Concetti Chiave
- Le leggi regionali sono approvate secondo gli statuti regionali, rispettando i limiti generali delle leggi statali previsti dall'art. 117 della Costituzione.
- L'art. 117 distingue le materie di competenza esclusiva dello Stato da quelle concorrenti con le regioni e assegna alle regioni la potestà legislativa residuale per materie non riservate allo Stato.
- La Corte costituzionale verifica la conformità delle leggi regionali agli statuti, potendo dichiarare l'incostituzionalità derivata se lo statuto è violato.
- Nonostante la potestà legislativa residuale regionale sembri equiparare le leggi regionali a quelle statali, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riaffermato limiti come l'interesse nazionale.
- La potestà regolamentare spetta allo Stato per materie di legislazione esclusiva, mentre per altre materie spetta alle regioni, con modifiche apportate dalla l. cost. 1/1999.
Le leggi regionali
Le leggi regionali sono approvate nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale. Incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale (comma 1 dell’art. 117 Cost.). L’art. 117, nel testo riformato nel 2001, dopo aver individuato le materie di competenza esclusiva della legge dello Stato (comma 2), provvede a elencare le materie di competenza concorrente fra lo Stato e le regioni (comma 3), stabilendo infine che alle regioni spetta la potestà legislativa residuale, cioè quella «in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (comma 4).
Competenze della Corte costituzionale
Spetta alla Corte costituzionale valutare la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto, potendosi configurare in questo caso un’ipotesi di incostituzionalità derivata (lo statuto diventa norma interposta: v. ad es. la sent. 188/2011).
L’art. 117.3 delimita gli ambiti di competenza concorrente attribuendo alle regioni la potestà legislativa nelle relative materie, salvo che per la «determinazione dei principi fondamentali», che è riservata alla legislazione dello Stato.
Quanto alla potestà legislativa residuale, l’assenza di qualsiasi limite nell’art. 117.4 sembrava poter accreditare la tesi che equipara, per forza normativa, la legge regionale alla legge statale. Questa tesi è stata tuttavia smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha di fatto riaffermato alcuni importanti limiti, fra cui quello dell’interesse nazionale, che la Costituzione poneva all’esercizio della potestà legislativa regionale prima della riforma del 2001.
Potestà legislativa e regolamentare
In base all’art. 117.6 Cost., la potestà regolamentare «spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni», mentre per tutte le altre materie essa spetta alle regioni. Prima della l. cost. 1/1999 il consiglio regionale era titolare, oltreché della funzione legislativa, anche della potestà regolamentare. A seguito della modifica dell’art. 121.2 e 4 Cost. il consiglio regionale «esercita le potestà legislative attribuite alla regione», mentre il presidente della giunta «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti delle leggi regionali rispetto alla legge statale?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo alle leggi regionali?
- Come si distribuisce la potestà regolamentare tra Stato e regioni?
Le leggi regionali devono rispettare i limiti generali previsti per la legge statale, come indicato nel comma 1 dell’art. 117 della Costituzione. La Corte costituzionale valuta la conformità delle leggi regionali rispetto allo statuto regionale.
La Corte costituzionale valuta la conformità delle leggi regionali rispetto alle disposizioni dello statuto regionale e può configurare un’ipotesi di incostituzionalità derivata, come indicato nella sentenza 188/2011.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni, mentre per tutte le altre materie essa spetta alle regioni, secondo l’art. 117.6 della Costituzione.