Concetti Chiave
- Il potere direttivo del datore di lavoro consente di stabilire regole di condotta per coordinare le attività aziendali, come il divieto di diverbi o di fumo sul posto di lavoro.
- Le regole di condotta devono riguardare esclusivamente la prestazione lavorativa e non possono limitare la libertà personale del lavoratore, salvo eccezioni contrattuali.
- Il lavoratore deve garantire che la sua prestazione sia utile nel contesto organizzativo aziendale, altrimenti il datore può rifiutarla e non retribuirla.
- L'obbligo di fedeltà impone al lavoratore di non diffondere informazioni false a danno dell'azienda e di non sfruttare la sua posizione per ingannare il pubblico sulla veridicità delle notizie.
- Il lavoratore deve rispettare l'obbligo di non concorrenza e di riservatezza, evitando di trattare affari concorrenti e di divulgare informazioni riservate dell'azienda.
Indice
Il potere direttivo e le regole di condotta
Nei rapporti di lavoro subordinato, infatti, ogni prestazione è inserita in un contesto organizzato.
Il potere direttivo, dunque, ha una valenza organizzativa: per questo motivo, il datore di lavoro può anche prescrivere regole di condotta che non riguardino direttamente la prestazione in sé, bensì la coordinazione delle attività d’impresa: queste regole possono avere ad oggetto il divieto di diverbi o risse con colleghi sul posto di lavoro,, il divieto di fumo, ecc.
Limiti delle regole di condotta
Le regole di condotta possono riguardare solo la natura della prestazione lavorativa dovuta. Esse non possono estendersi ai comportamenti privati del lavoratore: ad esempio, a meno che l’avere un certo abbigliamento sia riconducibile ai doveri contrattuali, il datore di lavoro non può condizionare la libertà del lavoratore di vestirsi come ritiene, purché entro i limiti della decenza.
Interesse del datore e contesto organizzativo
In generale, affinché il datore abbia l’interesse a ricevere la prestazione lavorativa è necessario che questa sia proficuamente inseribile nel contesto organizzativo aziendale: la giurisprudenza, ad esempio, ritiene che l’imprenditore possa rifiutare, dunque non retribuire, le prestazioni offerte dai lavoratori negli intervalli o in prossimità di scioperi, cioè che non siano utilizzabili nella produzione.
Obbligo di fedeltà e riservatezza
Oltre all’obbligo di diligenza, il lavoratore è tenuto ad osservare il cosiddetto obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. La fedeltà, però, non allude a una relazione contrattuale, bensì a un vincolo di natura personale. Quest’obbligo si traduce nel divieto di diffondere notizie non veritiere a danno dell’impresa e in quello di abusare, per far presa sull’opinione pubblica, dell’affidamento dei terzi, derivante dal ruolo ricoperto in azienda, circa la veridicità delle notizie comunicate.
Inoltre, l’articolo 2105 prescrive al lavoratore due ulteriori specifici obblighi:
- obbligo di non concorrenza, in virtù del quale il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore...”. La concorrenza del dipendente è dunque considerata illecita;
- obbligo di riservatezza, che attiene al divieto di non divulgare notizie riservate, cioè relative all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa”. Nelle ipotesi più gravi (rivelazione di segreti industriali), il comportamento in questione ha anche rilievo penale.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del potere direttivo del datore di lavoro nei rapporti di lavoro subordinato?
- Quali sono gli obblighi principali del lavoratore nei confronti del datore di lavoro?
- In che modo la giurisprudenza considera le prestazioni lavorative offerte durante gli scioperi?
Il potere direttivo ha una valenza organizzativa, permettendo al datore di lavoro di prescrivere regole di condotta per coordinare le attività d’impresa, come il divieto di diverbi o fumo sul posto di lavoro.
Il lavoratore deve osservare l'obbligo di diligenza e fedeltà, che include il divieto di diffondere notizie false e di abusare della fiducia pubblica, oltre agli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
La giurisprudenza ritiene che l'imprenditore possa rifiutare e non retribuire le prestazioni offerte durante gli scioperi, poiché non sono utilizzabili nella produzione aziendale.