Concetti Chiave
- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia sono regolati dai Patti Lateranensi, che bilanciano la libertà religiosa con contrattazioni tra Stato e confessioni religiose.
- L'Italia è uno Stato laico, come affermato dalla Costituzione, che sancisce il diritto di libertà e uguaglianza religiosa per tutti i cittadini.
- Lo Stato riconosce le confessioni religiose come formazioni sociali essenziali per lo sviluppo della personalità umana, rimuovendo ostacoli alla libertà e uguaglianza religiosa.
- Lo Stato garantisce l'autonomia delle chiese e della Santa Sede, sostenendo la dimensione privatistica con supporti giuridici e finanziari.
- L'articolo 33 della Costituzione permette agli enti privati di istituire scuole e istituzioni educative senza costi per lo Stato, promuovendo la privatizzazione sostenibile.
Bilanciamento fra Stato e confessioni religiose
La qualificazione religiosa degli stati si desume spesso dalla lettura del testo costituzionale. In Italia, i rapporti fra stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Il nostro sistema di relazioni ecclesiastiche bilancia il principio di libertà religiosa con un insieme di contrattazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, che trova il proprio elemento di forza appunto nei Patti Lateranensi.
Qualificazione religiosa dell’Italia: stato laico.
1) la Costituzione ha sancito il diritto di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini in materia religiosa. Ognuno può professare la propria fede perché si tratta di una prerogativa riconducibile ai diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo;
2) lo stato ha riconosciuto le confessioni religiose come formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’uomo. Esso si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza religiose dei cittadini, perché tali ostacoli impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Lo stato, inoltre, ha riconosciuto l’autonomia di tutte le chiese, della Santa sede e dei suoi organismi;
3) infine, è fondamentale bilanciare le prerogative pubbliche (dello Stato) e quelle degli enti privati (tra cui rientrano anche le confessioni religiose). L’art. 33 della Costituzione afferma che gli enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed enti di istruzione senza oneri per lo Stato. La dimensione privatistica, dunque, viene guardata con favore dallo stato, che la agevola con sostegni giuridici e finanziari.