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Concetti Chiave

  • Il concetto di incapaci di agire si riferisce a soggetti privi della capacità di disporre autonomamente delle proprie situazioni giuridiche, come stabilito nel Codice civile italiano.
  • Esistono due tipologie di incapacità di agire: assoluta, che impedisce qualsiasi atto, e relativa, che vieta solo atti importanti.
  • Incapaci assoluti includono minorenni e interdetti, mentre gli incapaci relativi comprendono inabilitati e minori emancipati.
  • L'interdizione è una misura giudiziale per soggetti maggiorenni con infermità mentale, distinta dall'interdizione legale di natura punitiva.
  • Gli incapaci sono assistiti nella gestione dei loro beni da tutori o curatori sotto il controllo del Tribunale e del giudice tutelare.
In questo appunto viene descritto il concetto di incapaci di agire che sono quei soggetti che non hanno capacità di agire, perché non possono disporre autonomamente delle proprie situazioni giuridiche. E' nel Codice civile italiano che vengono descritti i presupposti per cui un soggetto può essere definito come incapace di agire. Si tratta di quei soggetti che non sono in grado di potersi rendere conto delle conseguenze che potrebbero avere le proprie azioni, venendo quindi posti nelle condizioni di non compiere atti giuridici perché potrebbero auto-danneggiarsi.

Indice

  1. Gli incapaci di agire
  2. Le due tipologie di incapacità di agire

Gli incapaci di agire

Incapaci di agire vengono definiti incapaci i soggetti sprovvisti della capacità di agire, ovvero sprovvisti della capacità di poter disporre delle proprie situazioni giuridiche. Incapaci di agire articoloIl codice civile indica i presupposti che danno luogo all’incapacità. L’incapacità di agire è generalmente disposta per tutelare le persone che non sono in grado di rendersi conto del significato e delle conseguenze delle proprie azioni. Questi soggetti vengono privati della capacità di compiere atti giuridici al fine di impedire che possano danneggiarsi. Gli atti da loro compiuti sono ritenuti invalidi, salvo in alcuni casi.

Le due tipologie di incapacità di agire

Vi sono due tipi d’incapacità:
  1. capacità assoluta
  2. capacità relativa

L’incapacità di agire viene detta assoluta quando impedisce il compimento di qualsiasi atto, anche quello apparentemente più innocuo (per esempio la vendita o l’acquisto di beni mobili di scarso valore economico).
L’incapacità di agire viene invece detta relativa quando vieta al soggetto soltanto il compimento degli atti considerati importanti (per esempio atti di straordinaria amministrazione come acquisto e vendita di beni immobili).
Sono incapaci assoluti i minorenni e gli interdetti, sono invece incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati.
Gli interdetti sono quei soggetti che, pur essendo maggiorenni, si trovano in uno stato di infermità mentale da renderli incapaci di badare ai propri interessi. L’interdizione viene disposta dal Tribunale viene così definita giudiziale che non va confusa con l’interdizione legale del condannato, disposta automaticamente dalla legge, con finalità punitive.
Vengono definiti inabilitati, dopo sentenza del Tribunale, i maggiorenni con infermità mentale il cui stato non sia talmente grave da far luogo all’interdizione. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti espongano sé stessi a lo propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Anche i sordomuti o i ciechi fin dalla nascita che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente per provvedere alla cura dei propri interessi vengono definiti inabilitati.

Incapaci di agire articolo

Sono emancipati i minorenni con più di sedici anni che abbiano, debitamente autorizzati dal Tribunale per gravi motivi, contratto matrimonio.
Gli incapaci sono assistiti nell’amministrazione dei loro beni e nella cura dei loro affari da particolari soggetti che agiscono sotto controllo del Tribunale e del giudice tutelare. Gli emancipati e gli inabilitati pur potendo compiere da soli atti di minore importanza patrimoniale, devono essere assistiti da un curatore tutte le volte che gli atti incidano in maniera rilevante sul patrimonio.
Gli incapaci assoluti non partecipano in nessun modo al compimento degli atti giuridici ma vengono completamente sostituiti dai rappresentanti legali che agiscono al loro posto. Tuttavia l’attività giuridica degli incapaci assoluti può quindi avvenire anche a loro insaputa a anche contro la loro volontà, purché sia compiuta nel loro interesse. Il controllo esercitato dai giudici mira a proteggere l’interesse degli incapaci.
La rappresentanza degli interdetti spetta al tutore, quella del minorenne è attribuita dalla legge ad entrambi i genitori.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il concetto di "incapaci di agire" secondo il Codice civile italiano?
  2. Gli incapaci di agire sono soggetti che non hanno la capacità di disporre autonomamente delle proprie situazioni giuridiche, per proteggerli da atti che potrebbero danneggiarli.

  3. Quali sono le due tipologie di incapacità di agire?
  4. Le due tipologie sono l'incapacità assoluta, che impedisce qualsiasi atto, e l'incapacità relativa, che vieta solo atti importanti.

  5. Chi sono considerati incapaci assoluti e incapaci relativi?
  6. Gli incapaci assoluti includono minorenni e interdetti, mentre gli incapaci relativi includono inabilitati e minori emancipati.

  7. Qual è il ruolo dei rappresentanti legali per gli incapaci assoluti?
  8. I rappresentanti legali sostituiscono completamente gli incapaci assoluti nel compimento degli atti giuridici, agendo nel loro interesse.

  9. Come viene gestita la rappresentanza degli interdetti e dei minorenni?
  10. La rappresentanza degli interdetti spetta al tutore, mentre quella dei minorenni è attribuita dalla legge ad entrambi i genitori.

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