Concetti Chiave
- Il giudice ordinario può disapplicare provvedimenti amministrativi illegittimi, trattandoli come se non esistessero nel caso concreto.
- In specifici casi previsti dalla legge, il giudice ordinario può annullare provvedimenti amministrativi come sanzioni pecuniarie ed espulsioni.
- Le pubbliche amministrazioni non possono commettere reati, ma i singoli funzionari pubblici sì, il che riguarda la loro responsabilità penale.
- Le pubbliche amministrazioni possono essere coinvolte in controversie tributarie sia come enti impositori che come contribuenti.
- Oltre al ricorso giudiziale, esistono ricorsi amministrativi per impugnare provvedimenti, con successiva possibilità di ricorso giurisdizionale.
Il potere del giudice ordinario
Il giudice ordinario ha il potere di disapplicare i provvedimenti illegittimi: di fronte a un provvedimento illegittimo, il giudice ordinario non può annullarlo, ma nel caso concreto può giudicare come se non vi fosse. La disapplicabilità è un elemento del regime di invalidità del provvedimento amministrativo.
In alcuni casi la legge attribuisce al giudice ordinario il potere di annullare provvedimenti amministrativi (sanzioni amministrative pecuniarie ed espulsione dello straniero)
Responsabilità delle pubbliche amministrazioni
Le p.a. non possono commettere reati e non sono soggette al codice penale, mentre i singoli pubblici funzionari sì, ma ciò attiene al regime della loro responsabilità.
Le p.a. invece possono essere parti di controversie tributarie, non solo in quanto enti che impongono tributi, ma anche come contribuenti. Quindi possono ricorrere ai giudici tributari, come fanno i privati.
Il ricorso al giudice è la principale forma di soluzione delle controversie tra amministrazione e cittadini e di tutela di questi ultimi nei confronti delle amministrazioni, ma non è l’unica.
I provvedimenti amministrativi oltre che davanti ai giudici possono essere impugnati anche davanti agli organi amministrativi; le relative procedure si chiamano ricorsi amministrativi: procedimenti amministrativi che si concludono con provvedimenti amministrativi di II grado che possono a loro volta essere oggetto di ricorso giurisdizionale.