Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Le intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche definiscono la condizione giuridica di queste ultime e servono come presupposto per legiferare sui rapporti con una confessione specifica.
  • La natura giuridica delle intese è dibattuta, con opinioni divergenti tra chi le considera convenzioni di diritto pubblico interno e chi le vede come accordi di diritto esterno.
  • Il contenuto delle intese può riguardare molteplici materie, come l'assistenza spirituale e l'istruzione religiosa, e deve rispettare il principio di legislazione concordata tra Stato e confessioni religiose.
  • La competenza per stipulare un'intesa spetta al Governo e alla rappresentanza della confessione religiosa, con le trattative avviate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Se una confessione religiosa è priva d'intesa, lo Stato può legiferare unilateralmente, rispettando gli articoli 8 e 3 della Costituzione italiana.

Indice

  1. Accordi e legittimità costituzionale
  2. Discussioni sulle intese
  3. Indipendenza e competenza
  4. Approvazione e resistenza normativa
  5. Limiti e autodeterminazione
  6. Confessioni senza intesa

Accordi e legittimità costituzionale

Accordo fra Stato e confessioni religiose non cattoliche che serve per disciplinare la condizione giuridica di queste ultime, su materie di interesse comune. Si tratta di un presupposto di legittimità costituzionale, per poter successivamente emanare una legge che regoli i rapporti con una determinata confessione, considerato che per lo Stato italiano i rapporti con una confessione possono essere disciplinati solo in presenza di un accordo preventivo.

Discussioni sulle intese

Piuttosto discussa, mentre i concordati con la Chiesa cattolica sono assimilabili ai trattati internazionali dato che la Santa Sede ha personalità giuridica internazionale.

Alcuni sostengono che le intese siano convenzioni di diritto pubblico interno, altri, accordi di diritto esterno.
Può comprendere qualsiasi materia, in applicazione dei principi e delle norme costituzionali (assistenza spirituale, matrimonio, tutela penale, istruzione religiosa nelle scuole, ecc).

In ogni caso, le norme ci rimandano al principio generale secondo il quale la legislazione statale in materia ecclesiastica non deve essere unilaterale, bensì concordata fra Stato e confessione religiosa

Scopo

Indipendenza e competenza

È assicurata l’indipendenza delle confessioni religiose acattoliche ed il diritto di essere libere davanti alla legge

Competenza a stipulare un’intesa

Spetta allo Stato da una parte e alla rappresentanza della confessione religiosa dall’altra
L’avvio delle trattative spetta al Governo

1. Richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il presidente del Consiglio dei Ministri il quale affida l’incarico di condurre le trattative al Sottosegretario alla presidenza de del Consiglio dei Ministri

3. La bozza (=disegno di legge) siglata da entrambi le parti, è sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri che può essere solo accettata o respinta, ma non emendata; questo per evitare che siano approvati contenuti difformi da quanto concordato precedente con la confessione religiosa. In caso di mancata approvazione, devono essere riaperte le trattative per concordare bilateralmente eventuali modifiche.

4. Il Consiglio dei Ministri autorizza alla firma il Presidente del Consiglio dei Ministri

5.

Approvazione e resistenza normativa

Dopo la firma di entrambe le parti, l’intesa è trasmessa al Parlamento per essere approvata e diventare per diventare legge di approvazione (e non di esecuzione)

Tale nuova legge diventa una fonte normativa atipica, è dotata di resistenza passiva alle modifiche e all’abrogazione come succede con le norme costituzionali

Limiti dell’esercizio di culto acattolico

Limiti e autodeterminazione

Se da un lato, ogni culto dispone di un potere di autodeterminazione, che deve essere messo in grado di emanare norme per i suoi fedeli e efficaci anche nei confronti dello Stato, dall’altro, lo Stato può interferire nei contenuti solo se ricorrono gli estremi di legge (artt.17 e 19 della Costituzione) e se contrastano con l’ordinamento giuridico italiano: esercizio di culto con riti contrari al buon costume, riunioni vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (riunioni possibili, senza armi in luogo aperto al pubblico – senza preavviso alle autorità - , e in luogo pubblico con preavviso)

E se una confessione religiosa è priva d’intesa?

Confessioni senza intesa

In questo caso, parte della dottrina ritiene che lo Stato possa liberamente legiferare unilateralmente, sempre nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.8 e 3 della Costituzione

Intese stipulate dallo Stato italiano
A tutt’oggi sono 13, fra cui

• Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese

• Unione delle Comunità ebraiche italiane

• Chiese evangeliche

• Sacra Diocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale,

• Unione Buddhista italiana

• Unione Induista italiana

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di intese fra lo Stato italiano e le confessioni religiose acattoliche?
  2. Le intese sono accordi fra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche per disciplinare la loro condizione giuridica su materie di interesse comune, necessarie per emanare leggi che regolano i rapporti con tali confessioni.

  3. Qual è la natura giuridica delle intese rispetto ai concordati con la Chiesa cattolica?
  4. La natura giuridica delle intese è discussa; mentre i concordati sono assimilabili ai trattati internazionali, le intese sono viste da alcuni come convenzioni di diritto pubblico interno e da altri come accordi di diritto esterno.

  5. Quali sono i contenuti tipici delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche?
  6. Le intese possono includere materie come assistenza spirituale, matrimonio, tutela penale e istruzione religiosa, sempre in applicazione dei principi costituzionali e con legislazione concordata.

  7. Qual è il procedimento per stipulare un'intesa fra lo Stato italiano e una confessione religiosa?
  8. Il procedimento inizia con una richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, seguita da trattative condotte dal Sottosegretario, approvazione del Consiglio dei Ministri, firma delle parti e approvazione parlamentare per diventare legge.

  9. Cosa accade se una confessione religiosa è priva di intesa con lo Stato italiano?
  10. In assenza di un'intesa, lo Stato può legiferare unilateralmente, rispettando gli articoli 8 e 3 della Costituzione, ma sempre nel rispetto dei diritti delle confessioni religiose.

Domande e risposte

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