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Concetti Chiave

  • La Costituzione Italiana tutela il lavoro e la salute come diritti fondamentali, con l'assicurazione obbligatoria che protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali.
  • L'assicurazione contro gli infortuni comprende casi di lesioni causate da eventi violenti legati all'attività lavorativa, coinvolgendo INAIL, datori di lavoro e lavoratori.
  • Il concorso di colpa si applica quando il lavoratore ha contribuito al danno per imperizia, negligenza o imprudenza, ma il datore resta sempre responsabile.
  • Il rischio elettivo è la deviazione dalle modalità lavorative standard, mentre l'infortunio in itinere copre incidenti nel tragitto casa-lavoro e altre destinazioni specifiche.
  • Il processo certificativo prevede obblighi per medici e datori di lavoro nel documentare e denunciare gli infortuni, con specifiche tempistiche per l'inoltro all'INAIL.

Indice

  1. Lavoro e salute
  2. Infortunio
  3. Concorso di colpa
  4. Rischio elettivo
  5. Infortunio in itinere
  6. Iter certificativo

Lavoro e salute

Il lavoro e la salute sono due temi connessi che ritroviamo nella Costituzione Italiana:
- Articolo 1: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
- Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale
- Articolo 38: I lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio

La salute del lavoratore è un bene collettivo ed è oggetto di tutela privilegiata attraverso l’assicurazione obbligatoria, sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, ovvero il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Infortunio

L’articolo 2 del DPR 1124/1965 ci ricorda che l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro. Questo perché gli elementi essenziali per far sì che si parli di infortunio sul lavoro sono:
- Lesione: alterazione psicofisica dell’organismo dovuta ad un danno biologico, suscettibile di valutazione medico-legale
- Causa violenta: ogni fattore che opera dall’esterno con azione intensa e che presenta tali caratteristiche -> efficienza, rapidità ed esteriorità
- Occasione di lavoro: rapporto di causa-effetto tra l’attività lavorativa dell’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio

Parlando di assicurazione, bisogna ricordare che nell’azione concorrono tre soggetti:
1. Assicuratore: INAIL, ovvero l’ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, ed è colui che gestisce l’Assicurazione
2. Assicurante: titolari di un rapporto di lavoro responsabili dell’integrità fisica dei lavoratori
3. Assicurato: tutti coloro che prestano la propria attività con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi

Concorso di colpa

-> Articolo 1227 Codice civile
Se il fatto colposo del lavoratore ha concorso a recare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa. Le norme sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad:
- Imperizia (mancanza di competenza)
- Negligenza (mancanza di attenzione, omissione di un atto doveroso)
- Imprudenza (agire con leggerezza)
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio.

Rischio elettivo

Per “rischio elettivo” si intende la deviazione dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle usuali modalità di esecuzione.

Esclusione di corresponsabilità -> Se l’infortunio è attribuibile ad un’omessa formazione da parte del datore di lavoro di come si utilizza un determinato macchinario.

Infortunio in itinere

Con infortunio in itinere si intende un infortunio occorso al lavoratore lungo il tragitto relativo al normale percorso  è il percorso più breve e diretto affrontato dal lavoratore per finalità lavorative.
Esisto tre tipologie di tragitto relativo al normale percorso:
- Andata o ritorno dall’abitazione a lavoro
- Collega due luoghi di lavoro
- Andata e ritorno dal luogo di consumazione dei pasti (se manca la mensa)

Anche se, non tutti i tragitti possono essere considerati indennizzabili se viene a verificarsi un infortunio, gli eventi che escludono l’indennizzo sono:
- Deviazione per esigenze personali
- Violazione del codice stradale
- Deviazione voluta dal lavoratore
- Abuso di alcol, psicofarmaci, stupefacenti, o sprovvisto di patente

Uso del mezzo privato -> l’uso del mezzo privato può considerarsi necessario ed indispensabile solo quando:
- Il mezzo è fornito dal datore di lavoro
- Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure quest’ultimi allungano il percorso

Iter certificativo

Ogni medico è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea (-> successivamente viene fatta la trasmissione telematica all’INAIL).

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro che possiede degli obblighi in merito al certificato e alla denuncia del caso di infortunio:
- Inoltrare la denuncia entro 2 giorni
- Entro 24 ore avviene la denuncia in caso di infortunio mortale
- Inoltrare la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato quando un infortunio prognosticato viene prolungato
- Obbligo di pagare al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% dei 3 giorni successivi

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