Concetti Chiave
- Modern democratic states feature a division of powers among legislative, executive, and judicial bodies, following Montesquieu's principle, allowing for decentralized authority through local entities.
- Italy's regional state model provides autonomy to both ordinary and special statute regions, with legislative and executive powers, emphasizing decentralization while maintaining central oversight.
- Local entities, including regions, provinces, and municipalities, possess varying degrees of autonomy in statute creation, regulation, administration, and finance, with municipalities being the oldest local entities.
- The public administration is tasked with executing governmental functions, balancing organizational and social responsibilities while adhering to principles like legality, efficiency, and transparency.
- Key administrative bodies include the Council of Ministers and individual ministries, with structured hierarchies and roles to ensure effective governance and policy implementation.
Indice
- Ripartizione dei poteri
- Stato unitario e federale
- Decentramento e disparità
- Autonomie locali in Italia
- Evoluzione delle regioni
- Riforme degli anni Novanta
- Funzioni delle regioni
- Enti pubblici locali
- Organizzazione del comune
- Elezione del sindaco
- Giunta comunale e sindaco
- Segretario comunale e funzioni
- Province e città metropolitane
- Funzioni delle città metropolitane
- Attività di governo
- Principi dell'ordinamento giuridico
- Amministrazione diretta e indiretta
- Organi attivi della p.a.
- Organizzazione di un ministero
- Agenzie e autorità indipendenti
Ripartizione dei poteri
Una caratteristica degli Stati democratici moderni è il fatto che al vertice dello Stato non vi è un solo organo o un'unica persona, ma una pluralità di organi che svolgono funzioni diverse.
È’ presente la ripartizione dei poteri e grazie al principio teorizzato da Montesquieu ci sono il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale, affidati a soggetti diversi.
Stato unitario e federale
In uno stato unitario, la sovranità è affidata a un solo ente centrale, ovvero lo Stato che governa in modo diretto attraverso il governo centrale.
Esistono enti decentrati(persone giuridiche), ma le loro competenze sono limitate e concesse dallo Stato.
Lo Stato federale prevede che lo Stato sia formato da tanti soggetti autonomi raggruppati in una federazione che mantiene le funzioni più importanti che riguardano tutto il territorio, mentre gli Stati membri sono dotati di poteri autonomi.
Il modello di Stato federale nasce nel 1787 con la costituzione degli Stati Uniti e si diffonde successivamente in molti altri Paesi del mondo come Svizzera, Canada e Australia.
Rispetto a queste due forme estreme, nel corso del tempo gli Stati hanno creato anche forme intermedie di ripartizione dei poteri, a seconda del grado di decentramento concesso agli organi locali, come la forma di Stato regionale prevista dalla Costituzione italiana.
Decentramento e disparità
Il decentramento da una parte permette una maggiore attenzione alle esigenze del territorio è una maggiore efficienza delle varie istituzioni.
D'altra parte il decentramento può costituire fonte di disparità e disuguaglianza tra i cittadini, che si trovano a vivere in territori non omogenei soprattutto dal punto di vista economico e alimenta conflitti tra le realtà locali.
Le regioni attualmente sono venti (5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario), le province sono 110 e i comuni circa 8000.
Autonomie locali in Italia
La costituzione nell'articolo 5 afferma che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".
L'articolo 114, invece, individua i soggetti locali dotati di poteri autonomi: regioni, province, comuni e città metropolitane (comuni vicini).
Questi enti territoriali, sono degli enti rappresentativi in quanto i loro vertici vengono eletti direttamente o indirettamente dai cittadini che esprimono la volontà e i bisogni delle comunità locali.
Evoluzione delle regioni
Al momento della sua nascita nel 1861(nascita del Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II), l'Italia fu organizzata come Stato unitario, per rafforzare l'unità del paese, nonostante le differenze economiche, politiche e culturali.
Il 2 giugno del 1946 è stata proclamata la Repubblica con un referendum costituzionale/istituzionale ed è stato ottenuto il suffragio universale.
Nel 1848 entra in vigore lo Statuto Albertino, l'1 gennaio del 1948, invece, è entrata in vigore la Costituzione.
La costituzione riconosce il decentramento territoriale (articolo 5) e prevede un modello organizzativo intermedio tra quello unitario è quello federale, ovvero lo Stato regionale.
Questo modello di Stato prevede un sistema in cui vi è la presenza dello Stato centrale e di enti locali territoriali con organi eletti democraticamente.
