Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'annullabilità contrattuale è regolata dagli articoli 1427-1446, che includono vizi del consenso e incapacità di contrattare.
  • La nullità di un contratto comporta inefficacia retroattiva e non è soggetta a prescrizione, a differenza dell'annullabilità che può essere convalidata.
  • Un contratto annullabile può essere convalidato tramite un atto formale che menziona il motivo di annullabilità e la volontà di convalida.
  • L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni e decorre da eventi specifici come la cessazione della violenza o il raggiungimento della maggiore età.
  • L'interdizione o l'incapacità di intendere e volere non sempre possono essere rilevate con certezza, complicando l'annullamento.

Nullità e annullabilità contrattuale

Il regime dell’annullabilità è tipico: le ipotesi previste in tema di annullamento sono quelle previste ex artt. 1427-1446, i quali identificano categorie specifiche di annullamento (vizzi del consenso e incapacità di contrattare); ulteriori ipotesi di annullamento sono quelle relative all’incapacità contrattuale dell’incapace naturale.
A differenza di quanto avviene nell’ambito della nullità, l’annullamento non può mai essere virtuale bensì esclusivamente testuale.

La nullità implica conseguenze più gravi, ravvisabili nella dichiarazione di inefficacia retroattiva del contratto e non è soggetta a prescrizione (in quanto costituisce un accertamento). Il contratto annullabile può essere convalidato; il contratto nullo non può mai esserlo. L’art. 1444, infatti, dispone che «il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo». L’annullamento, dunque, può essere chiesto dalla parte nel cui interesse può essere richiesto l’annullamento, il quale si configura come azione relativa. L’unico modo tramite cui è possibile interrompere la prescrizione è la notificazione di un atto formale. L’art. 1442 dispone che «l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età». In questo caso, il termine per poter annullare l’atto concluso dall’incapace è di cinque anni, tuttavia l’interdizione o l’incapacità di intendere di volere non può essere sempre rilevata con certezza.

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