Concetti Chiave
- Le misure cautelari, regolamentate dagli articoli 272-325 del Codice di Procedura Penale, limitano la libertà personale o la disponibilità di beni per garantire il corretto svolgimento del processo penale.
- Per applicare le misure cautelari, devono esserci gravi indizi di colpevolezza e bisogna rispettare i principi di adeguatezza, proporzionalità e minore sacrificio necessario.
- Le misure cautelari si dividono in personali (coercitive e interdittive) e reali (sequestro conservativo e preventivo), ciascuna con criteri specifici di applicazione.
- Le misure personali limitano la libertà dell'indagato e sono applicate solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari come il rischio di fuga o inquinamento delle prove.
- Le misure reali, come il sequestro conservativo e preventivo, non richiedono gravi indizi ma devono prevenire il pericolo concreto per l'acquisizione delle prove o per evitare la commissione di nuovi reati.
Le misure cautelari sono disciplinate nel libro IV del Codice di Procedura Penale dall’articolo 272 all’articolo 325.
Sono misure di vario tipo e genere adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l’esplicazione dell’attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.
È bene ricordare che per sottoporvi taluno è necessario che a suo carico sussistano gravi indizi di colpevolezza e che il fatto non sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né, infine, che sussistano cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Indice
Indizi di colpevolezza e criteri
Nella fase delle indagini preliminari per gravi indizi di colpevolezza si intendono quelle “circostanze, collegate o comunque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio può essere rilevante o modestissimo, e la cui normale caratteristica è che, valutate singolarmente e separatamente, sono equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall’inerenza al fatto da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e, quindi, quella “rilevante probabilità” richiesta affinché, a norma dell’art.273 c.p.p., possa parlarsi di “gravi indizi” di colpevolezza” (Cfr. Cassazione Cass. Sez. I n.3017 del 22.06.95 n. 201732). Ed ancora “per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che- contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova- non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza” (Cfr. Cass. Sez. Un. n.11 del 01.08.95).
Adeguatezza e proporzionalità
Ovviamente, le misure cautelari devono rispondere altresì ai criteri di adeguatezza e proporzionalità all’entità del fatto ed alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
L’adeguatezza, valutata considerando gli interessi in gioco, comporterà l’applicazione della misura cautelare più idonea al caso concreto in quanto capace di soddisfare l’esigenza di tutela, mentre la proporzionalità permetterà di operare una comparazione fra il sacrificio, in termini di libertà, che deve subire l’interessato e la gravità del fatto compiuto.
Sulla medesima stregua si attesta un terzo principio, quello del minore sacrificio necessario “imponendo al giudice di scegliere motivatamente la misura meno affittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nella specie”.
Il Legislatore, dunque, pur attribuendo al Giudice “poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare all’indiziato” non ha assegnato “una discrezionalità assoluta, e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici” (Cfr. Cass. n. 3492/1990).
Oltre ai suddetti elementi, le misure cautelari potranno essere disposte solo qualora: sussistano specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede ed in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; l'imputato si sia dato alla fuga o sussista il concreto pericolo che egli si dia alla fuga; sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.
Richiesta e ordinanza del giudice
A differenza di quelle pre-cautelari le misure cautelari sono disposte, solo su richiesta del pubblico ministero, il quale deve presentare al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
Di tale provvedimento è bene sottolinearne l’importanza, e nello specifico tra gli altri elementi, appare fondamentale soffermarsi sulla c.d. esposizione degli indizi e delle esigenze cautelari comprese le indicazioni dei motivi che hanno indotto il giudice a disattendere gli eventuali elementi forniti dalla difesa e delle ragioni che lo hanno, all’opposto, convinto a disporre la custodia cautelare in luogo di una misura meno afflittiva.
Le motivazioni inserite nell’ordinanza sono utili, in sede di riesame, al giudice di legittimità al fine di verificare “se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la vantazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie” (Cfr. Cass. N. 15615/2011).
Tipologie di misure cautelari
Le misure cautelari si suddividono in: personali e reali. Le prime, comportano per il soggetto una limitazione della libertà personale (coercitive) oppure un limite al libero esercizio di facoltà giuridiche (interdittive); mentre le seconde incidono sul patrimonio determinandone l’indisponibilità di cose o beni.
Misure cautelari personali
Le misure cautelari personali a loro volta si distinguono in misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive e consistono nella limitazione della libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale dal momento iniziale.
Esse sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale e la loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (ex art. 273 c.p.p.).
Queste misure per essere applicate richiedono l’esistenza di due requisiti:
• la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 c. 1 c.p.p.);
• le esigenze cautelari (ex art. 274 c.p.p.), dove per esigenze cautelari si intende:
- il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale (ex art. 274 c. 1 c.p.p.).
- Il rischio di fuga dell’imputato:
- l’imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (ex art. 274 c. 2 c.p.p.).
Tra le misure cautelari personali coercitive ritroviamo quelle custodiali (arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla P.G.) e quelle non custodiali (allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora); mentre tra le misure cautelari personali interdittive troviamo la sospensione della potestà di genitore, la sospensione da un pubblico ufficio o servizio e il divieto di esercitare determinate attività.