La regione, dotata di poteri propri in campo legislativo ed esecutivo, con funzioni di coordinamento e programmazione degli altri enti locali.
La costituzione prevede due tipi di Regioni, quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e quelle a statuto ordinario, disciplinando direttamente soltanto le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto per quelle speciali vi sono specifiche leggi costituzionali.
L'istituzione delle Regioni ordinarie è stata avviata solo dal 1972, e per molti anni lo Stato ha conservato significativi poteri di controllo sulle funzioni assegnate alle Regioni.
Riforme degli anni Novanta
La situazione è cominciata a cambiare solo a partire dagli anni Novanta, poiché sono state avviate una serie di riforme che hanno dato maggiore importanza alle autonomie locali, come la legge del 1990 che ha disciplinato l'organizzazione dei Comuni e delle Province.
Nel 2001, è stato modificato l'articolo 5 della Costituzione dando maggiore potere e autonomia alle regioni e agli altri enti locali. I principi di questa riforma costituzionale sono:
• Il principio di sussidiarietà, ovvero il principio in base al quale le competenze amministrative spettano ai comuni cioè gli enti territoriali più vicini ai cittadini e ai loro bisogni.
• Autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli altri enti locali. Lo Stato per garantire l'attuazione del principio di solidarietà, deve creare un fondo perequativo per ridurre gli squilibri tra i vari territori.
• Il rafforzamento del potere legislativo delle Regioni competenti in modo esclusivo in tutte le materie che non sono riservate dalla Costituzione allo Stato, tranne alcune materie di competenza di tipo concorrente con lo Stato
• L'attribuzione di alcune funzioni sul piano internazionale alle Regioni che nelle materie di loro competenza possono partecipare alle decisioni relative ad atti comunitari e concludere accordi con altri Stati o altri enti stranieri
• La creazione in ogni Regione di un Consiglio delle autonomie locali
• La previsione della partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alla commissione parlamentare per le questioni regionali
• Il conferimento di "capitale della Repubblica" alla città di Roma.
Funzioni delle regioni
L'attuazione del decentramento amministrativo, in realtà non si è mai completamente e pienamente realizzata. In molti contesti è stata riaffermata una concezione unitaria dello Stato, giustificata dal ruolo di garanzia che lo Stato offre, che rende ancora possibile agli organi centrali intervenire in ogni materia.
L'ente territoriale più ampio e recente introdotto dalla Costituzione del 1948, è la Regione, che può essere a statuto speciale(popolazioni caratteristiche) o ordinario.
L'organizzazione e il funzionamento delle Regioni autonome sono disciplinati da uno statuto speciale(in armonia con la costituzione), che deve essere adottato dal Parlamento con una legge costituzionale(articolo 116).
Lo statuto di una Regione ordinaria deve essere approvato con una legge regionale che, a garanzia delle minoranze deve essere deliberata a maggioranza assoluto dei componenti del Consiglio regionale e con due votazioni successive a distanza di almeno due mesi.
La regione è un ente pubblico, cioè una persona giuridica che agisce attraverso i propri organi:
-politici, scelti in modo diretto(dal popolo) o indiretto(dagli stessi organi che sono stati eletti dal popolo)
-burocratici o amministrativi che operano alle dipendenze e sotto la direzione degli organi politici
In base all'articolo 121 della Costituzione, gli organi politici di una Regione sono:
• Consiglio regionale
• La giunta regionale
• Il presidente della giunta regionale(Regione)
è l'organo legislativo, in quanto approva le leggi regionali e può fare proposte di leggi alle Camere, e l'organo di indirizzo e di controllo, in quanto delibera gli obbiettivi dell'attività della Regione e vigila sugli altri organi regionali.
Il consiglio è un organo collegiale composto dai consiglieri, il cui numero è stabilito dalla legge ed è variabile(min 20 max 80) in base alla popolazione residente nel territorio della regione. I consiglieri regionali vengono eletti direttamente dagli elettori, ovvero tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti nei comuni, compresi nella regione, e di regola rimangono in carica per 5 anni.
L’elezione del consiglio regionale avviene in base a un sistema elettorale “misto”(sistema a doppio turno): un sistema proporzionale e un sistema maggioritario, con l’attribuzione di un “premio di maggioranza”.
Il consiglio regionale ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può presentare al parlamento delle proposte di legge di interesse regionale e approva il bilancio redatto dalla giunta.
