Concetti Chiave
- L'articolo 33 della Costituzione italiana garantisce la libertà dell'arte e della scienza, nonché dell'insegnamento.
- La Repubblica stabilisce le norme generali sull'istruzione e assicura la creazione di scuole statali per ogni ordine e grado.
- Enti e privati possono istituire scuole senza oneri per lo Stato, ma devono rispettare le norme per ottenere la parità scolastica.
- L'articolo 34 assicura che la scuola sia aperta a tutti, con istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno otto anni.
- La Repubblica garantisce il diritto allo studio per i meritevoli attraverso borse di studio e altre forme di supporto economico.
Costituzione italiana - Scuola
Si tutela nella la libertà di insegnamento, infatti può scegliere la propria metodologia di insegnamento e i programmi, anche se l’ insegnante si deve muovere secondo la Costituzione, in particolare secondo gli articoli 33 e 34.
Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.