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Concetti Chiave

  • L'articolo 33 della Costituzione italiana garantisce la libertà dell'arte e della scienza, nonché dell'insegnamento.
  • La Repubblica stabilisce le norme generali sull'istruzione e assicura la creazione di scuole statali per ogni ordine e grado.
  • Enti e privati possono istituire scuole senza oneri per lo Stato, ma devono rispettare le norme per ottenere la parità scolastica.
  • L'articolo 34 assicura che la scuola sia aperta a tutti, con istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno otto anni.
  • La Repubblica garantisce il diritto allo studio per i meritevoli attraverso borse di studio e altre forme di supporto economico.

Indice

  1. Libertà di insegnamento
  2. Norme generali sull'istruzione
  3. Accesso all'istruzione per tutti

Libertà di insegnamento

Si tutela nella la libertà di insegnamento, infatti può scegliere la propria metodologia di insegnamento e i programmi, anche se l’ insegnante si deve muovere secondo la Costituzione, in particolare secondo gli articoli 33 e 34.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Norme generali sull'istruzione

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Accesso all'istruzione per tutti

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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