Concetti Chiave
- Il codice civile distingue tra imprenditori commerciali, agricoli e piccoli; solo i commerciali seguono uno statuto specifico con obblighi di iscrizione al registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili.
- Le attività commerciali comprendono produzione industriale, commercio, trasporto, attività bancaria e assicurativa, oltre ad attività ausiliarie come agenti di commercio.
- I piccoli imprenditori, definiti dalla legge fallimentare e dal codice civile, sono esonerati dal fallimento se rispettano limiti patrimoniali e di ricavi.
- Gli imprenditori agricoli, secondo il nuovo art. 2135, si occupano di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse, senza obblighi di scritture contabili o fallimento.
- Il fallimento è una procedura per tutelare i creditori di un imprenditore insolvente, con effetti patrimoniali e personali sul fallito, e coinvolge vari organi come curatore e giudice delegato.
Indice
- Definizione e categorie di imprenditori
- Elementi distintivi dell'imprenditore
- Attività commerciali e imprenditori
- Piccoli imprenditori e requisiti
- Esonero per imprenditori agricoli
- Attività agricole e connesse
- Statuto dell'imprenditore commerciale
- Obblighi di iscrizione e contabilità
- Fallimento e procedure concorsuali
- Effetti del fallimento
- Chiusura del fallimento
- Altre procedure concorsuali
- Ruoli e rappresentanza nell'impresa
Definizione e categorie di imprenditori
Il codice civile fornisce una definizione generale di imprenditore all’articolo 2082 e distingue diverse forme di imprenditori: gli imprenditori commerciali (art.2195), agricoli (art.2135) e i piccoli imprenditori (art.2083).
Di queste categorie di imprenditori, solo gli imprenditori commerciali sono sottoposti a una particolare disciplina: lo statuto dell’imprenditore commerciale. In particolare ci sono alcuni obblighi:
• L’obbligo di iscriversi al registro delle imprese, presso la camera di commercio nella sede della provincia.
• L’obbligo di tenere le scritture contabili e nella soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Elementi distintivi dell'imprenditore
L’articolo 2082 del codice civile definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Da questa definizione risulta che sono 4 gli elementi che contraddistinguono la figura dell’imprenditore, cui si applica la relativa disciplina:
1. La produzione di beni o servizi (non è sufficiente un’attività di semplice godimento o amministrazione di determinati beni, come per esempio la concessione in locazione di un immobile);
2. L’esercizio dell’attività in modo professionale (l’attività di impresa non può essere svolto in modo occasionale o sporadico, ma deve essere sistematica o ricorrente, anche se non è l'unica attività svolta);
3. L’esercizio dell’attività in modo organizzato (l’imprenditore organizza i fattori produttivi: reperisce capitali, merci, lavoro, servizi, e li organizza per lo svolgimento dell’attività di impresa);
4. L’esercizio di un’attività economica (l’attività si definisce economica quando è svolta con criteri di economicità, ossia idonei a produrre reddito; non svolge quindi un’attività economica che produce beni per poi regalarli, mentre si ritiene che svolgano attività economica, e siano quindi imprenditori, anche i soggetti che operano secondo un criterio di semplice copertura di costi).
Sotto il profilo economico, l'imprenditore è quel soggetto (individuo o organizzazione che in un’economia di mercato, assolve la funzione di organizzare la produzione e vendere sul mercato il prodotto ottenuto. Questo soggetto, che impiega a questo scopo un capitale, è mosso dalla finalità di conseguire un profitto.
Attività commerciali e imprenditori
Vediamo ora da più vicino le attività commerciali elencate nell’articolo 2195 del codice civile, chi svolge queste attività diventa imprenditore commerciale.
• Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, è esclusa la produzione di beni agricoli che è considerata dal codice come attività non commerciale.
• Attività intermediaria nella circolazione dei beni: è l'attività del commerciante in senso stretto che può svolgersi o all’ingrosso o al dettaglio, con diverse forme organizzative e con oggetto le più svariate merci.
• Attività di trasporto per terra, acqua o aria: trasporto di cose o persone.
• Attività bancaria o assicurativa: -Attività bancaria: si esercita svolgendo due funzioni collegate tra loro, raccolta del risparmio tra il pubblico (famiglie) e l’esercizio del credito (con le imprese).
• Altre attività ausiliarie delle precedenti: è un'indicazione vaga, dalla quale si desume che la legge non intende fare un elenco di attività commerciali (agente di commercio, commissionario, mediatore, spedizioniere.
