Concetti Chiave
- La riforma del 1999 ha rafforzato la potestà statutaria delle regioni ordinarie, delineando i contenuti essenziali dello statuto regionale.
- Lo statuto regionale disciplina forma di governo, principi di organizzazione, funzionamento, iniziativa popolare e modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti.
- Le regioni possono includere nei loro statuti principi e valori espressione della comunità, ma la Corte costituzionale ha ritenuto tali disposizioni prive di valore giuridico.
- La Corte costituzionale ha criticato le disposizioni eccedenti la competenza statutaria, considerando le enunciazioni politiche e culturali non vincolanti.
- Lo statuto regionale deve essere approvato dal consiglio regionale con voto a maggioranza assoluta in due deliberazioni separate da almeno due mesi.
Indice
Riforma del 1999 e contenuti statutari
La potestà statutaria delle regioni ordinarie è stata rafforzata dalla riforma del 1999 secondo le linee di seguito indicate:
- contenuti: lo statuto disciplina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare, i referendum, le modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti. Si tratta del contenuto necessario dello statuto.
Contenuto eventuale e decisioni della Corte costituzionale
Ci si è chiesti se le regioni possano disciplinare anche materie diverse da quelle espressamente previste dall’art. 123 Cost. (contenuto eventuale):
gli statuti adottati dopo la riforma hanno in effetti tutti previsto, accanto alle norme sulla forma di governo e sull’organizzazione dell’ente, un elenco di principi, valori e diritti in qualche modo espressione della comunità regionale di riferimento. La Corte costituzionale ha ritenuto – con decisioni largamente criticate – che disposizioni siffatte, contestate dallo Stato in quanto eccedenti la competenza statutaria, non avessero alcun valore giuridico, costituendo mere enunciazioni di carattere politico-culturale (sentt. 372, 378 e 379/2004).
Procedimento di approvazione dello statuto
- Procedimento: l’art. 123 Cost. prevede che lo statuto sia approvato dal consiglio regionale con voto a maggioranza assoluta dei componenti in due successive deliberazioni, con una seconda votazione ad almeno 2 mesi di distanza dalla prima.