Concetti Chiave
- Gli Statuti richiedono norme di attuazione attraverso decreti legislativi unici, con contributi paritari tra Governo e Regioni/Province autonome.
- La Provincia di Bolzano necessita di rappresentanza linguistica paritetica nella commissione che esprime pareri per garantire l'autonomia.
- Le Regioni a Statuto speciale possono istituire tributi propri e partecipare al gettito dei tributi statali, giustificato dalle maggiori competenze e spese.
- Le leggi statutarie regionali permettono alle Regioni di disciplinare materie interne come la forma di governo e la legge elettorale, senza modificare lo Statuto speciale.
- Le Regioni a Statuto speciale hanno poteri legislativi distinti, con competenze primarie e concorrenti, soggette a limiti costituzionali e comunitari.
Gli Statuti stabiliscono delle norme generali, che hanno bisogno di essere attuate con norme di attuazione, che consistono in decreti legislativi "sui generis" (non ci si basa sull'articolo 76). Si ha un'iniziativa del Governo, che non ha particolari limiti, se non l'obbligo di istituire una commissione paritetica: membri del Governo in parità a membri della Regione/Provincia autonoma (6 membri in tutto). In caso della Provincia di Bolzano deve essere presente una percentuale paritetica di membri di lingua tedesca tra i rappresentanti dello Stato e una percentuale di membri di lingua italiana tra i rappresentanti della Provincia.
La commissione ha il dovere di esprimere pareri. Queste norme garantiscono l'attuazione reale dell'autonomia, tramite la realizzazione dell'intesa tra Governo e Regione.
Regime finanziario
Le Regioni a Statuto speciale possono stabilire per legge tributi propri. C'è anche compartecipazione regionale/provinciale al gettito dei tributi erariali dello Stato riferibili ai rispettivi territori. C'è un vantaggio finanziario, ma è giustificato dal fatto che le Regioni ad autonomia speciale hanno maggiori competenze, quindi maggiori spese.
Legge statutaria
Esiste la possibilità di adottare una legge statutaria (materia direttamente controllabile dalla Regione stessa), che ha come contenuto la forma di governo regionale e la legge elettorale. Viene adottata con una speciale legge regionale, a maggioranza assoluta. In questo modo la Regione ha la possibilità di disciplinare delle determinate materie a suo volere, dato che non può da sola modificare lo Statuto speciale.
Potere legislativo
Le leggi regionali della Regioni autonome possono essere emanate in determinati ambiti, piuttosto ampi. Ci sono competenze primarie; come anche competenze concorrenti. La differenza rispetto alle Regioni ordinarie sta nel fatto che esistono limiti diversi: le regioni a Statuto speciale sono sottoposte a maggiori limiti. La Costituzione; il diritto comunitario; i trattati internazionali; gli interessi nazionali (per esempio Art. 5. A dire il vero viene interpretato in modo piuttosto ampio); i principi delle grandi riforme economico-sociali della Repubblica (previste dalla Costituzione). Se si applica invece l'articolo 117 per altre competenze (come previsto dalla riforma costituzionale 2001), lo si fa in toto e molti limiti non sussistono.. Quindi la potestà legislativa si differenzia:a) Regioni a Statuto speciale: appartiene esclusivamente allo Stato
b) Regioni ordinarie (secondo Art. 117): residuale o concorrente
c) Regioni a Statuto speciale (dopo riforma 2001): residuale o concorrente, in base che si scelga di utilizzare lo Statuto speciale oppure l’Art. 117.
Nelle Regioni speciali, chi ha il potere legislativo ha anche il potere amministrativo.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della commissione paritetica nella realizzazione dell'autonomia regionale?
- Quali vantaggi finanziari hanno le Regioni a Statuto speciale?
- In che modo le Regioni a Statuto speciale possono adottare una legge statutaria?
- Come si differenzia la potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale rispetto alle Regioni ordinarie?
La commissione paritetica, composta da membri del Governo e della Regione/Provincia autonoma, ha il dovere di esprimere pareri per garantire l'attuazione reale dell'autonomia tramite l'intesa tra Governo e Regione.
Le Regioni a Statuto speciale possono stabilire tributi propri e partecipare al gettito dei tributi erariali dello Stato, giustificato dalle maggiori competenze e spese.
Le Regioni a Statuto speciale possono adottare una legge statutaria con una speciale legge regionale a maggioranza assoluta, disciplinando materie come la forma di governo regionale e la legge elettorale.
La potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale è sottoposta a maggiori limiti rispetto alle Regioni ordinarie, ma dopo la riforma del 2001, possono scegliere tra lo Statuto speciale o l'Art. 117 per competenze residuali o concorrenti.