Piccoli imprenditori e requisiti
Il nostro ordinamento giuridico definisce due figure di piccolo imprenditore la prima è definita nell’articolo 1 della legge fallimentare e serve a individuare quei soggetti che, pur esercitando un'attività commerciale, non sono assoggettati al fallimento e alle altre procedure concorsuali; la seconda è definita dall’articolo 2083 del codice civile, e serve per individuare quei soggetti che, pur svolgendo attività commerciali, non hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili.
Secondo la legge fallimentare art.1 c.2: non sono assoggettati al fallimento e alle altre procedure concorsuali, gli imprenditori che possiedono i seguenti requisiti:
1. Aver avuto nei tre anni precedenti al fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ai 300.000€.
2. Aver realizzato nei tre esercizi precedenti il fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ai 200.000€.
3. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ai 500.000€.
Si noti che in base a questa norma sono considerati piccoli imprenditori tanto gli imprenditori individuali quanto quelli collettivi, ed entrambe queste categorie sono esonerate dalle procedure concorsuali se non superano questi limiti quantitativi.
• Articolo 2083 del codice civile: sono considerati piccoli imprenditori ed esonerati perciò dall’obbligo di tenere le scritture contabili: “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Nel nostro ordinamento i professionisti intellettuali o liberi professionisti non sono sottoposti alla disciplina prevista per gli imprenditori commerciali. Infatti l'articolo 2238 del codice civile dispone che ai professionisti intellettuali si applichino le norme relative all’imprenditore e, quindi, anche quelle relative all’imprenditore commerciale soltanto “se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa”.
Esonero per imprenditori agricoli
Anche gli imprenditori agricoli sono esonerati dalla disciplina prevista per gli imprenditori commerciali. Essi non devono infatti tenere le scritture contabili e non sono sottoposti al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Bisogna ricordare infatti che sono esonerati dallo statuto dell'imprenditore commerciale non soltanto i coltivatori diretti ma anche i grandi imprenditori agricoli. Infatti essi si comportano esattamente come un’impresa (investono ingenti capitali, assumono numerosi dipendenti, ricorrono intensamente al credito e sono anch’essi alla ricerca di un profitto).
Questo trattamento si configura come una violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art.3). Inoltre il nuovo testo dell’articolo 2135 del codice civile ha ampliato la categoria degli imprenditori agricoli.
Il nuovo testo dell’articolo 2135 stabilisce che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Si discuteva su quale fosse il motivo capace di giustificare il trattamento di favore riservato agli imprenditori agricoli:
• Vi era chi riteneva che questa caratteristica fosse lo sfruttamento della terra, che avrebbe esposto gli imprenditori agricoli non solo al rischio, di tutti gli imprenditori, di non riuscire a fare investimenti remunerativi, ma anche a uno specifico rischio ambientale, derivante dall’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici.
• C’era chi riteneva che le attività essenzialmente agricole avessero la caratteristica di essere dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico. Con conseguente esposizione al rischio biologico (morte di animali e piante).
• Coltivazione del fondo: si intende ogni produzione di vegetali.
• Selvicoltura: è la cura di un bosco per ricavarne i prodotti quale il legname (la semplice estrazione del legname, disgiunta alla cura del bosco, non potrà essere considerata attività agricola).
• Allevamento degli animali: rientra ogni forma di allevamento, quale sia la tecnica impiegata e la specie di animali allevata. Ciò trova conferma nella sostituzione del nuovo testo dell’articolo 2135, del termine “bestiame” (allevamento di bovini, suini, ovini, caprini ed equini) con il termine “animali” (sono compresi quindi anche: cavalli da corsa, cani di razza, animali da pelliccia oppure pesci, crostacei e molluschi).
Attività agricole e connesse
Attività agricole per connessione chi esercita un'attività essenzialmente agricola rimane imprenditore agricolo anche se svolge, oltre a tale attività, una delle attività che si chiamano agricole per connessione. L’articolo 2135 prevede due categorie:
Le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Le attività, esercitate del medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Da questa disposizione risulta dunque che esistono due condizioni perché l'esercizio di un'attività connessa non faccia diventare imprenditore commerciale chi la esercita.
1. L’attività connessa sia esercitata da chi svolge anche un’attività essenzialmente agricola (perciò si dice che fra le due attività vi deve essere una connessione soggettiva).
2. Tra le due attività vi sia una connessione oggettiva; ovvero l’attività connessa è considerata agricola solo se ha per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di un'attività essenzialmente agricola, ovvero se consiste nella fornitura di beni o servizi ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Questo criterio della prevalenza implica dunque che la dimensione economica delle attività connesse non prevalga su quella dell’attività essenzialmente agricola esercitata dallo stesso.