Vi sono gruppi consiliari, costituiti da consiglieri dello stesso partito e commissioni consiliari formate da un numero ristretto di consiglieri e svolgono dei compiti di natura soltanto consultiva. Le leggi regionali sono approvate dal consiglio regionale mediante procedimento ordinario. Ai consiglieri regionali viene riconosciuta l’insindacabilità, ovvero non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati, ma non è riconosciuta l’inviolabilità in quanto, a differenza dei parlamentari, possono essere arrestati senza la necessità di un’autorizzazione. La giunta regionale formata da un numero di assessori (ciascuno competente per un determinato ramo o settore) stabilito nello statuto regionale, che svolge funzioni amministrative e regolamentari, nonché di preparazione dei progetti di legge regionali e del bilancio;
Il presidente della regione che, oltre alla rappresentanza della regione, svolge le funzioni di direzione dell’indirizzo politico della giunta, di promulgazione delle leggi e dei regolamenti.
Le funzioni regionali
Alle regioni viene riconosciuta una funzione legislativa, regolamentare ed esecutiva.
La funzione legislativa consiste nel potere di emanare leggi regionali e si distingue in potestà legislativa:
-Esclusiva: in tutte le materie non attribuite alla potestà esclusiva dello Stato o quella concorrente;
-concorrente: nelle materie indicate tassativamente dalla costituzione, nelle quali lo Stato si limita fissare principi fondamentali.
In ogni caso le leggi regionali non possono essere in contrasto con la costituzione o con l’adempimento degli obblighi comunitari e internazionali dello Stato italiano. La funzione regolamentare consiste nel potere di emanare regolamenti regionali, con norme di attuazione e integrazione delle leggi regionali. La funzione amministrativa consiste nell’attività concreta diretta soddisfare interessi pubblici. Nell’esercizio delle loro funzioni le regioni godono di autonomia finanziaria, nel senso che possono stabilire e gestire in maniera autonoma le risorse necessarie per realizzare i propri compiti.
Enti pubblici locali
Gli enti pubblici locali sono il comune e la provincia. Le autonomie degli enti locali sono:
• l’autonomia statutaria, cioè devono adottare uno statuto, contenente le norme relative alla loro organizzazione;
• l’autonomia regolamentare o normativa, perché nelle materie di loro competenza possono emanare dei regolamenti, che contengono norme vincolanti per tutti i cittadini;
• l’autonomia organizzativa, devono adottare un regolamento sul funzionamento degli uffici e possono decidere autonomamente la gestione del personale;
• l’autonomia amministrativa, in quanto sono titolari di funzioni proprie e di funzioni conferite dello stato e dalle regioni in base al principio di sussidiarietà;
• l’autonomia finanziaria, ovvero che i comuni e le province possono gestire le proprie entrate e le proprie spese ma, a differenza delle Regioni, non possono stabilire nuovi tributi;
• l’autonomia contabile perché hanno un proprio bilancio annuale(nei limiti imposti dall’organo centrale)che deve essere deliberato entro il 31/12 dell’anno precedente.
Organizzazione del comune
L’ente pubblico locale più antico, le cui origini risalgono all’epoca medievale, è il comune.
Ogni comune ha un proprio statuto comunale che deve essere approvato dal consiglio comunale e contiene, nel rispetto delle norme generali fissate dalle leggi statali, le norme fondamentali relative all’organizzazione e all’attività del comune.
I principali organi politici/di governo di un comune sono:
• Il consiglio comunale
• La giunta comunale
• Il sindaco
Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo dell’attività del comune. È un organo collegiale formato dai consiglieri, il cui numero varia in relazione alla popolazione del comune(min 10 max 48 consiglieri) e presieduto da un presidente eletto dai consiglieri con una popolazione superiore a 15 mila abitanti o, negli altri casi, è identificato nel sindaco.
Il consiglio comunale deve approvare un regolamento interno, per disciplinare il suo funzionamento; lo statuto comunale, inoltre, può prevedere la creazione di commissioni consiliari, con funzioni di controllo specializzate per materia(istruzione, trasporti, tributi).
Elezione del sindaco
I consiglieri comunali vengono eletti direttamente dai cittadini, a suffragio universale, per un periodo di cinque anni.
Nei comuni con popolazione inferiori ai 15 mila abitanti è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti e alla sua lista sono assegnati i due terzi dei seggi(posti elettorali), secondo un sistema maggioritario.
I seggi restanti sono assegnati proporzionalmente alle altre liste partecipanti. Nei comuni più grandi se al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati.
