Concetti Chiave
- Il preuso di un marchio non registrato consente di continuare il suo utilizzo anche dopo la registrazione da parte di altri, limitato alla diffusione locale.
- Un marchio privo dei requisiti di liceità, verità, originalità e novità, o che diventa ingannevole o volgare, può essere dichiarato nullo.
- La perdita di capacità distintiva del marchio a causa di uso reiterato può portare alla sua volgarizzazione e nullità.
- Il mancato uso del marchio per 5 anni, salvo giustificazioni, è una causa di nullità, eccetto per i marchi protettivi.
- Il marchio può essere trasferito o dato in licenza anche separatamente dall'azienda, e può riguardare solo alcuni prodotti, portando alla contitolarità.
Indice
Uso di un marchio non registrato
L’art. 2571 del Codice civile stabilisce che se un soggetto ha fatto uso di un marchio non registrato, egli potrà continuare ad avvalersene anche dopo la registrazione da parte di altri. Questo diritto, però, vale solo nei limiti della diffusione locale.
Se al momento della registrazione il marchio non presenta i requisiti richiesti (liceità, verità, originalità e novità), oppure se diviene ingannevole o volgare, il marchio sarà dichiarato nullo e la relativa tutela verrà meno.
Il marchio diventa volgare quando, a causa del suo uso reiterato, perde la propria capacità distintiva. Fra le cause di nullità del marchio rientra anche il mancato uso per 5 anni, salvi legittimi motivi. La regola, comunque, non si applica ai cosiddetti «marchi protettivi»: sono quelli registrati al solo scopo di impedirne l’uso da parte di terzi.
Trasferimento e licenza del marchio
Anche dopo la registrazione, il marchio può essere trasferito a titolo definitivo o può essere dato temporaneamente in licenza. Oggi il marchio può essere trasferito disgiuntamente dall’azienda e il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti sui quali è impresso: in questo caso si parla di contitolarità del marchio.
Regole del preuso del marchio
Per quanto concerne il preuso, dunque, bisogna osservare due regole principali: l’utilizzazione del marchio precedentemente al momento in cui esso viene registrato presso l’apposito ufficio e, soprattutto, la continuatività nell’uso del medesimo.