Andrea301AG
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La novazione nel diritto civile italiano è il processo di estinguere un'obbligazione per crearne una nuova con lo stesso oggetto.
  • La novazione può avvenire cambiando l'oggetto dell'obbligazione, ad esempio, da una somma di denaro a un bene immobiliare.
  • Se la novazione estingue l'obbligazione di un condebitore, si estende a tutti i condebitori se è a loro vantaggio.
  • La remissione del debito da parte di un concreditore non libera gli altri concreditori, per evitare svantaggi.
  • La prescrizione ordinaria per le obbligazioni contrattuali è di dieci anni e può essere interrotta con una comunicazione scritta.

Istituto giuridico della novazione

Il codice civile italiano ammette la possibilità di estinguere un rapporto obbligatorio al fine di creare uno nuovo, cioè con il medesimo oggetto: questa vicenda prende il nome di novazione.
La novazione sussiste quando un’obbligazione viene estinta al fine di creare una nuova diversa, ad esempio, per l’oggetto. La novazione può essere utilizzata, ad esempio, se il debitore non può più adempiere tramite una somma di denaro ma mediante la corresponsione al creditore di un bene immobiliare.
Quando la vicenda estintiva riguarda un solo condebitore, essa si estende a tutti gli altri condebitori. La vicenda estintiva, dunque, è efficace nei confronti degli obbligati in solido solo se ad essi favorevole.

In alternativa, può accadere che uno dei concreditori rimetta il debito al debitore unico: in questo caso la remissione del debito non si estende agli altri concreditori, poiché per questi ciò rappresenterebbe uno svantaggio.
Fra le cause di estinzione dell’obbligazione solidale per ragioni diverse dell’adempimento rientra anche la ricognizione del debito: si tratta di una promessa unilaterale produttiva di un’obbligazione. La ricognizione consiste nel riconoscimento del debito.
Un discorso a parte deve essere fatto per la prescrizione: trascorso un determinato lasso di tempo un’azione, dunque anche un’obbligazione, non può più essere esercitata. Il termine di prescrizione ordinaria per le obbligazioni contrattuali è di dieci anni. Essa si interrompe mediante un atto con cui si fa valere il proprio diritto: è sufficiente il mero invio di una comunicazione scritta (lettera).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community