Statuto dell'imprenditore commerciale
A questa disciplina sono assoggettati solo gli imprenditori commerciali, e consiste nell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, nell’obbligo di tenere le scritture contabili e nell’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Prima di analizzarle nello specifico dobbiamo premettere il perché di questa disciplina speciale.
Come abbiamo già visto, un imprenditore commerciale ha bisogno di un capitale monetario per potere esercitare la sua attività. L’imprenditore può soddisfare in due modi questo suo bisogno:
Può impiegare capitale proprio (fonte interna di finanziamento)
Ricorre al credito (fonte esterna).
Il ricorso abituale al credito è un fatto fisiologico di ogni imprenditore commerciale. Si può ricorrere al credito a lungo termine, per investimenti di lungo periodo (esempio un mutuo con la banca), oppure si può ricorrere al credito a breve termine (da banche, fornitori o clienti). [i fornitori concedono dilazioni; i dipendenti concedono credito sia perché sono pagati a fine mese, sia perché una parte di retribuzione viene pagata alla fine del rapporto di lavoro (TFR)].
L’assoggettamento dell’imprenditore commerciale a un particolare statuto si giustifica per il suo abituale ricorso al credito. Proprio per questo motivo l’imprenditore può venirsi a trovare in uno stato di insolvenza, ovvero non riesce a pagare tutti i suoi creditori. Sorge allora l'esigenza di tutelare in modo paritario le ragioni dei creditori, liquidando forzatamente il patrimonio dell’imprenditore in modo da soddisfare, quanto meno in misura percentuale, i creditori stessi: a questa esigenza risponde l'istituto del fallimento.
Soprattutto per consentire di ricostruire i movimenti degli affari dell’imprenditore, l’assoggettamento al fallimento si accompagna all’obbligo di tenere le scritture contabili.
I frequenti rapporti che l'imprenditore instaura con i terzi, giustifica l'obbligo di rendere pubbliche determinate notizie relative alla sua attività: tale obbligo si adempie con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il registro è tenuto dalle camere di commercio, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è pubblico e quindi tuti vi hanno accesso: esso viene organizzato e gestito secondo tecniche informatiche che consentono la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
Obblighi di iscrizione e contabilità
Ogni imprenditore commerciale, che comincia un’attività, deve chiedere l'iscrizione al registro indicando il proprio nome e cognome, la ditta, l’oggetto e la sede dell’impresa, il nome e il cognome degli eventuali institori e procuratori; deve essere poi iscritta ogni modificazione successivamente intervenuta e in particolare la cessazione dell'impresa (art 2196).
L’art. 8 c.4 della legge 580/1993 prevede l’istituzione di sezioni speciali del registro delle imprese nelle quali si devono iscrivere gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Un trattamento particolare è riservato agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplice esercenti attività agricola: la loro iscrizione ha infatti oltre alla funzione di certificazione anagrafica, anche l'efficacia di pubblicità dichiarativa di cui all’art.2193 del codice civile.
L'imprenditore commerciale ha l’obbligo di documentare l’andamento dei suoi affari, tramite la tenuta di apposite scritture contabili.
La tenuta di una contabilità risponde anzitutto all’interesse dell’imprenditore di avere sotto controllo la propria situazione patrimoniale, in modo da essere in grado di sapere in ogni momento se sta perdendo o guadagnando.
La tenuta della contabilità è per la legge obbligatoria non tanto perché risponde a un interesse dell'imprenditore, quanto piuttosto perché consente di ricostruire, nell'ipotesi di fallimento, l'attività e la situazione patrimoniale dell'imprenditore insolventi.
Le scritture contabili che l'imprenditore commerciale deve tenere sono le seguenti:
Il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Il libro degli inventari, sul quale deve redigersi l’inventario all'inizio dell’esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. L’inventario si compone di bilancio o stato patrimoniale (attività, passività e P.Netto) e di conto economico (profitti e perdite).
Le “altre scritture contabili” che siano richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa. (Libro magazzino, libro di cassa, libro mastro).
L'imprenditore deve infine conservare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e vidimati annualmente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Inoltre devono essere conservate dall'imprenditore per 10 anni.
Fallimento e procedure concorsuali
L'imprenditore commerciale che non è in grado di pagare regolarmente i propri debiti (stato di insolvenza) può essere dichiarato fallito. Non possono essere dichiarati falliti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli enti pubblici economici e coloro che non sono imprenditori.
