Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottolinea l'importanza del contesto geografico e storico nella valutazione delle dichiarazioni di ricerca storica.
  • In Germania, la negazione dell'Olocausto è sanzionata, mentre la contestazione del genocidio armeno è considerata diversamente in Svizzera.
  • La Francia ha introdotto una legge nel 2011 per punire la negazione di genocidi, ma il Consiglio costituzionale ha dichiarato illegittimo il rinvio generico alla legge.
  • Il Tribunale costituzionale spagnolo ha ritenuto legittima la sanzione della giustificazione di genocidi, ma non il reato di negazionismo.
  • La distinzione tra indagine scientifica e giudizi di valore è cruciale nella determinazione della punibilità delle dichiarazioni storiche.

Libertà di ricerca storica

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, le dichiarazioni fornite nell’ambito della libertà di ricerca storica devono sempre essere valutate alla luce del contesto geografico, storico e temporale: se è perfettamente coerente sanzionare, in Germania, la negazione dell’Olocausto, non si può dire lo stesso per la contestazione del genocidio armeno, evento ormai lontano nel tempo che non ha interessato direttamente lo Stato svizzero.
Del resto, anche nei paesi in cui si è scelto di sanzionare il negazionismo, alcuni casi giurisprudenziali dimostrano come non sia affatto pacifica la legittimità costituzionale di queste fattispecie.

È il caso della Francia, la cui disciplina, introdotta nel 2011, sanzionava non solo il diniego dell’Olocausto, ma anche la negazione dei crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra, riconosciuti come tali dalla legge. Fra questi, proprio l’eccidio degli armeni da parte dell’esercito ottomano, tema su cui l’opinione pubblica è molto sensibilizzata, in polemica con la legislazione turca che, al contrario, considera reato riconoscerne la sussistenza. Tale generico rinvio alla legge è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio costituzionale (decisione n. 2012-647): secondo i giudici francesi, non spetta al legislatore classificare gli eventi storici, a maggior ragione quando da questa classificazione dipenda l’accertamento di una responsabilità penale.

Anche il Tribunale costituzionale spagnolo (sentenza 235/2007) ha dichiarato illegittimo il reato di negazionismo perché in violazione della libertà di ricerca storiografica, ritenendo invece legittima la norma, simile ma non identica, che sanziona la giustificazione di fatti di genocidio. Il Tribunale ha così distinto fra l’indagine scientifica su fatti storicamente accaduti, per ciò stesso non punibile, dall’espressione di semplici opinioni (giudizi di valore), suscettibili a determinate condizioni di essere sanzionate penalmente.

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