza di due Camere, che svolgono la stessa funzione che è quella di fare le leggi. Questo fu deciso dall’Assemblea costituente per consentire che il lavoro legislativo venisse condotto con maggiore accuratezza e riflessione. Attualmente si sta cercando un modo per passare al bicameralismo imperfetto, differenziando le funzioni delle due Camere: la Camera dei deputati manterrebbe la funzione legislativa, mentre il Senato avrebbe quella di controllare il Governo.
Funzionamento delle camere
Ciascuna Camera, in base all’articolo 60 della Costituzione, rimane in carica per cinque anni: questo periodo di tempo prende il nome di legislatura. Alla fine di ciascuna legislatura si procede a nuove elezioni. E’ anche possibile che si effettuino elezioni anticipate, per cui la legislatura dura meno di 5 anni previsti. Ciascuna Camera per organizzare al meglio le proprie attività adotta un proprio regolamento ed elegge un presidente. Alcune funzioni, inoltre, sono svolte solo da alcuni di essi riuniti in commissioni. Esistono le commissioni permanenti, le commissioni bicamerali e le commissioni d’inchiesta. Le commissioni permanenti svolgono importanti funzioni nel procedimento di formazioni delle leggi; le commissioni bicamerali hanno generalmente il compito di controllare l’operato del Governo in particolari settori; le commissioni d’inchiesta vengono costituite quando si vuole fare luce su fatti di grande rilievo, per esempio la mafia e il terrorismo. All’interno di ciascuna Camera sono poi presenti i gruppi parlamentari: i membri delle Camere costituiscono diversi gruppi in base ai partiti cui appartengono. Ogni gruppo parlamentare, in base ai regolamenti della Camera e del Senato, deve essere costituito da un numero minimo di membri: 10 per il Senato e 20 per la Camera. In entrambe le Camere viene inoltre costituito il gruppo misto, a cui possono iscriversi, oltre ai rappresentanti dei partiti minori tutti coloro che non intendono far parte di un gruppo di partito. Al gruppo misto aderiscono, in genere, anche i senatori a vita. Il terzo comma dell’articolo 64 della Costituzione dice che le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide solo se non è presente la maggioranza dei componenti, cioè se non è raggiunto il numero legale. Tuttavia i regolamenti parlamentari stabiliscono che se nessuno dei presenti chiede esplicitamente il conteggio delle presenze, si presume che la maggioranza ci sia. Le votazioni avvengono utilizzando il voto elettronico: dal 1988 il voto segreto non è più utilizzato. A seconda delle decisioni da prendere l’approvazione può richiedere: la maggioranza semplice (cioè la metà di uno dei presenti), la maggioranza assoluta (cioè la metà più uno dei componenti della Camera e una maggioranza qualificata ( ossia più elevata di quella assoluta).
Immunità parlamentari
I parlamentari sono i nostri rappresentanti politici, cioè colore che eleggiamo al Parlamento perché si facciano portatori dei nostri interessi e ideali. L’articolo 67 della costituzione dice che >. Significa che una volta eletti, i membri del Parlamento restano in carica per tutta la legislatura, senza che nessuno possa revocare loro l’incarico. I membri del parlamento hanno, in certe situazioni, un trattamento differenziato e privilegiato rispetto a quello degli altri cittadini. In questa caso di parla di immunità parlamentari, di cui sono riconoscibili due tipi: l’insindacabilità e l’immunità dagli arresti. INSINDACABILITA’: i membri del Parlamento hanno ampia libertà di espressione quando esercitano le loro funzioni, senza il rischio di essere imputati per i reati di opinione, cioè per quei reati che si possono commettere attraverso la parola.
Immunità dagli arresti: sottrazione dei parlamentari all’arresto se non vi è l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa sottrazione non è però necessaria nel caso di flagranza di reato, quando il parlamentare è “colto sul fatto” mentre commette reati che comportano l’arresto immediato.
Iter legislativo
La funzione legislativa
Il compito essenziale del Parlamento consiste nella formazione delle leggi, definite ordinarie per distinguerle da quelle sostanziali emanate in casi particolari dal Governo. L’emanazione di una legge richiede lo svolgimento dell’iter legislativo (insieme della fasi necessarie per formare una legge) che si articola in 4 fasi:
1. Iniziativa
2. Discussione e approvazione.
3. Promulgazione.
4. Pubblicazione.
5. Entrata in vigore.
L’organo che più spesso di tutti esercita l’iniziativa legislativa è il Governo. Il potere di iniziativa spetta a ogni Consiglio regionale e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Infine anche il popolo può presentare iniziative di legge, purché siano sottoscritte da almeno 50.000 persone in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo della Camera dei deputati. Il progetto legislativo presentato alle Camere prende il nome di disegno di legge, se ne è promotore il Governo, di proposta di legge negli altri casi.