Le misure cautelari personali (coercitive e interdittive) sono disciplinate dagli artt. 272 c.p.p. e ss. Tali disposizioni prevedono che per potersi applicare una misura cautelare personale si debba trattare della commissione di un delitto e che la pena edittale astrattamente prevista dalla legge sia quella dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni (salvo che per la custodia cautelare in carcere per cui è prevista la possibilità di applicazione solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni). Inoltre, come già chiarito, devono sussistere a carico del soggetto passivo gravi indizi di colpevolezza.
La misura cautelare sarà, ovviamente disposta, per soddisfare e tutelare specifiche ed inderogabili esigenze quali: pericolo di inquinamento probatorio concreto ed attuale; pericolo di fuga del soggetto passivo, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; tutela della collettività poiché sussiste il concreto pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza privata, di delitti contro l’ordine costituzionale, di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (purché punibili con pena non inferiore nel massimo a 4 anni).La scelta, come già detto, dovrà essere graduale ed in questa ottica la custodia cautelare in carcere costituisce l’extrema ratio, potendo essere disposta solo quando le altre misure risultano inadeguate (comunque esclusa quando il giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena).
Ulteriore limitazione, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deriva dallo stato di salute, sociale o contestuale ed infatti non potrà disporsi la custodia cautelare in carcere, quando imputati siano: donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente; padre, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere i figli; ultrasettantenne; persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave.
Misure cautelari reali
Le misure cautelari reali richiedono per la loro applicazione il fumus del reato e il periculum in mora, e non necessariamente la sussistenza di gravi indizi e particolari esigenze cautelari
• Fumus del reato: per applicare le misure cautelari è necessario che si proceda per un fatto considerato astrattamente come reato;
• periculum in mora: deve cioè sussistere la concreta possibilità che la disponibilità del bene possa pregiudicare le esigenze preventive o conservative che si vogliono realizzare con le misure cautelari reali previste dal c.p.p.
Lo scopo di queste misure è di garantire il pagamento di importi ricollegabili al reato, prevenire l'aggravamento delle sue conseguenze del reato o la commissione di nuovi illeciti. è costituito dal sequestro conservativo e dal sequestro preventivo.
A differenza di quelle personali, le misure cautelari reali non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ma pur sempre il giudice, prima di adottarle, deve valutare l’astratta probabilità di effettiva realizzazione del reato.
Il codice di procedura penale disciplina le misure cautelari reali nel titolo II, libro IV:
• artt. 316 - 320 c.p.p: sequestro conservativo;
• artt. 321 - 323 c.p.p: sequestro preventivo.
Sequestro conservativo e preventivo
Il sequestro conservativo è disposto dal Giudice con ordinanza nei seguenti casi:
• su richiesta del PM: quando vi è una “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. La misura cautelare reale si esegue sui “beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. La legge n. 4/2018 ha introdotto nell'art. 316 c.p.p. il comma 1 bis che attribuisce al PM il potere di chiedere il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime “Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti;
• su richiesta della parte civile: “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il sequestro ha ad oggetto “ i beni dell'imputato o del responsabile civile. Offrendo una cauzione è possibile evitare il sequestro o ottenerne la revoca (art. 319 c.p.p.). Dopo l'emanazione della sentenza di condanna irrevocabile il sequestro viene convertito in pignoramento (art. 320 c.p.p.).I crediti indicati nei commi 1 e 2 art. 316 c.p.p, per effetto del sequestro “si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Tale misura è disposta:
• con decreto motivato del giudice su richiesta del PM: “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
• Con decreto motivato del PM o della Polizia Giudiziaria che va convalidato dal Giudice entro 48 ore quando "nel corso delle indagini preliminari non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis (48 ore) ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Mentre le misure cautelari reali, disciplinate dal Titolo II, Libro IV, c.p.p., incidono sul patrimonio creando un vincolo di indisponibilità di cose o beni e sono strumentali al perseguimento di finalità cautelari ulteriori, riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (sequestro conservativo), ovvero alla esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze di quelli già commessi (sequestro preventivo).
Domande da interrogazione
- Quali sono le finalità delle misure cautelari nel processo penale?
- Quali sono i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari personali?
- In cosa si differenziano le misure cautelari personali da quelle reali?
- Quando può essere disposto il sequestro conservativo?
- Quali sono le condizioni per il sequestro preventivo?
Le misure cautelari mirano a evitare che il tempo necessario per concludere un processo comprometta l'attività giudiziaria, limitando la libertà personale o la disponibilità di beni per garantire l'efficacia del procedimento.
Le misure cautelari personali richiedono gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari, come il rischio di inquinamento delle prove o di fuga dell'imputato.
Le misure cautelari personali limitano la libertà personale o l'esercizio di facoltà giuridiche, mentre quelle reali incidono sul patrimonio, creando un vincolo di indisponibilità di beni.
Il sequestro conservativo può essere disposto quando vi è il rischio che manchino le garanzie per il pagamento di pene pecuniarie o risarcimenti, su richiesta del PM o della parte civile.
Il sequestro preventivo è disposto quando la disponibilità di un bene può aggravare le conseguenze di un reato o agevolare la commissione di altri reati, su decreto motivato del giudice o del PM.