Concetti Chiave
- Il contratto di somministrazione di lavoro coinvolge un somministratore autorizzato e un utilizzatore, dove il primo fornisce lavoratori al secondo.
- La somministrazione è legittima solo se l'agenzia è autorizzata dal ministero del lavoro e iscritta all'albo specifico.
- Le agenzie devono rispettare requisiti soggettivi, ulteriori e aggiuntivi per l'autorizzazione a somministrare lavoro.
- La procedura autorizzativa si basa sul silenzio assenso e si divide in due fasi, con un'autorizzazione provvisoria iniziale.
- Dopo due anni, le agenzie possono richiedere un'autorizzazione a tempo indeterminato, soggetta a verifica ministeriale.
Contratto di somministrazione di lavoro
La legge dà una definizione chiara di contratto di somministrazione di lavoro. Si tratta del contratto, a tempo determinato o indeterminato, stipulato fra un somministratole autorizzato e un utilizzatore, in forza del quale il primo mette a disposizione del secondo uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Dunque, il contratto di somministrazione è considerato legittimo solo se l’agenzia somministratrice è autorizzata allo svolgimento di tale attività dal ministero del lavoro.
A tal fine, l'impresa deve iscriversi all’apposito albo costituito presso il ministero del lavoro. È possibile espletare contestualmente attività di somministrazione e intermediazione: l’iscrizione alla sezione della somministrazione, infatti, comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni dedicate alle attività di ricerca e selezione del personale.
L’impresa è autorizzata solo se risponde a specifici requisiti:
1) requisiti soggettivi: disponibilità di strutture organizzative idonee e onorabilità penale degli amministratori;
2) requisiti ulteriori: consistenza del capitale e garanzia finanziaria;
3) requisiti aggiuntivi: stabiliti dalla legge per le agenzie che effettuano soltanto somministrazione a tempo indeterminato.
La procedura autorizzativa è disciplinata dal meccanismo del silenzio assenso. Consta di due fasi:
1) l’agenzia avanza la richiesta necessaria per effettuare la somministrazione. Previo accertamento della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria;
2) decorsi due anni, entro 90 giorni successivi l’agenzia può richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato, rilasciata dal ministero previa verifica del rispetto del corretto andamento dell’attività svolta e del rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.