Il disegno o la proposta di legge devono essere presentati a una delle due camere e il Presidente della Camera una volta verificata la regolarità formale della proposta decide a quale procedura sottoporla. Esistono varie procedure: ordinaria, abbreviata, decentrata e redigente. Se decide di utilizzare il procedimento ordinario, il presidente affida l’esame del progetto di legge alla commissione permanente, competente in materia, e questa è chiamata a operare in sede referenziale: il suo compito è cioè quello di esaminare la proposta anticipatamente rispetto alla camera e predisporre una relazione scritta in cui si riferiscono i contenuti essenziali del progetto e si richiede, motivandola, la sua approvazione o non approvazione. A questo punto la proposta passa all’esame di tutta l’assemblea e in seguito si procede alla votazione del progetto, articolo per articolo. In questa fase ogni parlamentare può proporre degli emendamenti, cioè delle modifiche al testo della proposta. Se viene approvata, deve essere trasmessa all’altra camera, in cui viene sottoposta allo stesso iter, ed è anche possibile che venga adottato un procedimento diverso da quello scelto nella Camera precedente. Un'altra procedura alternativa rispetto all’ordinaria è quella abbreviata, ammessa per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera interessata. In questo procedimento i tempi di discussione sono ridotti alla metà. Se viene scelta invece la procedura decentrata, la prima ad esaminare la proposta di legge deve essere la Commissione permanente. Anziché operare in sede referenziale, come nel processo ordinario, essa agisce in sede deliberante, nel senso che assume il potere di decidere direttamente la sua approvazione. Il procedimenti redigente, non previsto dalla Costituzione ma ammesso dai regolamenti delle Camere, consiste nell’affidare alla Commissione permanente l’esame e l’approvazione dei singoli articoli della proposta, riservando l’approvazione finale dell’intero progetto a tutti i componenti dell’assemblea. Questo processo di “avanti-indietro” della proposta legislativa da una Camera all’altra prende il nome di ballottaggio o navetta, e prosegue fino al momento in cui i due rami del Parlamento arrivino ad approvare un testo identico: solo in quel momento la legge può dirsi perfetta.
Promulgazione delle leggi
La promulgazione
Una volta approvata dal Parlamento, la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla, cioè di renderla ufficiale. Quindi il Capo dello Stato può rimandare alle Camere la legge, allo scopo di ottenere un suo più attento esame e una sua modifica. Questo potere del Presidente della Repubblica prende il nome di veto sospensivo e può essere esercitato una volta sola; infatti se le Camere riapprovano la legge così com’è, egli è tenuto a promulgarla.
Subito dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla promulgazione.
Controllo del governo
Il Parlamento, con lo scopo di controllare il Governo nella sua attività politica può utilizzare le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.
Lo scopo delle interrogazioni è quello di sapere dal Governo se è a conoscenza di determinati fatti e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere. Da alcuni anni il regolamento della Camera prevede la procedura del question-time: cioè uno spazio di tempo dedicato all’’esame di interrogazioni scritte seguite da risposte immediate da parte del governo. Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari possono rivolgere ai membri del Governo per avere informazioni.
Le interpellanze sono richieste approfondite rivolte al Governo dai Parlamentari.
Le mozioni sono richieste di dibattito all’interno delle Camere. Le mozioni più frequenti sono quelle che mettono in discussione il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
Un'altra importante funzione di controllo esercitata dal Parlamento è quella sul Bilancio dello Stato; questo documento viene predisposto dal Governo, ma deve essere approvato dalle Camere.
Ruolo del presidente della Repubblica
La funzione del Presidente della Repubblica è quello di rappresentare l’unità nazionale. Inoltre coordina l’attività degli altri organi dello Stato, indirizzandola verso il rispetto della Costituzione. Il Capo dello Stato, nell’ambito della funzione di indirizzo, utilizza spesso il potere di esternazione, ossia il potere di esprimere pubblicamente le proprie opinioni attraverso interviste, messaggi ecc.. le esternazioni devono sempre rispettare il principio di imparzialità con cui il Presidente della Repubblica è tenuto in virtù del suo ruolo super partes (significa “al di sopra delle parti”).
Per la sua elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea; se però dopo tre votazioni, questa maggioranza non è ancora raggiunta, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti dell’intera assemblea. Dopo l’elezione, il Presidente giura fedeltà alla Repubblica davanti alle Camere in seduta comune e attraverso questo atto entra ufficialmente in carica. Alla carica presidenziale può essere eletto qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. La sede del Presidente della Repubblica è il Quirinale, a Roma.
Il Presidente della Repubblica rimane in carica per 7 anni e può essere rieletto. Quando non può assolvere temporaneamente le proprie funzioni, la funzione di vicepresidente della Repubblica italiana è attribuita al Presidente del Senato.
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti di età per essere eletti alla Camera dei Deputati e al Senato in Italia?
- Qual è la differenza principale tra il sistema elettorale proporzionale e quello maggioritario?
- Quali sono le funzioni principali del Parlamento italiano?
- Come avviene il processo di promulgazione di una legge in Italia?
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia?
Per essere eletti alla Camera dei Deputati occorrono 18 anni, mentre per il Senato sono necessari 40 anni.
Il sistema proporzionale assegna seggi in Parlamento in base alla percentuale di voti ricevuti, favorendo la rappresentanza di più partiti, mentre il sistema maggioritario elegge il candidato con più voti in ciascun collegio, favorendo la stabilità politica.
Il Parlamento italiano ha il compito fondamentale di emanare le leggi dello Stato ed è composto da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Dopo l'approvazione parlamentare, la legge viene presentata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Se il Presidente esercita il veto sospensivo, la legge può essere riesaminata dalle Camere.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, coordina l'attività degli organi dello Stato e utilizza il potere di esternazione per esprimere opinioni pubbliche, mantenendo un ruolo super partes.