Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'ordinamento giudiziario italiano valuta la pena in proporzione al disvalore del reato, sottoponendola al vaglio di ragionevolezza secondo la Corte costituzionale.
  • La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l'Italia per il sovraffollamento delle carceri, ritenendolo una violazione dei diritti umani.
  • Il governo italiano ha implementato misure per ridurre il sovraffollamento, ampliando le misure alternative al carcere e prevedendo rimedi risarcitori per i detenuti.
  • La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 è incerta a causa del cambio di legislatura e maggioranza politica.
  • Il bilanciamento tra sicurezza e diritto alla salute del detenuto richiede l'intervento del giudice, che deve considerare esigenze umanitarie e la compatibilità con il diritto alla salute.

Misura della pena

L’ordinamento giudiziario italiano dedica una particolare attenzione alla valutazione relativa alla misura della pena, cioè della proporzione rispetto al disvalore del reato commesso, che la Corte costituzionale sottopone al vaglio di ragionevolezza (v. sent. 373/1996).
La Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Torreggiani c. Italia del 8 gennaio 2013) ha giudicato che le condizioni di grave sovraffollamento degli istituti di pena italiani provocano, in violazione dell’art.

3 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), uno stato di sofferenza che va oltre il naturale senso di sofferenza di chi non dispone più della libertà personale. Anche la Corte costituzionale, pur respingendo una questione di legittimità posta da alcuni tribunali di sorveglianza che richiedevano la possibilità di differimento della pena in caso di sovraffollamento, ha affermato che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa» in ordine a un così grave problema (sent. 279/2013). Il governo ha messo in atto alcune misure per ridurre il fenomeno, dirette sia a estendere l’applicazione delle misure alternative al carcere e dei benefici penitenziari, sia a prevedere rimedi risarcitori in favore dei detenuti (v. d.l. 78/2013, d.l. 146/2013 e d.l. 92/2014). È invece incerta la sorte della riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 prevista dalla l. 103/2017 mediante delega, perché il termine per esercitarla ha coinciso con il passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura e con il cambio di maggioranza. Il bilanciamento fra le esigenze di sicurezza e la tutela del diritto alla salute del detenuto, pur non implicando il differimento automatico dell’espiazione della pena per i malati di Aids, richiede che la valutazione sia affidata al giudice (sentt. 70/1994, 438 e 439/1995), tenuto a privilegiare «esigenze di natura umanitaria» (sent. 264/2009). Un corretto bilanciamento richiede altresì che la sospensione delle regole ordinarie di trattamento (la detenzione di massima sicurezza prevista dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario) deve essere sindacabile dal giudice, allo scopo di verificare che il provvedimento non sia incompatibile con il diritto alla salute del detenuto (ord. 390/2002).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte costituzionale nella valutazione della misura della pena in Italia?
  2. La Corte costituzionale italiana valuta la ragionevolezza della proporzione della pena rispetto al disvalore del reato commesso, come indicato nella sentenza 373/1996.

  3. Quali problemi sono stati evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo agli istituti di pena italiani?
  4. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha evidenziato che il grave sovraffollamento delle carceri italiane viola l'articolo 3 della Cedu, causando sofferenze che superano il normale disagio della detenzione, come stabilito nella sentenza Torreggiani c. Italia del 2013.

  5. Quali misure ha adottato il governo italiano per affrontare il sovraffollamento carcerario?
  6. Il governo italiano ha implementato misure per ridurre il sovraffollamento, estendendo l'applicazione di misure alternative al carcere e benefici penitenziari, e prevedendo rimedi risarcitori per i detenuti, come indicato nei decreti legge 78/2013, 146/2013 e 92/2014.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community