Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'ingresso degli stranieri in Italia è regolato dal testo unico sull'immigrazione del 1998, basato su regolamenti e trattati internazionali.
  • L'articolo 16 della Costituzione garantisce la libertà di soggiorno in Italia, con limitazioni per motivi di sanità o sicurezza, escludendo restrizioni politiche.
  • Il libero diritto all'espatrio è previsto, subordinato a obblighi legali come il possesso di un passaporto valido.
  • In passato, restrizioni religiose impedivano il rilascio del passaporto, evidenziando i progressi dei Costituenti in materia di libertà personali.
  • L'articolo 35 riconosce la libertà di emigrazione, tutelando il lavoro italiano all'estero, salvo obblighi legali per l'interesse generale.

Ingresso e circolazione degli stranieri e libertà di emigrazione

l’ingresso nel territorio italiano da parte di stranieri è regolamentato dal testo unico sull’immigrazione del 1998 (decreto legislativo 286). In conformità all’articolo 10 della Costituzione, il quale stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata sulla base di quanto sancito da regolamenti e trattati internazionali, l’articolo 16 afferma che ogni cittadino può soggiornare liberamente in qualsiasi parte della Repubblica, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza.
Lo Statuto Albertino prevedeva, in caso di opposizioni politiche, la misura preventiva del confino, che, sebbene posta formalmente quale limitazione alla libertà di circolazione, si configurava in realtà come coercizione della libertà personale.

I costituenti, molti dei quali erano stati costretti al confino, hanno precisato, ex articolo 16, che «nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».
Lo stesso articolo prevede il libero diritto all’espatrio, salvo gli obblighi di legge. Tali obblighi corrispondono, ad esempio, alla necessità di dotarsi di un passaporto valido, oppure, quando era ancora vigente, di aver compiuto il servizio militare.
In passato, il passaporto veniva negato ai pastori protestanti o ai ministri di culto di una religione diversa da quella maggioritaria. Ciò mette in luce la lotta e i risultati che i Costituenti sono riusciti a svolgere e raggiungere.
In conformità all’ultimo comma dell’articolo 16 (il quale stabilisce che ogni cittadino può liberamente uscire dal territorio della repubblica e rientrarvi), l’ultimo comma dell’articolo 35 riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

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