Concetti Chiave
- La proprietà fondiaria nel codice civile riguarda beni immobili, coordinando interessi individuali e superindividuali.
- Innovativa è la norma che regola l'estensione verticale della proprietà, limitando il diritto del proprietario su spazio sovrastante e sottosuolo.
- Il proprietario non può opporsi ad attività di terzi se si svolgono a profondità o altezze che non compromettono i suoi interessi.
- L'accesso al fondo per la caccia è limitato solo se il fondo è chiuso secondo la legge o se ci sono colture che potrebbero essere danneggiate.
- L'accesso per la pesca richiede il consenso del proprietario, mentre l'accesso per riparazioni o recupero di oggetti è sempre consentito.
Indice
Proprietà fondiaria e interessi
Il codice civile detta una disciplina particolarmente articolata che riguarda la proprietà fondiaria, cioè quella che concerne i beni immobili (urbani e agricoli). Infatti i beni immobili risultano essere, per loro natura, atti a costituire il punto di riferimento di una molteplicità di interessi, sia individuali (soggetti interessati alla loro utilizzazione) che superindividuali ( ricollegabili alle esigenze generali dello sviluppo economico-sociale). Il codice si propone innanzitutto il coordinamento di tali interessi.
Estensione verticale della proprietà
Tuttavia appare innovativa la norma ( che apre la sezione dedicata alle “disposizioni generali” relativo alla “proprietà fondiaria”) destinata a regolare l’estensione verticale della proprietà. Infatti il principio generale in materia era quello dettato dall’Art 440 cc 1865, secondo cui “chi ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie”. Dunque, secondo tale principio, la proprietà del suolo si estende al sottosuolo , con tutto ciò che esso contiene , potendo il proprietario svolgere qualsiasi attività utilizzazione che non rechi danno ai vicini (fatta eccezione delle miniere, cave e torbiere, antichità e belle arti, opere idrauliche).
La novità si rinviene nella previsione secondo cui: il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. (840 c.2).
Accesso e passaggio nei fondi
Il proprietario non può impedire l’accesso al fondo per la caccia , A meno che il fondo non sia stato chiuso nei modi stabiliti dalla legge in materia di caccia o vi siano culture suscettibili di derivarne danno. L’accesso per l’esercizio della pesca invece presuppone il consenso del proprietario del fondo.l’accesso e il passaggio nel fondo non possono essere impediti al fine di riparare, costruire un muro qualsiasi altra opera del vicino, oppure a chi intende recuperare la cosa che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale innovazione normativa riguardante l'estensione verticale della proprietà fondiaria?
- In quali casi il proprietario non può impedire l'accesso al fondo per la caccia?
- Quali sono le eccezioni che permettono l'accesso e il passaggio nel fondo altrui?
La principale innovazione normativa è che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a profondità o altezze tali nel sottosuolo o nello spazio sovrastante da non avere interesse ad escludere.
Il proprietario non può impedire l'accesso al fondo per la caccia a meno che il fondo non sia stato chiuso nei modi stabiliti dalla legge in materia di caccia o vi siano culture suscettibili di derivarne danno.
L'accesso e il passaggio nel fondo non possono essere impediti per riparare, costruire un muro o qualsiasi altra opera del vicino, oppure a chi intende recuperare una cosa o un animale che vi si trovi accidentalmente.