Concetti Chiave
- Il fascismo introdusse le corporazioni nel 1934, dotandole di poteri consultivi, conciliativi e normativi, rendendo le loro ordinanze fonti del diritto.
- Ogni categoria di lavoratori era rappresentata da una sola associazione sindacale, riconosciuta come organo dello stato.
- Le organizzazioni sindacali furono strutturate in due livelli: uno verticale per le federazioni nazionali di categoria e uno orizzontale per le federazioni territoriali.
- L'apparato sindacale era centralizzato, con esponenti nominati dal regime fascista, soggetti all'approvazione dell'esecutivo.
- I contratti collettivi corporativi, emessi da soggetti pubblici, avevano effetti normativi estesi anche ai terzi non coinvolti direttamente.
Legislazione sindacale fascista
Il fascismo modificò il diritto sindacale sotto molti aspetti. La novità più importante riguardò la creazione delle corporazioni, istituite nel 1934 in qualità di organi dotati di poteri consultivi, conciliativi e normativi. Le loro ordinanze, emanate dal Capo del governo, divenivano fonti del diritto obiettivo.
Ogni categoria di lavoratori poteva essere rappresentata da una sola associazione sindacale; la categoria comprendeva tutti i portatori di interessi comuni, tutelabili mediante la costituzione dell’ente sindacale che, una volta riconosciuto, costituiva un organo dello stato.
L’assetto delle organizzazioni sindacali riconosciute venne modificato nel 1934.
Si articolò in due livelli:- uno verticale, comprendente le organizzazioni nazionali di categoria (federazione), autorizzato a stipulare i CCNL;
- il secondo orizzontale, in cui confluirono le federazioni esistenti sul territorio nazionale.
In generale, l’apparato sindacale aveva un carattere fortemente centralizzato: tutti gli esponenti erano burocrati fedeli al regime, anche perché la loro nomina era soggetta all’approvazione dell’esecutivo.
Il compito principale delle organizzazioni sindacali fasciste atteneva alla stipulazione dei contratti collettivi corporativi, i quali avevano effetto nei confronti di tutti i datori di lavoro, i lavoratori e i professionisti della categoria cui il contratto si riferiva. Si trattava di fonti del diritto pubblico, in quanto realizzati ed emessi da soggetti pubblici. La loro efficacia fu oggetto di numerose controversie: alla fine, la Cassazione ne estese gli effetti normativi non solo nei confronti delle parti stipulanti, ma anche dei terzi non direttamente coinvolti.