Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le direttive UE richiedono ai Paesi membri di creare procedure disciplinari collettive per il trasferimento d’azienda senza effetti negativi sul mercato del lavoro.
  • La consultazione con i sindacati, obbligatoria e preventiva, deve avvenire entro 25 giorni prima del trasferimento per le imprese di grande occupazione.
  • In caso di comportamenti sindacali illeciti, il giudice può reimpostare la situazione precedente, ma la libertà imprenditoriale resta prioritaria secondo l'articolo 41 della Costituzione italiana.
  • La somministrazione del lavoro crea un rapporto triangolare tra agenzia, lavoratore e imprenditore, senza contratto di subordinazione diretto con il datore di lavoro.
  • Il potere disciplinare è condiviso tra l’agenzia e l’imprenditore utilizzatore, ma spetta al datore di lavoro stabilire il contratto con il lavoratore.

Obblighi comunitari nel comando-distacco e somministrazione del lavoro

Le direttive europee hanno introdotto l’obbligo per i Paesi membri di ideare una procedura disciplinare collettiva in materia di trasferimento d’azienda. Questo non deve avere effetti penalizzanti o traumatici nel mercato del lavoro.
La procedura collettiva riguarda solo le imprese che hanno una consistenza occupazione molto rilevante. In quest’ambito, i sindacati devono essere ascoltati (obbligo consultativo).
La consultazione deve essere preventiva: prima del trasferimento, quindi, i sindacati devono essere ascoltati (termine ordinatorio di 25 giorni).
In caso di illiceità dei comportamenti sindacali, il giudice può ripristinare lo status quo ante.

Alcuni giuristi hanno fatto rientrare in questa fattispecie la prerogativa di annullamento della cessione: prevale però la libertà imprenditoriale prevista e tutelata dall’articolo 41 della Costituzione italiana.
La somministrazione del lavoro disegna, dal punto di vista giuridico: un triangolo: un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un imprenditore uno o più lavoratori per il tempo necessario previamente concordato; i lavoratori vengono inviati a lavorare presso il datore di lavoro (organizzatore). Qui, egli è inserito nell’attività d’impresa pur non avendo stipulato con il datore alcun contratto di subordinazione o parasubordinazione. A questo proposito spesso si dice, erroneamente, che il lavoratore viene inviato in missione. La disciplina è talmente complicata da risultare difficoltoso definirla lessicalmente.
La «missione» viene gestita secondo il rapporto del lavoro comandato: il lavoratore utilizzato viene inserito nell’organizzazione produttiva altrui; l’imprenditore utilizzatore esercita la maggior parte dei tradizionali poteri datoriali. L’unica cautela riguarda il potere disciplinare, che spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha sottoscritto un vincolo contrattuale con il lavoratore. Pertanto, quest’ultimo potere è esercitato congiuntamente da imprenditore utilizzatore e agenzia di somministrazione.

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