alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Nei primi decenni del XX secolo, nuovi sindacati come USI, UIL e CIL emersero, ciascuno con obiettivi diversi, come la collaborazione tra datori e lavoratori.
  • La Lega Industriale di Torino fu la prima organizzazione imprenditoriale, formata per contrastare leggi che limitavano produttività ed efficienza.
  • Nonostante il riconoscimento formale, l'associazionismo sindacale era ostacolato, con il Codice penale che vietava coalizioni e puniva scioperi e serrate.
  • La riforma del codice penale del 1889, guidata dal ministro Zanardelli, depenalizzò sciopero e serrata, sebbene rimanessero inadempimenti contrattuali.
  • La riscrittura del codice nel 1889 sancì che, pur essendo inadempimenti contrattuali, scioperi e serrate non erano più perseguibili penalmente, rappresentando una libertà dei lavoratori.

Nuove confederazioni sindacali

Durante i primi decenni del XX secolo, il panorama sindacale subì numerose modifiche: già nel 1912 la CGDL fu scorporata, dando vita a un nuovo sindacato (USI). Dopo pochi anni, precisamente nel 1918, venne fondata la UIL (unione italiana del lavoro). Nello stesso anno nacque la CIL: confederazione dei lavoratori italiani, che rifiutava la lotta di classe e auspicava la collaborazione fra datori e lavoratori. Tuttavia, essa aveva carattere temporaneo e nasceva da accordi occasionali stipulati fra imprenditori della stessa zona o della stessa provincia.

La prima vera organizzazione imprenditoriale fu la lega industriale di Torino, creata per combattere i numerosi vincoli legislativi volti a rallentare la produttività e l’efficienza del mercato del lavoro.
Lo sviluppo del sindacalismo era ostacolato dal riconoscimento solo formale dell’associazionismo.

Sul piano teorico, infatti, l’associazione sindacale era consentita; in pratica, però, l’organizzazione autonoma e l’azione collettiva degli operai erano fortemente osteggiate. Il Codice penale sanciva il divieto di coalizione, cioè ogni accordo fra industriali e operai diretto a far pressione sulla controparte affinché accettasse condizioni meno favorevoli. Il codice puniva anche la serrata, cioè ovvero la sospensione dell’attività aziendale, e lo sciopero, ossia l’astensione collettiva dal lavoro.
La depenalizzazione di coalizione, sciopero e serrata fu garantita solo in seguito alla riscrittura del codice penale, realizzata nel 1889 dal ministro della giustizia Zanardelli. Vennero invece previsti nuovi delitti, contro la libertà del lavoro: comportamenti violenti e minacciosi volti a far cessare l’attività lavorativa in modo irruente da parte del datore (serrata) o dei dipendenti (sciopero).
In seguito alla riforma del 1889, i fatti collettivi smisero di essere rilevanti dal punto di vista penali: lo sciopero continuava (e tutt’oggi continua) a costituire un inadempimento contrattuale, ma non è perseguibile in quanto declinato come espressione della libertà dei lavoratori.

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