È’ previsto il ballottaggio fra i 2 candidati più votati, che si deve svolgere dopo 2 settimane dal primo voto. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco viene riconosciuto un premio di maggioranza, in quanto a esse sono attribuiti almeno il 60% dei seggi assegnati al comune. Ai gruppi di liste collegati a candidati perdenti è attribuito il residuo 40 percento dei seggi.
Giunta comunale e sindaco
La giunta comunale è l’organo esecutivo e deliberativo del comune.
La giunta è un organo presieduto dal sindaco di un comune e formato da un numero di assessori (max 12, e non più di un terzo dei consiglieri comunali). Ciascun assessore (uno dei quali svolge le funzioni di vicesindaco e ha il compito di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento) ed è a capo di un assessorato, cioè di un complesso di organi comunali che si occupano di una specifica materia. Gli assessori sono nominati dal sindaco e sono responsabili dal punto di vista politico soltanto nei confronti del sindaco ( che può procedere alla loro revoca o sostituzione in qualsiasi circostanza, il cosiddetto rimpasto). Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali o anche tra persone non elette. Nei comuni con più di 15000 abitanti, la carica di assessore non è compatibile con quella di consigliere, e quindi l’accettazione della nomina come assessore comporta automaticamente la decadenza della carica di consigliere.
Il sindaco è l’organo posto al vertice del comune ed è responsabile dell’amministrazione comunale nel suo complesso. Il sindaco è un organo individuale che viene eletto direttamente dai cittadini residenti nel comune per un periodo di 5 anni. Nel corso del mandato l’opposizione può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta comunale. L’approvazione della mozione di sfiducia, che deve avvenire a maggioranza assoluta dei consiglieri e per appello nominale (uno ad uno è richiesto il parere), produce la Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, e lo scioglimento dello stesso consiglio comunale. Il governo deve nominare un commissario straordinario, con il compito di indire le nuove elezioni comunali.
Segretario comunale e funzioni
Al vertice dell’apparato democratico del comune è posto il segretario comunale. Il segretario è un funzionario pubblico nominato dal sindaco a tempo determinato e per un periodo non superiore al mandato del sindaco in carica, salvo l’eventuale riconferma da parte del sindaco successivo. Secondo la legge il segretario comunale è incaricato di svolgere un’attività di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli altri organi comunali. Le funzioni amministrative di un comune riguardano:
- la polizia urbana
-i lavori pubblici
-i servizi sociali
-sanità ed igiene
-commercio
-l’urbanistica ed il territorio.
I comuni con popolazione uguale o superiore a 250 000 abitanti possono articolare il loro territorio in circoscrizioni, formate da uno o più quartieri con popolazione media non inferiore a 30 000 abitanti, allo scopo di realizzare il decentramento di funzioni o servizi comunali.
Province e città metropolitane
La legge del 2014 ha trasformato le province in organi di secondo livello ( non eletti direttamente dai cittadini ma da altri organi eletti), definiti “enti territoriali di area vasta non elettivi, in attesa di una loro completa eliminazione che dovrebbe essere realizzata attraverso una legge di revisione costituzionale salvo le regioni a statuto speciale.
Gli organi attualmente previsti per la provincia sono:
-il presidente, che viene eletto dai sindaci e consiglieri del territorio;
-assemblea dei sindaci
-consiglio provinciale.
Il presidente della provincia resta in carica 4 anni e convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci (sindaci dei comuni della provincia). Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (min 10 max 16). Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia, ma la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
Il voto per l’elezione dei componenti del consiglio provinciale è ponderato, nel senso che al voto dei consiglieri comunali e dei sindaci viene attribuito un “peso” in corrispondenza alla popolazione rappresentata.
Il consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo, nel senso che approva regolamenti, piani, programmi, ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi (proposte al consiglio provinciale), consultivi(chiamata per avere parere o consiglio). L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio. Le funzioni amministrative attribuite alle province sono in materia di: trasporti, ambiente e mobilità avranno la semplice pianificazione mentre manterranno la gestione dell’edilizia scolastica. La riforma del titolo 5 della costituzione ha riproposto la figura delle città metropolitane, inserendole tra gli enti territoriali indicate dall’articolo 114, e dotandole di autonomia tributaria e impositiva. Le città metropolitane previste attualmente sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria più Roma capitale.
Funzioni delle città metropolitane
Le città metropolitane hanno come finalità:
• cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
• promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana
• cura delle relazioni con le città e le aree metropolitane europee
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima dal primo gennaio 2015.
Gli organi delle città metropolitane sono: il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano e di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri che varia in base al numero della popolazione del territorio(min 14 max 24). Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni.