“Il fallimento è una procedura giudiziaria con la quale l'imprenditore viene spossessato di tutti i suoi beni, che vengono venduti per soddisfare col ricavato tutti i creditori”.
Si tratta dunque di una procedura esecutiva predisposta per tutelare collettivamente i creditori dell'imprenditore: costoro concorrono sul patrimonio del loro debitore ed è perciò che il fallimento viene chiamato procedura concorsuale. Tanto il fallimento quanto altre procedure concorsuali sono disciplinati da una legge speciale che si chiama legge fallimentare.
Il fallimento viene dichiarato dal tribunale su domanda dei creditori dell'imprenditore o dall'imprenditore stesso; può anche essere dichiarato su istanza del pubblico ministero.
Nella sentenza con la quale dichiara il fallimento, il tribunale nomina gli altri organi del fallimento:
• Curatore: ha il compito di amministrare e liquidare il patrimonio del fallito per pagare i creditori;
• Giudice delegato: è un giudice del tribunale con il compito di vigilare sulla regolarità della procedura;
• Comitato dei creditori: composto da tre a cinque membri scelti dal giudice delegato tra i creditori del fallito, che deve vigilare sull’operato del curatore e autorizzarne gli atti in numerosi vasi previsti dalla legge.
Effetti del fallimento
La sentenza che determina il fallimento ha determinati effetti per il fallito.
• Ha effetti patrimoniali, in quanto viene spossessato di tutti i suoi beni e perde quindi la possibilità di amministrarli e di disporne, perché questa possibilità passa al curatore.
• Ha effetti personali per il fallito perché, dopo la dichiarazione del fallimento, può andare incontro a conseguenze penali: può essere punito se si scopre che ha commesso uno dei cosiddetti reati fallimentari (esempio: occultare o sottrarre bene ai creditori oppure falsificare le scritture contabili).
• La sentenza fallimentare ha anche effetti per i creditori del fallito: essi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, perché possono soddisfarsi solo collettivamente su questi beni. I creditori, inoltre, devono presentare la domanda di ammissione al passivo del fallimento per fare in modo che venga accertato il loro credito e quindi possano concorrere sul patrimonio del fallito.
Dopo la dichiarazione di fallimento, si deve prima accertare quali creditori hanno diritto di concorrere sul patrimonio del fallito. A tal fine i creditori presentano la loro domanda di ammissione al passivo del fallimento, esponendo le ragioni del loro credito. Il curatore esamina queste domande e redige quello si chiama stato passivo e ogni creditore può prenderne visione. Viene poi convocata una riunione di tutti i creditori di fronte al giudice delegato per la verifica dello stato passivo, nel corso del quale ogni creditore può presentare le sue obiezioni allo stato passivo redatto dal curatore. Fatte eventuali modifiche il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo. Nel frattempo il curatore può iniziare a vendere i beni del fallito secondo un piano di liquidazione da lui redatto e approvato dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori. A mano a mano che i beni vengono venduti, il loro ricavato viene distribuito tra i creditori.
Chiusura del fallimento
Il fallimento si chiude perché non c'è più nulla da ripartire oppure perché tutti i creditori sono stati soddisfatti oppure ancora perché nessun creditore ha fatto domanda di ammissione al passivo o infine per concordato fallimentare (accordo tra creditori e fallito, oppure tra creditori è un terzo estraneo al fallimento, con il quale il fallito o un terzo s’impegnano a soddisfare percentualmente i creditori con pagamento in denaro o in altri modi).
La chiusura del fallimento per una causa diversa dal concordato non libera il fallito dai suoi debiti: dopo la chiusura, i suoi creditori possono sempre chiedergli il pagamento della parte non soddisfatta del loro credito. Tuttavia il tribunale, quando il fallimento si chiude per cause diverse dal concordato, può decidere di liberare il fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, a condizione che il fallito sia una persona fisica che non ha tentato di frodare i suoi creditori e ha tenuto un comportamento collaborativo durante la procedura concorsuale (questa istituzione è detta esdebitazione del fallito).
Altre procedure concorsuali
L'imprenditore commerciale in cattive acque può anche chiedere al tribunale di essere ammesso ad altre procedure concorsuali diverse dal fallimento.
• Concordato preventivo: è un accordo concluso prima del fallimento tra l'imprenditore commerciale in stato di crisi e i suoi creditori: con questo accordo l'imprenditore si impegna a soddisfare in diversi modi i creditori secondo un piano la cui fattibilità deve essere attestata da un professionista (dott. Commercialista, avvocato o ragioniere). L'accordo deve essere concluso sotto il controllo del tribunale. Concludendo questo accordo, l'imprenditore evita il fallimento.
