Concetti Chiave
- Gli accordi giuridici con confessioni religiose non cattoliche disciplinano la loro condizione giuridica e sono necessari per l'emanazione di leggi che regolano i rapporti con esse.
- Le intese sono oggetto di dibattito giuridico: possono essere considerate convenzioni di diritto pubblico interno o accordi di diritto esterno, a differenza dei concordati con la Chiesa cattolica.
- Le intese possono riguardare vari ambiti come assistenza spirituale, matrimonio e istruzione religiosa, secondo i principi costituzionali e con una legislazione concordata.
- Il processo per stipulare un'intesa inizia con una richiesta al Presidente del Consiglio e prevede approvazioni e firme prima di diventare legge.
- In assenza di un'intesa, lo Stato può legiferare unilateralmente, mantenendo il rispetto dei diritti delle confessioni religiose e delle norme costituzionali.
Indice
Accordi giuridici con confessioni religiose
Accordo fra Stato e confessioni religiose non cattoliche che serve per disciplinare la condizione giuridica di queste ultime, su materie di interesse comune. Si tratta di un presupposto di legittimità costituzionale, per poter successivamente emanare una legge che regoli i rapporti con una determinata confessione, considerato che per lo Stato italiano i rapporti con una confessione possono essere disciplinati solo in presenza di un accordo preventivo.
Discussioni sulle intese religiose
Piuttosto discussa, mentre i concordati con la Chiesa cattolica sono assimilabili ai trattati internazionali dato che la Santa Sede ha personalità giuridica internazionale. Alcuni sostengono che le intese siano convenzioni di diritto pubblico interno, altri, accordi di diritto esterno.
Può comprendere qualsiasi materia, in applicazione dei principi e delle norme costituzionali (assistenza spirituale, matrimonio, tutela penale, istruzione religiosa nelle scuole, ecc).
In ogni caso, le norme ci rimandano al principio generale secondo il quale la legislazione statale in materia ecclesiastica non deve essere unilaterale, bensì concordata fra Stato e confessione religiosa
Scopo
Indipendenza delle confessioni religiose
È assicurata l’indipendenza delle confessioni religiose acattoliche ed il diritto di essere libere davanti alla legge
Competenza a stipulare un’intesa
Spetta allo Stato da una parte e alla rappresentanza della confessione religiosa dall’altra
L’avvio delle trattative spetta al Governo
1. Richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri
2. Il presidente del Consiglio dei Ministri il quale affida l’incarico di condurre le trattative al Sottosegretario alla presidenza de del Consiglio dei Ministri
3. La bozza (=disegno di legge) siglata da entrambi le parti, è sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri che può essere solo accettata o respinta, ma non emendata; questo per evitare che siano approvati contenuti difformi da quanto concordato precedente con la confessione religiosa. In caso di mancata approvazione, devono essere riaperte le trattative per concordare bilateralmente eventuali modifiche.
4. Il Consiglio dei Ministri autorizza alla firma il Presidente del Consiglio dei Ministri
5.
Approvazione e resistenza normativa
Dopo la firma di entrambe le parti, l’intesa è trasmessa al Parlamento per essere approvata e diventare per diventare legge di approvazione (e non di esecuzione)
Tale nuova legge diventa una fonte normativa atipica, è dotata di resistenza passiva alle modifiche e all’abrogazione come succede con le norme costituzionali
Limiti dell’esercizio di culto acattolico
Limiti dell'esercizio di culto
Se da un lato, ogni culto dispone di un potere di autodeterminazione, che deve essere messo in grado di emanare norme per i suoi fedeli e efficaci anche nei confronti dello Stato, dall’altro, lo Stato può interferire nei contenuti solo se ricorrono gli estremi di legge (artt.17 e 19 della Costituzione) e se contrastano con l’ordinamento giuridico italiano: esercizio di culto con riti contrari al buon costume, riunioni vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (riunioni possibili, senza armi in luogo aperto al pubblico – senza preavviso alle autorità - , e in luogo pubblico con preavviso)
Confessioni senza intesa
E se una confessione religiosa è priva d’intesa?
In questo caso, parte della dottrina ritiene che lo Stato possa liberamente legiferare unilateralmente, sempre nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.8 e 3 della Costituzione
Intese stipulate dallo Stato italiano
A tutt’oggi sono 13, fra cui
• Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese
• Unione delle Comunità ebraiche italiane
• Chiese evangeliche
• Sacra Diocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale,
• Unione Buddhista italiana
• Unione Induista italiana
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione degli accordi giuridici tra Stato e confessioni religiose non cattoliche?
- Come si differenziano i concordati con la Chiesa cattolica dalle intese con altre confessioni?
- Qual è il processo per avviare le trattative per un'intesa religiosa?
- Quali sono i limiti all'esercizio del culto acattolico in Italia?
- Cosa accade se una confessione religiosa non ha un'intesa con lo Stato?
Gli accordi giuridici servono a disciplinare la condizione legale delle confessioni religiose non cattoliche in Italia, permettendo di emanare leggi che regolano i rapporti con queste confessioni, sempre previa intesa (testo).
I concordati con la Chiesa cattolica sono assimilabili a trattati internazionali, mentre le intese con altre confessioni possono essere considerate convenzioni di diritto pubblico interno o accordi di diritto esterno (testo).
Il processo inizia con una richiesta al Presidente del Consiglio, che affida l'incarico di condurre le trattative a un Sottosegretario, e culmina con la bozza di intesa che deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri (testo).
Sebbene ogni culto possa autodeterminarsi, lo Stato può intervenire se le pratiche religiose violano leggi o l'ordinamento giuridico italiano, come nel caso di riti contrari al buon costume o riunioni pericolose (testo).
In assenza di un'intesa, lo Stato può legiferare unilateralmente, rispettando comunque i principi stabiliti dagli articoli 8 e 3 della Costituzione italiana (testo).