Concetti Chiave
- Le norme giuridiche sono obbligatorie e coattive, devono essere rispettate da tutti e prevedono sanzioni per i trasgressori, con lo Stato che ha il potere di farle rispettare.
- Il diritto si divide in diritto pubblico, che disciplina i rapporti tra Stato, cittadini e enti pubblici, e diritto privato, che regola i rapporti tra individui in parità.
- Le fonti del diritto si classificano in fonti di produzione, che generano norme giuridiche, e fonti di cognizione, che raccolgono le norme esistenti.
- La Costituzione è la fonte più alta nell'ordinamento giuridico italiano, definendo i principi fondamentali e può essere modificata solo attraverso leggi di revisione costituzionale e referendum approvativi.
- La gerarchia delle fonti del diritto inizia con la Costituzione, seguita da leggi ordinarie, regolamenti, e infine usi e consuetudini, definendo la priorità nell'applicazione delle norme.
Indice
Le norme sociali e giuridiche
Sono norme giuridiche tutte le norme sociali obbligatorie: ogni individuo deve osservarle e, se non le rispetta, incorre in una sanzione. L’insieme di queste norme costituisce il diritto oggettivo.
La sanzione è il mezzo cui incorre chi non osserva una norma giuridica, cioè non uniforma la propria condotta ai comandi o ai divieti in essa contenuti.
ATTO ILLECITO: atto contrario a una norma giuridica.
CARATTERI DELLE NORME GIURIDICHE:
Caratteristiche delle norme giuridiche
Le norme giuridiche devono essere rispettate da tutti e, in caso di inosservanza, è prevista una sanzione a carico del trasgressore. Lo Stato, che ha il compito di emanarle, ha il potere di farle rispettare, se necessario anche con l’uso della forza: sono dunque, obbligatorie e coattive.
Le norme giuridiche sono generali perché non si rivolgono a una singola persona, ma a tutti i soggetti che fanno parte della comunità e vengono a trovarsi nella situazione prevista dalla norma stessa.
Le norme giuridiche sono astratte perché non disciplinano un caso concreto, ma situazioni che ipoteticamente possono verificarsi nella realtà e che sono definite “fattispecie”.
Le norme giuridiche hanno il carattere dell’esteriorità perché si riferiscono solo al comportamento esteriore degli individui, per cui non tengono conto, come quelle morali o religiose, dei sentimenti.
Le norme giuridiche sono bilaterali perché, mentre a un soggetto riconoscono un diritto, a un altro impongono un dovere o un obbligo.
Il DOVERE è un comportamento stabilito dalle norme giuridiche che deve essere osservato da tutti (per esempio il dovere di non rubare).
L’OBBLIGO è un comportamento che un individuo deve osservare per realizzare l’interesse di un altro (per esempio l'obbligo di restituire un prestito).
La SOCIETÀ è l’insieme delle formazioni sociali sorte per realizzare gli interessi comuni degli esseri umani che un singolo individuo, con le sue sole forze, non potrebbe mai far valere.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO è l’insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche che sono in vigore in uno Stato in un determinato periodo storico.
Il DIRITTO POSITIVO è l’insieme delle norme esistenti in una società e in un determinato momento storico e formano l’ordinamento giuridico di uno Stato.
Il DIRITTO OGGETTIVO è l’insieme delle norme giuridiche che prescrivono i comportamenti che gli individui devono tenere.
Il DIRITTO SOGGETTIVO è quel tipo di facoltà che una norma può riconoscere a un soggetto di pretendere che gli altri individui facciano ricorso a un preciso comportamento che è previsto dal diritto oggettivo.
GIUSNATURALISMO: tutti gli esseri umani, facendo uso della ragione, sono in grado di comprendere quali comportamenti sono giusti e quali ingiusti. Secondo questa corrente di pensiero, esistono principi e norme fondate sulla stessa natura umana, indipendentemente dal momento storico, dal tipo di governo e dall’organizzazione sociale di ogni collettività. L’insieme delle indicazioni e delle regole suggerite dalla ragione umana costituisce il diritto naturale.
Il DIRITTO PRIVATO è l’insieme delle norme giuridiche che regolano il rapporto tra i soggetti in posizione di parità. In queste relazioni nessun individuo può imporre ad un altro la propria volontà.
Il DIRITTO PUBBLICO è l’insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra lo Stato e i privati, fra questi e gli Enti pubblici e gli Enti pubblici tra loro, quando lo Stato impone la propria sovranità.
ENTI PUBBLICI: Gli Enti pubblici si ripartiscono in Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e Enti non territoriali (Inps, Inail).
Fanno parte invece del Diritto pubblico:
– il diritto costituzionale che disciplina i principi fondamentali dello Stato, i diritti e i doveri dei cittadini, l’organizzazione dello Stato e i rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie locali.
– il diritto amministrativo che regola l’organizzazione, i mezzi e le forme di attività della Pubblica Amministrazione, cioè dello Stato e degli Enti pubblici.
– il diritto penale che indica quali sono reati fra i comportamenti umani e fissa le relative sanzioni che in questo caso si chiamano “pene”.
- il diritto processuale civile che disciplina l’organizzazione e le forme del processo civile, nel quale vengono risolte le controversie tra le parti.
– il diritto processuale penale che regola l’organizzazione e le forme del processo penale, nel quale si accerta la responsabilità penale.
- il diritto processuale amministrativo che fissa l’organizzazione e la forma del processo amministrativo durante il quale si decidono i ricorsi contro i provvedimenti della Pubblica Amministrazione. Il giudice amministrativo competente è il T.A.R. in primo grado e in appello il Consiglio di Stato.