• Amministrazione straordinaria: questa procedura è riservata alle imprese commerciali che abbiano almeno 200 dipendenti e un elevato ammontare di debiti. La procedura ha il duplice scopo di soddisfare concorsamene i creditori, ma nello stesso tempo, tentare di risanare l'impresa in crisi oppure di venderne le parti che ancora possono produrre utili, salvando così posti di lavoro. L'ammissione alla procedura è decisa dal tribunale; spetta però a un commissario straordinario, nominato dal ministro dello sviluppo economico, predisporre ed eseguire un programma di ristrutturazione dell'intera impresa oppure un programma di cessione di singoli complessi aziendali volto a vendere ad altri imprenditori le parti dell'impresa che risultano appetibili, per utilizzare il ricavato delle vendite al fine di pagare i creditori.
• Liquidazione coatta amministrativa: è una procedura con la quale la liquidazione di determinate imprese sottoposte alla vigilanza dello stato viene attuata da commissari liquidatori nominati dal governo anziché dal tribunale. Sono sottoposte a questa procedura per esempio banche, assicurazioni, cooperative. La procedura può essere disposta non soltanto quando queste imprese sono insolventi, ma anche quando vengono male amministrate.
Ruoli e rappresentanza nell'impresa
L'imprenditore commerciale si serve normalmente di lavoratori dipendenti. Alcuni di loro non entrano in rapporto con i terzi, altri invece, per le loro mansioni, debbono entrare in rapporti con i terzi, trattando affari in nome e per conto dell'imprenditore. Questi dipendenti sono perciò dotati di un potere di rappresentare l'imprenditore, in proporzione all’ampiezza delle mansioni che svolgono.
• Institore: “è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa”. Si tratta quindi di un dipendente che sta però al vertice della gerarchia aziendale, assumendo il ruolo di dirigente (institore, direttore generale, procuratore generale o gerente). Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, con l'eccezione degli atti diretti ad alienare e a ipotecare i beni immobili del preponente, per i quali deve essere espressamente autorizzato. Per esprimere sinteticamente questi concetti si usa dire che l'institore ha la rappresentanza generale dell'imprenditore. Quest'ultimo può limitare i suoi poteri conferendogli una procura dalla quale siano esclusi determinati atti. Tuttavia queste limitazioni non sono opponibili a terzi se non sono state iscritte nel registro delle imprese, a meno che non si provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. Anche le modificazioni e la revoca della procura non sono opponibili ai terzi, se non sono state iscritte nel registro delle imprese, salva sempre la prova che i terzi le conoscevano.
• Procuratore: “è colui che, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposto ad essa”. Si può dire che sono procuratori quei dirigenti intermedi nella gerarchia aziendale che hanno una autonomia decisionale delimitata dalle direttive dei superiori. Anche per i procuratori si applicano le regole sulla procura precedentemente analizzate. (Vedi “institore”).
• Commesso: “è un dipendente privo di funzioni direttive, il quale è incaricato di svolgere mansioni che lo pongono in contatto con la clientela ordinaria dell'impresa”. I loro poteri di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Domande da interrogazione
- Quali sono le categorie di imprenditori definite dal codice civile italiano?
- Quali sono gli obblighi principali degli imprenditori commerciali secondo lo statuto?
- Quali attività sono considerate essenzialmente agricole secondo l'articolo 2135 del codice civile?
- Quali sono le condizioni per essere considerati piccoli imprenditori esonerati dal fallimento?
- Quali sono le fasi principali del fallimento di un imprenditore commerciale?
Il codice civile italiano definisce diverse categorie di imprenditori: imprenditori commerciali, agricoli e piccoli imprenditori. Gli imprenditori commerciali sono soggetti a obblighi specifici come l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Gli imprenditori commerciali devono iscriversi al registro delle imprese, tenere le scritture contabili e sono soggetti al fallimento e ad altre procedure concorsuali.
Le attività essenzialmente agricole includono la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse.
I piccoli imprenditori sono esonerati dal fallimento se nei tre anni precedenti non hanno superato un attivo patrimoniale annuo di 300.000€, ricavi lordi annui di 200.000€, e debiti non superiori a 500.000€.
Le fasi del fallimento includono la dichiarazione di fallimento, la nomina degli organi del fallimento, l'accertamento dei creditori, la liquidazione dei beni e la distribuzione del ricavato tra i creditori.