Concetti Chiave
- Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare informazioni su organi di indirizzo politico, gestione, uffici e dirigenti responsabili.
- Per incarichi politici o dirigenziali sono obbligatori la pubblicazione di nomina, durata, curriculum e compensi, eccetto se gratuiti.
- Per incarichi di collaborazione o consulenza, è richiesta la pubblicazione di atto di conferimento, curriculum, compensi e dettagli della procedura.
- La mancata pubblicazione comporta responsabilità e sanzioni per il dirigente e può influenzare l'efficacia e la liquidazione dei compensi.
- Amministratori nominati da organi giurisdizionali devono comunicare dettagli degli incarichi ricevuti alla cancelleria entro 15 giorni dal provvedimento.
Obblighi pubblicazioni su organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni
Oggetto di pubblicazione obbligatoria:
- organi indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle competenze
- articolazione uffici, competenze uffici, nomi dirigenti responsabili
- illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione, con organigramma o rappresentazioni grafiche
- elenco numeri telefono e caselle posta elettronica istituzionali e posta certificata a cui ci si può rivolgere
Oggetto di pubblicazione obbligatoria per titolari di incarichi politici, amministrativi, di direzione o di governo, dirigenziali, salvo che siano gratuiti (entro tre mesi da elezioni, nomina o conferimento incarico e per i tre anni successi al loro termine):
- atto di nomina o proclamazione, durata incarico o mandato elettivo
- curriculum
- compensi connessi
- dati per altre cariche
- eventuali incarichi a carico della finanzia pubblica e indicazione compensi
- dichiarazione redditi beni e dichiarazioni su modifiche del patrimonio
Anche a titolari di posizioni organizzativi a cui sono affidate deleghe e con funzioni dirigenziali, per gli altri titolari di posizioni organizzative sono pubblicati solo curriculum.
Oggetto di pubblicazione obbligatorio per titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (entro tre mesi dalla pubblicazione e per tre anni dopo la cessazione):
- estremi atto di conferimento incarico
- curriculum vitae
- dati relativi allo svolgimento di incarico
- compensi, con evidenza della parte collegata a valutazione del risultato
- oggetto
- durata
- procedura seguita
Pubblicazione estremi atti, indicazione soggetti, ragione incarico, ammontare, comunicazione a Presidenza del Consigli dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono requisiti per efficacia dell’atto e liquidazione dei compensi.
Con omessa pubblicazione, pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto e comporta sanzione.
Per amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi iscritti a Albo degli amministratori giudiziali, indicante incarichi ricevuti (autorità rilasciante, data attribuzione e cessazione, acconti e compensi finali) entro 15 giorni del provvedimento alla cancelleria.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli obblighi di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni riguardo all'organizzazione e gestione?
- Quali dati devono essere pubblicati per i titolari di incarichi politici o dirigenziali?
- Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione delle informazioni obbligatorie?
Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare informazioni sugli organi di indirizzo politico e di amministrazione, l'articolazione degli uffici, i nomi dei dirigenti responsabili, e fornire un organigramma semplificato. Devono anche includere numeri di telefono e email istituzionali.
Devono essere pubblicati l'atto di nomina, il curriculum, i compensi, eventuali altri incarichi pubblici, e dichiarazioni sui redditi e patrimonio. Questi dati devono essere resi disponibili entro tre mesi dalla nomina e per tre anni dopo la cessazione dell'incarico.
La mancata pubblicazione comporta la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, il quale può essere soggetto a sanzioni. La pubblicazione è necessaria per l'efficacia dell'atto e la liquidazione dei compensi.