- il diritto internazionale che disciplina i rapporti tra gli Stati.
– il diritto ecclesiastico che regola le relazioni fra lo Stato e la Chiesa.
Fanno invece parte del Diritto privato:
– il diritto civile che disciplina i rapporti tra privati, come ad esempio quelli che riguardano la famiglia, la successione e la proprietà.
– il diritto commerciale che regola i rapporti tra le persone che svolgono professionalmente un’attività economica; esso comprende anche il diritto del lavoro.
- il diritto della navigazione che si occupa di rapporti relativi alla navigazione via terra, per acqua e per aria.
– il diritto canonico che è il diritto interno della Chiesa.
Le FONTI rappresentano lo strumento attraverso il quale è possibile produrre il diritto oggettivo. Esse sono divise in fonti di produzione e fonti di cognizione.
Sono fonti di produzione del diritto tutti gli atti (definiti anche atti normativi) ai quali l’ordinamento giuridico riconosce la capacità di produrre norme giuridiche.
Sono fonti di cognizione del diritto tutti i testi che raccolgono le norme esistenti.
Le FONTI DI PRODUZIONE possono essere distinte in:
-fonti costituzionali (emanate dallo Stato italiano);
-Costituzione, Leggi costituzionali, Leggi di revisione costituzionale;
Fonti primarie (emanate dallo Stato e dall’Unione Europea):
- trattati e regolamenti dell’Unione Europea;
- leggi ordinarie (elaborate dal Parlamento);
- decreti legge (atti aventi forza di legge che il governo può emanare solo in casi straordinari di necessità e di urgenza);
- decreti legislativi (atti aventi forza di legge emanati dal governo sulla base di una legge – delega precedentemente approvata dal Parlamento);
– leggi regionali (emanate dalla Regione e vengono applicate da ognuna nell’ambito del rispettivo territorio);
Fonti secondarie
– regolamenti (atti normativi di grado inferiore rispetto alle legge, integrano il contenuto delle leggi ordinarie);
Fonti consuetudinarie
– usi e consuetudini (regole non scritte che nascono da un comportamento ripetuto nel tempo da parte della collettività), con la convinzione che tale comportamento sia obbligatorio per tutti.
In sintesi dunque i soggetti che possono produrre norme giuridiche sono: lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, l’Unione Europea.
Le norme giuridiche hanno il compito di regolare situazioni che possono accadere nel futuro, per questa motivo esse producono effetti solo dopo la data della loro entrata in vigore. Questo principio si chiama irretroattività della legge.
Costituzione e gerarchia delle fonti
La Costituzione è la fonte più importante dell’ordinamento giuridico. Essa contiene le norme e i principi fondamentali di uno Stato. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e può essere modificata dal Parlamento solo grazie ad una legge di revisione costituzionale.
In base all’Art. 138 della Costituzione le leggi di revisione costituzionale entrano in vigore solo dopo che sono state approvate direttamente dal voto popolare attraverso un referendum che, in questo caso, si chiama approvativo.
Questo provvedimento è necessario anche per approvare le leggi costituzionali che sono leggi, anch’esse emanate dal Parlamento e che hanno la funzione di integrare, anziché modificare (come quelle di revisione costituzionale), la Costituzione vigente.
Il Parlamento è un organo costituzionale (ossia previsto e disciplinato dalla Costituzione) a cui spetta la funzione legislativa, ovvero il compito di emanare le norme di legge ordinaria che costituiscono l’ordinamento giuridico di uno Stato. Esso è eletto dal popolo che così, attraverso i suoi rappresentanti, partecipa all’esercizio del potere.
SCALA GERARCHICA DELLE FONTI:
I°: Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale;
I°bis: Fonti esterne: trattati e regolamenti comunitari;
II°: leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, leggi regionali e provinciali di Trento e Bolzano;
III°: regolamenti;
IV°: usi e consuetudini;
LA CONSULTAZIONE DI UNA LEGGE:
Consultazione delle leggi
Ogni legge viene identificata con la data, il numero e il nome.
Data: indica il giorno della promulgazione.
Numero: segue l’ordine della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La numerazione è progressiva e inizia a decorrere ogni anno dall’1 gennaio.
Nome: serve a sintetizzare l’argomento di cui la legge si occupa.
Ogni testo di legge è articolato in articoli numerati progressivamente e a loro volta ripartiti in commi (paragrafi in cui si suddividono gli articoli).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra norme sociali e norme giuridiche?
- Quali sono i caratteri distintivi delle norme giuridiche?
- Che cosa si intende per diritto oggettivo e diritto soggettivo?
- Quali sono le fonti di produzione del diritto?
- Come viene identificata una legge e qual è la sua struttura?
Le norme sociali sono regole di condotta umana la cui adesione è spontanea, mentre le norme giuridiche sono obbligatorie e la loro inosservanza comporta una sanzione.
Le norme giuridiche sono obbligatorie, coattive, generali, astratte, esteriori e bilaterali, e devono essere rispettate da tutti.
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche che prescrivono i comportamenti da tenere, mentre il diritto soggettivo è la facoltà riconosciuta a un soggetto di pretendere un comportamento altrui previsto dal diritto oggettivo.
Le fonti di produzione del diritto includono fonti costituzionali, fonti primarie come leggi ordinarie e decreti, fonti secondarie come regolamenti, e fonti consuetudinarie come usi e consuetudini.
Ogni legge è identificata con la data, il numero e il nome, ed è articolata in articoli numerati progressivamente, suddivisi in commi.