134 comuni a Milano(interland milanese)
Pisapia è il sindaco della città di Milano e presidente della città metropolitana di Milano.
Attività di governo
È la funzione esecutiva attribuita al governo comprende due tipi di attività: l’attività di governo in senso stretto e l’attività amministrativa. L’attività di governo effettuata dallo stato consiste nell’effettuare le scelte relative ai rapporti interni e internazionali, si realizza mediante atti politici. Il governo non è l’organo deliberativo del nostro ordinamento, e quindi la sua attività politica è solo di tipo propositivo, nel senso che esso può avanzare proposte che devono ottenere comunque l’approvazione del parlamento.
L’attività amministrativa è l’attività che svolge la pubblica amministrazione per realizzare in concreto i bisogni della collettività.
La pubblica amministrazione ha una certa discrezionalità: può concedere o rifiutare un diritto ad un cittadino (concessioni, permessi), può quindi allargare o restringere il potere nella sfera giuridica del cittadino e controlla perciò l’attività svolta dai privati.
Lo stato svolge 2 compiti diversi: -compiti di organizzazione o d’ordine, per garantire un’ordinata convivenza sociale, tutelare l’ordine pubblico e risolvere pacificamente i conflitti sociali;
• compiti sociali o di benessere, ovvero promuovere il benessere e il progresso della società, migliorare la qualità della vita dei cittadini, come per esempio gli interventi a favore delle persone bisognose.
Stato sociale: lo stato si occupa di funzioni come l’istruzione, la formazione professionale, l’assistenza sociale, la tutela ambientale, l’edilizia, la lotta alla disoccupazione oltre a funzioni più tradizionali come per esempio la costruzione di grandi opere pubbliche come strade o acquedotti.
Principi dell'ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico stabilisce alcuni principi per garantire l’uso corretto e opportuno del potere amministrativo:
• Principio di legalità: pub amm. deve rispettare le norme giuridiche che regolano lo svolgimento della sua attività, è quindi soggetta alla legge e può agire solo nei limiti contenuti nella legge. Contro gli atti amministrativi illegittimi si possono presentare ricorsi amministrativi ( a un organo della p.a,ad ex al sindaco) oppure ricorsi giurisdizionali (all’autorita giudiziaria) per chiederne l’annullamento.
• Principio di efficienza o del buon andamento: l’attività della p.a deve essere produttiva, cioè deve garantire ai cittadini servizi adeguati a soddisfare i loro bisogni ed evitare sprechi; deve essere quindi efficace ed economica realizzando il massimo risultato con il minimo mezzo (meno costoso).
• Principio di imparzialità, in quanto la p.a. non deve fare favoritismi o discriminazioni nell’esercizio della sua attività.
• Principio di trasparenza, i cittadini possono controllare l’attività della p.a.
• Principio di decentramento, le funzioni amministrative sono trasferite agli organi più vicini ai cittadini.
Esiste una separazione tra la sfera politica è quella gestionale dell’attività amministrativa, cioè affidare alla parte politica il ruolo di decidere e ai funzionari pubblici quelli di attuare le decisioni politiche.
L’attività amministrativa di distingue in:
• Attiva: è l’attività diretta a soddisfare concretamente i bisogni pubblici o di interesse collettivo.
• Consultiva: è l’attività diretta a esprimere pareri (facoltativi, obbligatori o vincolanti) riguardo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
• Di controllo è l’attività diretta a effettuare controlli sullo svolgimento dell’attività amministrativa, per verificare la regolarità degli atti amministrativi emanati dagli organi dell’amministrazione attiva. Il controllo può essere: un controllo di legittimità, quando riguarda la valutazione del rispetto della legge, oppure un controllo di merito, quando riguarda la valutazione della convenienza o per adottare un determinato provvedimento.
Amministrazione diretta e indiretta
La pubblica amministrazione si distingue in:
• amministrazione diretta: è costituita dagli organi dello stato (esercitata direttamente dallo stato con organi propri).
• Amministrazione indiretta: formata dagli altri enti pubblici diversi dallo stato. L’amministrazione diretta a sua volta si distingue in:
• centrale: è costituita dagli organi centrali dello stato, con competenza su tutto il territorio nazionale. Sono organi centrali: il presidente del consiglio dei ministri, il consiglio dei ministri e i singoli ministri;
• Periferica: costituita da organi locali, con competenza su una parte del territorio nazionale o circoscrizione territoriale. Sono organi periferici: il prefetto e il sindaco. Attraverso i propri organi locali lo stato realizza un decentramento amministrativo, cioè trasferisce le funzioni amministrative dagli organi centrali a quelli locali o periferici.
