Concetti Chiave
- L'annullabilità contrattuale è regolata dagli articoli 1427-1446, che includono vizi del consenso e incapacità di contrattare.
- La nullità di un contratto comporta inefficacia retroattiva e non è soggetta a prescrizione, a differenza dell'annullabilità che può essere convalidata.
- Un contratto annullabile può essere convalidato tramite un atto formale che menziona il motivo di annullabilità e la volontà di convalida.
- L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni e decorre da eventi specifici come la cessazione della violenza o il raggiungimento della maggiore età.
- L'interdizione o l'incapacità di intendere e volere non sempre possono essere rilevate con certezza, complicando l'annullamento.
Nullità e annullabilità contrattuale
Il regime dell’annullabilità è tipico: le ipotesi previste in tema di annullamento sono quelle previste ex artt. 1427-1446, i quali identificano categorie specifiche di annullamento (vizzi del consenso e incapacità di contrattare); ulteriori ipotesi di annullamento sono quelle relative all’incapacità contrattuale dell’incapace naturale.
A differenza di quanto avviene nell’ambito della nullità, l’annullamento non può mai essere virtuale bensì esclusivamente testuale.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età». In questo caso, il termine per poter annullare l’atto concluso dall’incapace è di cinque anni, tuttavia l’interdizione o l’incapacità di intendere di volere non può essere sempre rilevata con certezza.