Organi attivi della p.a.
I principali organi attivi della p.a. sono:
• il consiglio dei ministri: ha il compito di fissare l’indirizzo generale dell’attività amministrativa e di realizzare il programma politico del governo attraverso atti governativi che hanno la forma di decreto del Presidente della Repubblica;
• Il presidente del consiglio dei ministri ha il compito di mantenere l’unità del governo e promuovere e coordinare le attività dei ministri ed è assistito dalla presidenza del consiglio dei ministri e da un segretario generale. Egli può:
• emanare direttive vincolanti per i singoli ministri
• Sospendere l’emanazione di un atto ministeriale
• Richiedere ai ministri relazioni e verifiche della loro attività
• Istituire comitati ristretti di ministri con funzioni preparatorie e consultive rispetto all’attività del consiglio dei ministri
• Ministri hanno il compito di dirigere un ministero che si occupa di un settore specifico dell’attività amministrativa e sono assistiti dai sottosegretari di Stato, dalla segreteria particolare e dall’apparato burocratico ed altri organi accessori.
Le principali funzioni amministrative di un ministro consistono nel:
• indirizzo, direzione e coordinamento (uffici direzionali), dell’attività del ministero;
• Approvare i decreti ministeriali e regolamenti amministrativi;
• Esercitare la rappresentanza del ministero nei rapporti con i terzi.
Organizzazione di un ministero
Organizzazione di un ministero comprende:
• ministro, a capo del ministero con potere di supremazia verso gli altri organi (nomina il direttore per ogni ufficio);
• I sottosegretari di Stato, assistono il ministro e svolgono i compiti a loro delegati, dalla legge o dallo stesso ministro;
• la segreteria particolare i cosiddetti uffici di gabinetto o staff del ministro con compiti preparatori ed esecutivi di supporto con l’amministrazione,
• L’apparato amministrativo o burocratico.
Tra il ministro e i sottosegretari di Stato c’è un rapporto di fiducia. Una figura particolare è costituita dai viceministri: si tratta di sottosegretari che hanno ricevuto una delega molto ampia.
Dal 2001 I viceministri non possono essere più di 10 e non possono sostituire i ministri, svolgono anche funzioni amministrative, e possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio dei Ministri, per riferire su argomenti o questioni riguardanti settori di loro competenza.
Agenzie e autorità indipendenti
Presso alcuni ministeri sono state create particolari agenzie, incaricate di specifiche funzioni di interesse nazionale, come l’ AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Che svolge le funzioni di coordinamento ed è organismo pagatore degli aiuti europei all’agricoltura), l’agenzia del demanio (Ha il compito di amministrare i beni immobiliari dello Stato), delle dogane e dei monopoli, delle entrate, l’Aran, l’ ENIT, L’ICE.
Infine vi sono alcune autorità indipendenti nate per garantire il funzionamento delle regole del mercato, come il garante per le comunicazioni, per la protezione dei dati personali, per la concorrenza e così via.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali caratteristiche delle forme di Stato descritte nel testo?
- Come è strutturata l'autonomia delle Regioni in Italia secondo la Costituzione?
- Quali sono le funzioni principali del Consiglio regionale?
- In che modo il Comune esercita la sua autonomia?
- Quali principi regolano l'attività della Pubblica Amministrazione?
Il testo descrive lo Stato unitario, dove la sovranità è centralizzata, e lo Stato federale, che prevede autonomie regionali. Inoltre, menziona forme intermedie come lo Stato regionale italiano, che combina elementi di entrambi i modelli.
Le Regioni italiane hanno autonomia legislativa, regolamentare ed esecutiva. Esistono Regioni a statuto speciale e ordinario, con le prime dotate di leggi costituzionali specifiche. Le riforme degli anni '90 e 2001 hanno ampliato i loro poteri.
Il Consiglio regionale ha funzioni legislative, di indirizzo e controllo. Può proporre leggi alle Camere, approvare leggi regionali e bilanci, e vigilare sugli altri organi regionali.
Il Comune esercita autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Ha organi politici come il consiglio comunale, la giunta e il sindaco, che gestiscono le funzioni locali.
La Pubblica Amministrazione è guidata dai principi di legalità, efficienza, imparzialità, trasparenza e decentramento. Questi garantiscono un uso corretto del potere amministrativo e la soddisfazione dei bisogni pubblici.